Cassazione Penale, Sentenza n. 41577/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73, co. 4, DPR 309/1990) con contesta aggravante ex art. 80, co. 2, DPR 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge perché il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un giudizio prognostico relativo al prevedibile sviluppo delle piante rinvenute, nonostante il quantitativo di principio attivo effettivamente ricavabile e contestato nell'imputazione provvisoria fosse pari a circa 1,63 kg, quindi al di sotto della soglia (2 kg) indicata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per le c.d. droghe leggere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Biondi e Polito) secondo cui, per le droghe leggere, l'aggravante per ingente quantità non è normalmente configurabile se la quantità di principio attivo è inferiore a 2 kg. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata si è attenuta all'imputazione cautelare e agli accertamenti tecnici, che indicavano 1,63 kg, e che il Tribunale non poteva aggravare il fatto provvisoramente contestato basandosi su una previsione di sviluppo futuro della piantagione. Di conseguenza ha escluso l'aggravante ex art. 80, co. 2, DPR 309/1990, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Bari per la rivalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Individua la fattispecie di traffico/coltivazione di sostanze stupefacenti contestata; utilizzata per qualificare il fatto alla base della misura cautelare
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha interpretato che, per le 'droghe leggere', in linea di massima l'aggravante non sussiste se la quantità di principio attivo è inferiore a 2 kg, secondo i criteri giurisprudenziali richiamati
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento di provvedimenti cautelari; la sentenza rinvia al Tribunale di Bari ai sensi di tale norma per la rivalutazione delle esigenze cautelari
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79
Riforma normativa richiamata: la Corte precisa che, nonostante la riforma, permangono validi i criteri delle Sezioni Unite basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore-soglia
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Biondi n. 36258/2012; sent. Polito n. 14722/2020)
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi); Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 (Polito), Rv. 279005
Fissano i criteri per individuare la soglia oltre la quale si configura l'aggravante per ingente quantità; per le droghe leggere indicano la soglia di 2 kg di principio attivo (corrispondente a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg) e regole per l'applicazione della circostanza aggravante
Massime di principio
- In tema di aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) per le 'droghe leggere' non si deve normalmente ritenere sussistente l'aggravante se la quantità di principio attivo accertata è inferiore a 2 kg, secondo i criteri delle Sezioni Unite.
- Il Tribunale non può modificare in peius il fatto provvisoramente contestato nell'imputazione cautelare basandosi su valutazioni prognostiche (es. prevedibile crescita/maturazione delle piante) che esulano dall'imputazione e dagli accertamenti tecnici già svolti.
- Per la valutazione dell'aggravante è necessario attenersi ai dati concreti e agli accertamenti tecnici riferiti alla quantità di principio attivo già ricavabile o contestata, non a stime ipotetiche sul possibile sviluppo futuro del materiale sequestrato.
- Se l'aggravante è esclusa in sede di legittimità, il giudice di rinvio deve rivalutare le esigenze cautelari (necessità, proporzionalità e adeguatezza della misura) senza assumere come acquisito un fatto più grave di quello provvisoriamente contestato.
- La giurisprudenza precedente alla e successiva alla riforma normativa del 2014 resta rilevante: i criteri interpretativi delle Sezioni Unite continuano a guidare la quantificazione soglia per l'aggravante.
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