Circolare numero 41 del 15-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione alle convenzioni approvate per estendere ai medici specialisti esterni gli accordi collettivi nazionali del 1988 e per introdurre un nomenclatore tariffario di esami specialistici senza necessità di preventiva autorizzazione nei casi previsti. Definisce inoltre le maggiorazioni tariffarie per gli anni 1985-1987, il ricalcolo dei contributi ENPAM, gli adempimenti di liquidazione e ritenuta fiscale, nonché le indicazioni operative per la conferma o disdetta delle convenzioni con strutture esterne, con attenzione a qualità, tempestività e completezza dei referti.
Convenzioni con specialisti esterni, nomenclatore tariffario e conguagli economici
Convenzioni con specialisti esterni, tariffe e controlli operativi
La circolare disciplina l'attuazione delle convenzioni approvate per gli specialisti esterni convenzionati con l'INPS e definisce le conseguenze economiche e operative derivanti dagli Accordi collettivi nazionali recepiti con i D.P.R. n. 119 e n. 120 del 23 marzo 1988. Vengono inoltre fornite istruzioni sui compensi, sui conguagli, sul trattamento fiscale e sulla verifica delle strutture convenzionate.
Approvazione delle convenzioni e introduzione del nomenclatore
Il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 1296 del 30 novembre 1989, ha approvato due convenzioni stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria FNOOMM, AIPAC, SIMSECE ed SNR. La prima estende ai medici specialisti esterni convenzionati con l'INPS gli Accordi collettivi nazionali relativi alle branche a visita e alle branche di diagnostica strumentale; la seconda definisce un nomenclatore tariffario per esami specialistici ritenuti essenziali dall'Istituto ma non compresi nei decreti presidenziali.
La formalizzazione del nomenclatore consente, per gli esami in esso ricompresi, di non richiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione generale prevista dalla circolare n. 1031 P/26 del 1 febbraio 1985. Resta invece ferma la necessità dell'autorizzazione preventiva per eventuali esami ulteriori di carattere eccezionale e per il ricorso a medici non convenzionati.
Ambito temporale degli accordi
I due accordi collettivi hanno efficacia dal 1 gennaio 1985 al 30 giugno 1988. Il primo disciplina i rapporti con gli specialisti nel settore delle branche a visita, il secondo i rapporti nel settore delle branche di diagnostica strumentale.
La circolare richiama anche la conferma dei rapporti convenzionali in atto alla data del 23 luglio 1987, subordinata a domanda. Con la stessa domanda il professionista rinuncia a qualsiasi pretesa o azione, anche futura, collegata alla controversa interpretazione del punto 4 dell'Accordo del 22 febbraio 1980, reso esecutivo con D.P.R. 16 maggio 1980, relativo a possibili maggiorazioni per aumenti medi ponderati dei costi dei materiali nelle branche di radiologia, medicina nucleare e altre previste.
Innovazioni economiche e nuovi tariffari
Le principali innovazioni di carattere economico consistono anzitutto nell'adozione di nuovi tariffari con decorrenza 1 gennaio 1988, applicabili fino a eventuale modifica.
Per le prestazioni delle branche a visita erogate secondo la Convenzione del 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, la circolare prevede le seguenti maggiorazioni:
- 1985: +60%
- 1986: +9,9%
- 1987: +6,3%
Dal fatturato di ciascun anno devono essere scorporati gli importi relativi alle visite, sui quali si applicano ulteriori maggiorazioni:
- 1985: +200%
- 1986: +17,6%
- 1987: +10,4%
Per le branche di diagnostica strumentale e di laboratorio, le maggiorazioni percentuali sono stabilite come segue:
- Laboratorio: 12% nel 1985, 3,5% nel 1986, 2,5% nel 1987
- Radiologia: 32% nel 1985, 6,4% nel 1986, 4,2% nel 1987
- Medicina nucleare: 52% nel 1985, 9,1% nel 1986, 5,8% nel 1987
Adempimenti per la corresponsione dei compensi
Per ottenere i compensi dovuti, il medico o la struttura convenzionata deve trasmettere alla SAP competente una distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986 e 1987, evidenziando le maggiorazioni spettanti.
