Cassazione Penale, Sentenza n. 603/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini massimi di fase della misura cautelare. Il ricorrente chiedeva la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il reato associativo oggetto della seconda ordinanza (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestato per il periodo 'da maggio 2021 a marzo 2022') fosse desumibile dagli atti già al momento del primo arresto del 9 novembre 2021. A supporto la difesa richiamava, tra l'altro, l'autorizzazione del Pubblico Ministero all'interruzione delle videoriprese il 7 dicembre 2021 e il richiamo dei medesimi fatti nella seconda richiesta cautelare.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che le due ordinanze siano relative a procedimenti distinti e a fatti diversi/autonomi; che il delitto associativo non risultava sufficientemente delineato al momento della prima ordinanza del 9/11/2021; e che la desumibilita necessaria ai fini della retrodatazione non era sussistente. La Corte ha richiamato l'informativa e le acquisizioni successive (tra cui videoriprese e intercettazioni, con particolare rilievo dei dialoghi del febbraio 2022) come elementi decisivi che hanno permesso di ricostruire la struttura associativa e il ruolo del ricorrente solo in un momento successivo. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Regola la possibile retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per motivi di contestazione a catena; la Corte richiede la 'desumibilita dagli atti' intesa come presenza, fin dal momento della prima misura, di un compendio probatorio tale da consentire un meditato apprezzamento prognostico e la richiesta di una nuova misura.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina il reato associativo in materia di stupefacenti; contestato nell'ordinanza impugnata per un periodo temporale piu ampio rispetto al primo arresto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamato in relazione alla trattazione scritta del giudizio di cassazione; disciplina procedure straordinarie adottate per il processo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti relativi alla condanna alle spese processuali e agli effetti amministrativi successivi.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Principio secondo cui la retrodatazione richiede elementi sufficienti e specifici nella fase antecedente per ritenere desumibile il nuovo reato dagli atti esistenti.
Giurisprudenza: Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019 (Di Biase)
Ha precisato che la desumibilita implica un compendio probatorio tale da consentire al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico sulla gravita e concludenza degli indizi.
Giurisprudenza: Sez. 5 n. 14713 del 06/03/2019 (Petrone)
Sottolinea che la valutazione sulla retrodatazione e questione di fatto riservata al giudice di merito, e la cassazione verifica soltanto la motivazione logica e coerente del convincimento adottato.
Giurisprudenza: Sez. 2 n. 6374 del 28/01/2015 (Schillaci)
Conferma che la mera collocazione retrospettiva di fatti nello stesso contesto non e sufficiente per la retrodatazione senza un piu ampio e specifico quadro indiziario.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede che il reato oggetto della successiva misura fosse gia 'desumibile dagli atti' al momento della prima ordinanza: non basta la mera appartenenza al medesimo contesto delinquenziale.
- Quando le misure cautelari sono emesse in procedimenti distinti per fatti diversi o autonomi, la prova della retrodatazione necessita di un compendio probatorio specifico e sufficiente gia disponibile al primo momento decisionale.
- Elementi probatori successivi (intercettazioni, informativa strutturata, videoriprese integrative) possono essere decisivi per accertare reati associativi e giustificare una nuova misura; la loro acquisizione temporale e fondamentale per la valutazione della desumibilita.
- La valutazione sulla desumibilita e in massima parte una valutazione di merito: la Corte di legittimita sindaca la correttezza e la logicita della motivazione, non rivaluta i fatti in pieno.
- Per difese in casi analoghi e importante documentare puntualmente quale compendio probatorio era effettivamente disponibile al momento della prima ordinanza e dimostrare che esso fosse sufficiente per un ponderato apprezzamento della necessita cautelare.
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