Sentenza n. 1121/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 905/2025 pubbl. il 05/02/2025 RG n. 11078/2024, notificata al Ministero resistente il 02/04/2025 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a beneficiare del contributo annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'Amministrazione ne aveva ricevuto la notifica ed era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, depositando la prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire, in caso di ulteriore inerzia, entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa impedire l'esecuzione del giudicato. È stata inoltre applicata una penalità di mora, pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penalità sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsoria a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'esecuzione forzata; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale ministeriale designata quale commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale giustifica l'applicazione della penalità di mora quale strumento di impulso e garanzia dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione degli obblighi imposti alla pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi alla decisione nel caso concreto.
- Per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un ulteriore termine e nominare un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, in assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e cessare con l'adempimento spontaneo, anche se tardivo, dell'Amministrazione.
- La penalità di mora deve mantenere una funzione compulsoria e non può trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; è pertanto necessario fissare un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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