La compilazione deve rispettare i relativi nomenclatori e la percentuale di maggiorazione va calcolata sulle tariffe dell'anno precedente, al lordo della maggiorazione già riferita a tale anno. I conguagli saranno liquidati dalle sedi interessate e imputati al capitolo 10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di previsione 1990.
Contributo ENPAM e ritenuta fiscale
Per le branche a visita, il contributo ENPAM sui compensi è pari al 22%, di cui il 13% a carico dell'Ente e il 9% a carico del medico, secondo l'art. 7 del D.P.R. n. 119/1988.
Per le branche di diagnostica strumentale, il contributo è pari al 12%, di cui il 10% a carico dell'Ente e il 2% a carico del medico, secondo l'art. 4 del D.P.R. n. 120/1988.
I compensi corrisposti ai singoli medici sono inoltre soggetti a ritenuta d'acconto nella misura del 19%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69 convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 33. La ritenuta va calcolata sul compenso al lordo dei contributi ENPAM a carico del medico.
IVA e documentazione di liquidazione
Le prestazioni sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Rimangono ferme le disposizioni della circolare n. 544 Rg. del 26 gennaio 1980 e successive modificazioni circa le modalità di emissione del foglio di liquidazione, che deve essere regolare anche ai fini dell'imposta di bollo.
Verifica delle convenzioni esterne e criteri di rinnovo
L'Istituto segnala di essere in fase di progressivo potenziamento interno delle attività specialistiche, in particolare nelle aree di cardiologia e pneumologia, per ridurre la dipendenza dalle strutture esterne.
Nel frattempo, i Primari delle Sedi regionali, d'intesa con i Primari delle SAP, devono esaminare le convenzioni con le strutture specialistiche esterne già in essere, confermando solo quelle che offrano garanzia di qualità e tempestività nell'effettuazione degli accertamenti e nella comunicazione dei risultati.
Devono essere disdette le convenzioni con strutture prive di strumentazione idonea, secondo quanto indicato nella lettera-circolare n. 40473 del 22 maggio 1989. Non devono inoltre essere rinnovate le convenzioni con specialisti o strutture inaffidabili per la qualità tecnico-scientifica dei referti o che dilazionino eccessivamente i tempi di esecuzione e, soprattutto, di invio dei referti, che contrattualmente non devono superare cinque giorni.
Requisiti dei referti e segnalazione di anomalie
La circolare raccomanda che i referti siano completi dei dati anagrafici dell'assicurato, ben visibili anche sulle radiografie. I medesimi referti devono contenere anche i tracciati degli esami eseguiti, con particolare riferimento agli esami spirografici.
Eventuali ulteriori anomalie riscontrate negli accertamenti specialistici eseguiti in convenzione devono essere segnalate, con la relativa documentazione, al Servizio ASII - Settore XIV per le opportune valutazioni.
Punti principali
Approvazione delle convenzioni e nomenclatore tariffario
Il Comitato esecutivo ha approvato due convenzioni con le organizzazioni sindacali di categoria FNOOMM, AIPAC, SIMSECE e SNR: una per l'estensione ai medici specialisti esterni convenzionati con l'INPS degli Accordi collettivi nazionali di cui ai D.P.R. n. 119 e n. 120 del 23 marzo 1988, l'altra per la definizione di un nomenclatore tariffario di esami specialistici ritenuti essenziali dall'Istituto ma non compresi nei decreti presidenziali. Per gli esami inclusi nel nomenclatore non è più necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione generale prevista dalla circolare n. 1031 P/26 del 1 febbraio 1985; per esami ulteriori ed eccezionali, diversi da quelli elencati, resta invece obbligatoria l'autorizzazione preventiva, così come per il ricorso a medici non convenzionati.
Ambito e durata degli accordi collettivi
I due accordi riguardano rispettivamente le branche a visita e le branche di diagnostica strumentale. La loro validità è indicata dal 1 gennaio 1985 al 30 giugno 1988. La circolare richiama che le disposizioni economiche si applicano nell'ambito della disciplina introdotta dai D.P.R. n. 119/1988 e n. 120/1988 e che gli eventuali rapporti convenzionali in atto alla data del 23 luglio 1987 sono confermati solo su domanda, con contestuale rinuncia a pretese future connesse all'interpretazione del punto 4 dell'Accordo del 22 febbraio 1980.
Nuovi tariffari e maggiorazioni economiche
È prevista l'adozione di nuovi tariffari con decorrenza 1 gennaio 1988, applicabili fino a successiva modifica. Per le prestazioni delle branche a visita erogate secondo la Convenzione del 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987 sono stabilite maggiorazioni differenziate: +60% per il 1985, +9,9% per il 1986 e +6,3% per il 1987. Dal fatturato di ciascun anno devono essere scorporati gli importi relativi alle visite, sui quali si applicano maggiorazioni specifiche: +200% per il 1985, +17,6% per il 1986 e +10,4% per il 1987. Per la diagnostica strumentale e di laboratorio le percentuali sono fissate per branca come segue: laboratorio 12%, 3,5%, 2,5%; radiologia 32%, 6,4%, 4,2%; medicina nucleare 52%, 9,1%, 5,8% rispettivamente per 1985, 1986 e 1987.
Adempimenti per la liquidazione dei compensi
Ai fini della corresponsione dei compensi, il medico o la struttura convenzionata deve trasmettere alla SAP competente la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986 e 1987, con evidenza delle maggiorazioni applicate. La compilazione deve rispettare i relativi nomenclatori e considerare che la percentuale di maggiorazione va calcolata sulle tariffe dell'anno precedente al lordo della maggiorazione già riferita a quell'anno. I conguagli dovuti saranno liquidati dalle sedi interessate e imputati al capitolo 10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di previsione 1990.
Contributo ENPAM e trattamento fiscale
La circolare richiama l'aumento del contributo ENPAM sui compensi delle branche a visita, pari al 22% complessivo, di cui il 13% a carico dell'Ente e il 9% a carico del medico, secondo l'art. 7 del D.P.R. n. 119/1988. Per le branche di diagnostica strumentale il contributo è pari al 12%, di cui il 10% a carico dell'Ente e il 2% a carico del medico, secondo l'art. 4 del D.P.R. n. 120/1988. I compensi ai singoli medici sono soggetti a ritenuta d'acconto IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.L. n. 69/1989 convertito in legge n. 154/1989, da calcolare sul compenso lordo dei contributi ENPAM a carico del medico.
IVA e formalità del foglio di liquidazione
Le prestazioni sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972. Restano applicabili le istruzioni della circolare n. 544 Rg. del 26 gennaio 1980 e successive modifiche in materia di emissione del foglio di liquidazione, che deve risultare conforme alle norme sull'imposta di bollo.
Verifica e conferma delle convenzioni con strutture esterne
In attesa di una piena autonomia dell'Istituto nelle attività specialistiche, viene avviato progressivamente l'inserimento di centri interni nelle aree di cardiologia e pneumologia. Nel frattempo i Primari delle Sedi regionali, d'intesa con i Primari delle SAP, devono esaminare attentamente le convenzioni in essere con le strutture esterne, confermando solo quelle che garantiscano qualità e tempestività nell'esecuzione degli accertamenti e nella trasmissione dei risultati. Devono essere disdette le convenzioni con strutture prive di adeguata strumentazione, secondo la lettera-circolare n. 40473 del 22 maggio 1989, e non devono essere rinnovate quelle con specialisti o strutture inaffidabili per la qualità scientifica dei referti o per eccessiva dilazione dei tempi di esecuzione e invio dei referti.
Requisiti dei referti e segnalazione anomalie
La circolare raccomanda che i referti riportino in modo completo e ben visibile i dati anagrafici dell'assicurato, anche sulle radiografie, e che comprendano i tracciati degli esami eseguiti, in particolare per gli esami spirografici. Eventuali ulteriori anomalie riscontrate negli accertamenti specialistici in convenzione devono essere segnalate al Servizio ASII - Settore XIV, con l'invio della relativa documentazione, per le valutazioni di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 feb 1990Circolare numero 43 del 16-2-1990
- Circolare · 13 feb 1990Circolare numero 40 del 13-2-1990
- Circolare · 12 feb 1990Circolare numero 38 del 12-2-1990
- Circolare · 12 feb 1990Circolare numero 39 del 12-2-1990
- Circolare · 18 feb 1990Circolare numero 42 del 18-2-1990
- Circolare · 19 feb 1990Circolare numero 45 del 19-2-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →