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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35506/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per furto con strappo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge per non avere la Corte territoriale riqualificato il fatto in tentativo, sostenendo che l'inseguimento da parte della persona offesa e il successivo arresto in flagranza impedissero la consumazione; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che la motivazione d'appello si fosse limitata a riprodurre quella di primo grado senza confronto con i criteri dell'art. 133 c.p.; 3) violazione di legge per l'omessa sostituzione della pena con una pena sostitutiva introdotta dalla riforma Cartabia; 4) omessa valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su censure di merito non proponibili in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il furto si consuma quando il bene entra, anche per breve tempo, nel dominio esclusivo dell'agente, a prescindere dalla pronta recuperabilità da parte della persona offesa. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi, inclusa la sola scelta del giudizio abbreviato e la facoltà di non rispondere, ritenute di per sé insufficienti. Inammissibili pure il terzo e il quarto motivo: il primo perché generico e non supportato da deduzioni già svolte in appello sulla specifica pena sostitutiva e sui relativi presupposti; il secondo perché non dedotto in appello e perché la sentenza impugnata conteneva comunque argomenti idonei a escludere la particolare tenuità, richiamando la complessiva gravità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Viene richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che introducono questioni di fatto o comunque diverse da quelle deducibili in sede di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato solo per l'enunciazione dei motivi del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    È evocato quale parametro per la valutazione delle attenuanti generiche e della commisurazione del trattamento sanzionatorio.

  • d.lgs. 150 del 2022

    È richiamato come fonte della riforma Cartabia che ha introdotto le pene sostitutive invocate dal ricorrente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    È richiamato in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuta non dedotta tempestivamente e comunque non compatibile con la gravità del fatto accertata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
  • Il furto si considera consumato quando la cosa sottratta esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa ed entra, anche solo per un tempo breve e nello stesso luogo, nel dominio esclusivo dell'agente; sono irrilevanti la pronta recuperabilità del bene e la durata del possesso.
  • Il mero ricorso al giudizio abbreviato e l'esercizio della facoltà di non rispondere non bastano, da soli, a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, in assenza di ulteriori elementi fattuali positivamente valutabili.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione del passaggio motivazionale decisivo rende la censura inammissibile.
  • Le doglianze relative alle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia devono essere specifiche, riferite alla concreta pena astrattamente sostituibile e ai relativi presupposti, oltre a risultare previamente dedotte nel giudizio di merito quando ciò sia necessario per il controllo di legittimità.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con gli argomenti con cui il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto, soprattutto quando la decisione valorizzi la complessiva gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoParticolare tenuità del fatto

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