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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8230/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di avere subito in Pakistan minacce di morte da parte di estorsori denunciati alla polizia, che, dopo una breve detenzione, sarebbero stati rimessi in libertà e avrebbero danneggiato la sua attività commerciale, causando la morte del fratello. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 417/2018 depositata il 4 luglio 2018, aveva confermato il rigetto. La Corte territoriale aveva escluso i presupposti dello status di rifugiato, non ravvisando persecuzioni riconducibili ai motivi previsti dalla legge; quanto alla protezione sussidiaria, aveva valutato la situazione di Karachi, nella regione del Sindh, sulla base del rapporto EASO dell’agosto 2017; per la protezione umanitaria aveva considerato l’attività commerciale avviata in Italia, ma ritenuto inattendibile il racconto e non dimostrata una vulnerabilità da sradicamento. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 251/2007, nonché vizio di esame, sostenendo che la Corte d’appello avesse considerato soltanto Karachi, interpretando erroneamente le fonti, e non avesse esaminato la situazione del Punjab, dove si trovano la città di nascita, la famiglia d’origine e il luogo in cui aveva vissuto a lungo, che avrebbe presentato rischi per i civili. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nonché vizio di esame, contestando l’omessa comparazione tra il radicamento in Italia e le condizioni di vita in Pakistan, anche in relazione alle minacce riferite.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto inammissibile la censura che contestava nel merito la valutazione delle fonti sulla regione del Sindh, poiché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non riconducibile al vizio motivazionale dedotto. Ha invece rilevato che, per applicare l’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, l’accertamento della situazione di rischio deve riguardare la zona in cui il richiedente potrebbe concretamente fare ritorno, tenendo conto delle origini e dei riferimenti familiari e sociali; se il richiedente ha vissuto in più regioni, occorre comparare i territori e privilegiare l’indagine su quello di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio. La Corte d’appello aveva esaminato solo Karachi, dove il richiedente si era trasferito per lavoro, senza spiegare perché vi fosse maggiormente radicato rispetto alla città di nascita, dove aveva vissuto e dove riferiva si trovasse la famiglia. Il secondo motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato assorbito, perché tale domanda va esaminata solo dopo il rigetto nel merito delle domande relative alle forme tipiche di protezione internazionale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’obbligo del ricorrente vittorioso di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’ essere aggiornato al momento della decisione.

    Il giudice deve accertare d’ufficio, sulla base di informazioni aggiornate alla decisione, l’effettiva sussistenza nel Paese di rimpatrio della situazione di violenza indiscriminata o di rischio grave rilevante per la protezione sussidiaria.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’ essere aggiornato al momento della decisione.

    La disposizione attribuisce al giudice poteri-doveri officiosi di indagine e informazione per verificare la situazione del Paese di rimpatrio; le fonti utilizzate devono inoltre essere indicate specificamente.

  • art. 8, direttiva 2004/83/CE

    Nel dare attuazione alla Direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, sicchè non può essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento.

    La sola possibilità che il richiedente si trasferisca in un’altra area del Paese d’origine priva di rischi non consente di respingere la domanda di protezione; va verificata la situazione concreta della zona di possibile ritorno e il radicamento del richiedente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nella formulata critica a tali argomentazioni il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La censura che mira a contestare nel merito l’accertamento fattuale, presentandola come travisamento dei fatti decisivi, non rientra nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 32, commi 3 e 5, d.lgs. n. 25/2008

    la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale

    La domanda di protezione umanitaria deve essere esaminata soltanto quando le domande relative alle forme tipiche di protezione internazionale siano state rigettate nel merito.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale

    La tutela umanitaria, richiesta in via subordinata, è esaminabile dopo il rigetto nel merito delle domande di protezione internazionale tipica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto dal ricorrente vittorioso.

Massime di principio

  • Per la protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, il giudice deve verificare d’ufficio, sulla base di fonti specificamente indicate e aggiornate al momento della decisione, l’effettiva situazione di rischio nel Paese in cui dovrebbe avvenire il rimpatrio.
  • La valutazione del rischio non può essere limitata a una regione del Paese d’origine individuata senza considerare dove il richiedente potrebbe concretamente ritornare, tenuto conto delle origini e dei riferimenti familiari e sociali.
  • Quando il richiedente ha vissuto in più regioni del Paese d’origine, il giudice deve comparare i diversi territori e concentrare l’indagine su quello in cui il richiedente risulterebbe maggiormente radicato al momento dell’eventuale rimpatrio.
  • La possibilità di trasferirsi in un’altra area del Paese d’origine, priva di rischi analoghi, non è di per sé sufficiente a rigettare la domanda di protezione.
  • La domanda di protezione umanitaria deve essere esaminata soltanto dopo il rigetto nel merito delle domande concernenti le forme tipiche di protezione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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