Cassazione Penale, Sentenza n. 31787/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Ayoub Moufid rispetto alla sentenza del Tribunale di Genova del 30.11.2020. Il ricorso denunciava nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l'irricevibilità delle istanze di rescissione per intempestività, nonostante l'imputato fosse venuto a conoscenza delle condanne cumulate solo dopo il suo arresto in Belgio e avesse dovuto acquisire documentazione relativa a più procedimenti; si lamentava inoltre che non fosse stata concessa remissione in termini o integrazione probatoria e che la Corte non si fosse pronunciata sulla sostanza della richiesta (si richiamava la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio il 26.3.2019, la mancata notifica presso la residenza dell'imputato, l'assenza di prova della conoscenza degli atti da parte dell'imputato, la mancanza di interprete e la peculiarità della vicenda processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione soggettiva del proponente: il sostituto del difensore non era munito di procura speciale autenticata e il difensore di fiducia non risultava aver ricevuto procura speciale comprensiva della facoltà di proporre l'istanza di rescissione né di proporre ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato il rinvio operato dall'art. 625-bis c.p.p. all'art. 640 c.p.p. secondo cui la procura speciale è condizione essenziale per la proposizione del ricorso. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sulla tempestività o sull'effettivo rapporto difensore-imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Richiamato per il rinvio all'art. 640 c.p.p.; la Procura speciale al difensore è condizione essenziale per proporre ricorso per cassazione avverso decisioni sulla rescissione del giudicato.
art. 640 cod. proc. pen.
Norma richiamata tramite art. 625-bis: disciplina la revisione e, per rinvio, la necessità della procura speciale per attivare rimedi straordinari analoghi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende per ricorso dichiarato inammissibile.
SS.UU., sentenza n. 23948 del 28/11/2019
Principio richiamato dalla Procura Generale: occorre verificare il reale ed effettivo rapporto tra imputato e difensore (l'elezione di domicilio da sola può non essere sufficiente).
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, Sent. n. 23364/2020 e altre)
Conferma consolidata che la procura speciale è inderogabile per proporre ricorso in cassazione nei casi indicati; la specialità della procura limita l'attività del difensore ai poteri espressamente conferiti.
Massime di principio
- Per proporre istanze di rescissione del giudicato e impugnazioni in Cassazione è essenziale che il difensore sia munito di procura speciale, autenticata, che espressamente comprenda la facoltà di proporre la specifica azione (rescissione/ricorso per cassazione).
- La sola elezione di domicilio o la nomina formale del difensore non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena legittimazione del difensore a promuovere rimedi straordinari: è necessario valutare il reale ed effettivo rapporto difensore-imputato e i poteri concretamente conferiti.
- Quando l'imputato apprende tardivamente di condanne provenienti da procedimenti a lui non noti (soprattutto se si trova all'estero o detenuto), è opportuno acquisire preventivamente tutta la documentazione e, se necessario, chiedere misure che consentano la remissione in termini; tuttavia va curata contestualmente la regolarità delle procure per non rischiare l'inammissibilità per vizio di rappresentanza.
- Se si contesta la tempestività dell'istanza per motivi legati all'assenza di conoscenza degli atti, il difensore deve documentare immediatamente l'impossibilità di conoscere gli atti e attivare ogni mezzo processuale utile (domande di integrazione, remissione in termini, istanze istruttorie), sempre avendo cura di avere i poteri necessari a proporre i rimedi richiesti.
- In presenza di portatori di lingua diversa o di difficoltà di comprensione, la mancata nomina di un interprete può costituire elemento rilevante nella valutazione dell'effettiva conoscenza degli atti da parte dell'imputato, ma non supplisce all'assenza dei requisiti formali della procura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31773/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31775/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31776/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31777/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31778/2023 del 21/07/2023
- Sentenza penale · 21 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31779/2023 del 21/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →