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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 104 del 2024 - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Brescello, n. 2 del 12/02/2024, avente ad oggetto «divieto di avvio dei lavori indicati nella comunicazione di inizio lavori asseverata registrata con prot. 6598 del 21/06/2023»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; … per l’accertamento … del diritto della ricorrente alla prosecuzione delle attività; quanto al ricorso n. 251 del 2024 (con il ricorso introduttivo) - del provvedimento pre-PAUR della Regione Emilia-Romagna n. 10519 (prot. DPG/2024/11005) del 24 maggio 2024, relativo al progetto denominato “Area produttiva Ecologistica Dugara” e localizzato nei Comuni di Brescello e Poviglio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare: verbale conclusivo della conferenza di servizi per la fase preliminare al PAUR, contributo della Regione Emilia-Romagna in merito alla coerenza del progetto con il quadro programmatico del Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025 (acquisito da ARPAE al prot. n. 71616 del 17/4/2024), contributo della Regione Emilia-Romagna - Settore Governo e Qualità del Territorio (acquisito da ARPAE al prot. n. 88931 del 14/5/2024), delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia n. 12 del 18/4/2024 (acquisita da ARPAE al prot. n. 75920 del 24/4/2024), delibera dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana n. 56 del 17/4/2024 (acquisita da ARPAE al prot. n. 78945 del 30/4/2024), delibera del Consiglio Comunale di Brescello n. 8 del 19/4/2024 (acquisita da ARPAE al prot. n. 74654 del 22/4/2024), parere del Comune di Poviglio (acquisito da ARPAE al prot. n. 81330 del 3/5/2024), parere di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Ovest prot n. 87886 del 14/4/2024, parere di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. (acquisito da ARPAE al prot. n. 82829 del 7/5/2024), parere di Snam Rete Gas S.p.A. (acquisito da ARPAE al prot. n. 81260 del 3/5/2024), parere di AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (acquisito da ARPAE al prot. n. 81212 del 3/5/2024), parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Reggio Emilia (acquisito da ARPAE al prot. n. 81265 del 3/5/2024), parere del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (acquisito da ARPAE al prot. n. 87272 del 13/5/2024), parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (acquisito da ARPAE al prot. n. 85991 del 10/5/2024), parere di ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (acquisito da ARPAE al prot. n. 22778 del 6/2/2024), parere dell’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea (acquisito da ARPAE al prot. n. 12292 del 22/1/2024), parere del Comando Militare Esercito Emilia Romagna (acquisito da ARPAE al prot. n. 55876 del 25/3/2024), parere dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA (acquisito da ARPAE al prot. n. 54153 del 21/3/2024), parere di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. (acquisito da ARPAE al prot. n. 6866 del 15/1/2024), parere di Iren Acqua Reggio S.r.l. (acquisito da ARPAE al prot. n. 8777 del 17/1/2024), parere dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (acquisito da ARPAE al prot. n. 78936 del 30/4/2024); - dei provvedimenti che negano l’accesso chiesto sugli atti del pre-PAUR (in data 9.5.2024 prot. n. 12199 e in data 15.5.2024 prot. n. 12873), ovvero le comunicazioni dell’Unione Bassa Reggiana 18.7.2024 a firma del Direttore dell’Unione; … per l’accertamento … del diritto delle ricorrenti ad ottenere il progredire della procedura di autorizzazione, superando le preclusioni elencate nel provvedimento n. 10519 del 24 maggio 2024 dal Responsabile dell’Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna; … per la condanna .... al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza della lesione del legittimo affidamento ultradecennale circa la realizzazione del polo logistico; … per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. … agli atti e documenti della procedura amministrativa di rilascio dei pareri preliminari al PAUR; (con i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2024) - degli atti preordinati a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo ed in particolare dei colloqui intervenuti con imprenditori locali in sede di predisposizione del PUG (Delibera Unione dei Comuni della Bassa Reggiana del 18.07.2024); quanto al ricorso n. 327 del 2024 - della determinazione dirigenziale ARPAE del 27.06.2024 (prot. DET-AMB-2024-3588), avente ad oggetto “D.lgs. 152/06 parte seconda – L.R. 21/04 – L. 241/90. Ditta DUGARA SPA – Installazione sita in Via Peppone e Don Camillo nel Comune di Brescello. Ritiro dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, che dispone il ritiro dell’AIA relativa ai materiali speciali non pericolosi presenti nell’area “Dugara”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare: a) proposta di ritiro predetto (prot. PDET-AMB-2024-3710) del 26.06.2024; b) provvedimento ARPAE (prot. 110433) del 14.06.2024, che recepisce la nota del Comune di Brescello (prot. n. 107558) datata 11.06.2024, relativa al diniego di CILA; c) incidentalmente provvedimento PRE-PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) della Regione Emilia-Romagna n. 10519 (prot. DPG/2024/11005) del 24.05.2024, qui impugnato nella parte in cui ARPAE ne attinge argomenti per disporre il provvedimento di ritiro sub 1; d) comunicazione di avvio del procedimento di ritiro dell’AIA, prot. 56427 del 26.03.2024; … per l’accertamento … del diritto della ricorrente a conservare la predetta autorizzazione ambientale oggetto di ritiro; … e per il risarcimento … di tutti i danni subiti e subendi, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, in conseguenza dell’impossibilità e/o ritardo nel completamento delle opere di urbanizzazione ed utilizzazione dell''area denominata “Dugara”; in subordine, nella denegata ipotesi di impossibilità di completamento opere, di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza della lesione del legittimo affidamento riposto nella corretta gestione dei luoghi e dei materiali utilizzati; quanto al ricorso n. 382 del 2024 - del provvedimento finale di diniego di permesso di costruire per completamento opere di urbanizzazione lottizzazione “Dugara” del 03.09.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della pregressa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10-bis Legge n. 241/1990) del 14.08.2024; … per l’accertamento … del diritto della ricorrente al completamento delle opere di urbanizzazione del comparto “Dugara”; … per la condanna … al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, in conseguenza dell’impossibilità e/o ritardo nel completamento delle opere di urbanizzazione ed utilizzazione dell''area denominata “Dugara”; in subordine, nella denegata ipotesi di impossibilità di completamento delle opere, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza della lesione del legittimo affidamento riposto nella possibilità del completamento.

Giustizia amministrativa202400104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di divieto di avvio dei lavori oggetto di CILA; parere pre-PAUR negativo; provvedimento ARPAE di ritiro dell’AIA; diniego comunale di permesso di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, con quattro ricorsi riuniti, gli atti riguardanti il completamento delle opere di urbanizzazione della lottizzazione “Dugara”. Con il ricorso n. 104/2024 Dugara s.p.a. ha contestato l’ordinanza comunale che vietava l’avvio dei lavori denunciati con CILA, deducendo violazione della disciplina edilizia e urbanistica, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, sviamento, violazione del legittimo affidamento e sostenendo che la convenzione urbanistica del 2008 fosse ancora efficace per effetto delle proroghe legislative. Con il ricorso n. 251/2024 Dugara s.p.a. e Società Immobili Solari hanno impugnato il parere pre-PAUR negativo e gli atti connessi, chiedendo anche accesso e risarcimento del danno da lesione dell’affidamento. Con il ricorso n. 327/2024 le stesse società hanno contestato il ritiro dell’AIA disposto da ARPAE, deducendo violazione della disciplina ambientale, del principio del contrarius actus, dei principi di legalità, tipicità, proporzionalità e gradualità, incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e indebita commistione tra profili ambientali, edilizi e urbanistici. Con il ricorso n. 382/2024 è stato impugnato il diniego di permesso di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione, deducendo l’efficacia ultrattiva del piano particolareggiato e della convenzione, l’applicabilità delle proroghe legislative, l’erroneità del presupposto della scadenza del piano, nonché la violazione del principio di coesistenza tra titolo edilizio e AIA e del divieto di aggravamento del procedimento. Sono state inoltre formulate domande risarcitorie. Il Collegio ha preliminarmente dichiarato priva di legittimazione attiva Società Immobili Solari, perché non destinataria né menzionata nei provvedimenti impugnati, e ha respinto le istanze di consulenza tecnica o verificazione ritenendo sufficiente la documentazione acquisita.

La decisione

Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, le domande proposte da Società Immobili Solari. Ha dichiarato inammissibili il ricorso n. 251/2024 e i motivi aggiunti per carenza di interesse, poiché il parere pre-PAUR è un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività: anche se negativo, non conclude il procedimento e non impedisce di proseguire con l’istanza di PAUR. Il ricorso n. 104/2024 è stato rigettato perché la convenzione del 2008 aveva natura integrativa e non novativa rispetto a quella del 22 maggio 2003; quest’ultima, avendo durata decennale, era scaduta il 22 maggio 2013. Le successive proroghe legislative non potevano applicarsi a una convenzione già scaduta, poiché la proroga presuppone un rapporto ancora efficace. Inoltre, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da soggetti diversi dal Comune costituiscono interventi di nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire, non essendo sufficiente la CILA. Precedenti valutazioni comunali non potevano legittimare in via definitiva l’uso della CILA in luogo del titolo edilizio prescritto dalla legge, né vincolare l’esercizio di un potere vincolato. Il ricorso n. 327/2024 è stato rigettato perché il ritiro dell’AIA era conseguenza della perdurante violazione delle prescrizioni autorizzative e dell’impossibilità di completare il piano di dismissione, subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mediante valido titolo edilizio. Il ritiro è stato qualificato come atto dovuto per il venir meno dei presupposti dell’autorizzazione, non come sanzione amministrativa, sicché non era necessaria la gradualità propria delle misure sanzionatorie. In ogni caso, il provvedimento era intervenuto dopo tre diffide e tre sanzioni pecuniarie. Il TAR ha inoltre ritenuto valutate le osservazioni della società e ha escluso l’illegittimità procedimentale anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La scadenza del piano non comportava, tuttavia, la caducazione delle prescrizioni urbanistiche di destinazione e assetto del territorio, che possono conservare efficacia ultrattiva; tale ultrattività non consente però di realizzare nuove opere di urbanizzazione dopo la scadenza del piano, soprattutto quando esse non siano state materialmente eseguite. Il ricorso n. 382/2024 è stato rigettato perché, in assenza di un piano attuativo valido e di opere di urbanizzazione già completate, non poteva essere rilasciato il permesso di costruire. Sono state respinte anche le domande risarcitorie. Dugara s.p.a. e Società Immobili Solari sono state condannate in solido alle spese in favore della Regione, del Comune e di ARPAE; le spese sono state compensate nei confronti della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i quattro giudizi perché riguardavano le medesime parti e atti strettamente collegati nella medesima vicenda.

  • art. 26-bis d.lgs. 152/2006

    alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto

    La fase preliminare al PAUR e il relativo parere pre-PAUR hanno funzione preparatoria e di delimitazione dell’indagine tecnica; il parere non conclude il procedimento e non ha immediata lesività.

  • art. 3, comma 1, lett. e.2), d.P.R. 380/2001

    gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune

    Tali interventi sono qualificati come interventi di nuova costruzione e, pertanto, richiedono il permesso di costruire.

  • Allegato, lett. g.2), l.r. Emilia-Romagna 15/2013

    gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune

    La disciplina regionale conferma la qualificazione degli interventi come nuova costruzione, non realizzabile mediante semplice CILA.

  • artt. 16, comma 5, e 17 l. 1150/1942

    In assenza di un diverso termine convenzionale, la convenzione urbanistica aveva durata decennale; la convenzione del 22 maggio 2003 era quindi scaduta il 22 maggio 2013.

  • art. 30, comma 3-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione ... sono prorogati di tre anni

    La proroga automatica presuppone che la convenzione sia ancora efficace alla data di entrata in vigore della disciplina; non può riattivare rapporti già esauriti.

  • art. 10, comma 4-bis, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Il termine di validità ... sono prorogati di tre anni

    La disposizione opera solo su convenzioni ancora efficaci o già validamente prorogate, non su convenzioni scadute anteriormente.

  • art. 10-septies, comma 1, lett. b), d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022, come modificato dalla l. 11/2024

    sono prorogati di due anni ... il termine di validità ... previsti dalle convenzioni di lottizzazione

    Anche le ulteriori proroghe legislative non possono produrre un effetto retroattivo di rinnovo di convenzioni già scadute.

  • art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006

    La disposizione ha costituito la base delle diffide e delle sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA; il successivo ritiro dell’AIA è stato ritenuto atto dovuto per il venir meno dei presupposti autorizzativi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Eventuali carenze procedimentali non determinano l’illegittimità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il TAR lo ha applicato alla contestata mancata considerazione delle osservazioni.

  • art. 17, comma 1, l. 1150/1942

    Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso

    Le prescrizioni urbanistiche di assetto e destinazione possono conservare ultrattività, ma tale principio non consente di realizzare opere di urbanizzazione non eseguite dopo la scadenza del piano.

  • art. 36 l.r. Emilia-Romagna 24/2017

    In assenza di un piano attuativo in corso di validità dell’intero sub-comparto, non possono essere rilasciati titoli edilizi per il completamento delle opere oggetto della domanda.

Massime di principio

  • Un parere pre-PAUR adottato nella fase preliminare prevista dall’art. 26-bis d.lgs. 152/2006 è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività quando non conclude il procedimento e non impedisce al richiedente di proseguire con la domanda di PAUR; la sua impugnazione è quindi inammissibile per carenza di interesse attuale.
  • Le proroghe legislative della durata delle convenzioni urbanistiche operano solo se la convenzione o il termine dei lavori erano ancora efficaci alla data prevista dalla disciplina di proroga; esse non possono riattivare retroattivamente una convenzione già scaduta, perché in tal caso si tratterebbe di rinnovo e non di proroga.
  • Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune rientrano negli interventi di nuova costruzione e sono subordinati al permesso di costruire; una CILA e precedenti valutazioni amministrative non possono sostituire il titolo edilizio richiesto dalla legge.
  • L’ultrattività delle prescrizioni urbanistiche di un piano particolareggiato scaduto può conservare destinazioni, allineamenti e prescrizioni di assetto territoriale, ma non consente di completare o realizzare opere di urbanizzazione non ancora eseguite, quando la mancata urbanizzazione impedisca una stabile conformazione dell’uso del territorio.
  • Quando un’AIA è stata rilasciata per la dismissione di un sito ed è espressamente condizionata al completamento delle opere di urbanizzazione mediante valido titolo edilizio, il venir meno della possibilità giuridica di realizzare tali opere e la perdurante violazione delle prescrizioni autorizzative legittimano il ritiro dell’AIA quale atto dovuto per carenza dei presupposti, non quale sanzione amministrativa.
  • Il soggetto non destinatario né menzionato negli atti impugnati, che non dimostri una specifica lesione derivante da essi, è privo di legittimazione attiva e non può proporre le relative domande giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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