Sentenza n. 398/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di -OMISSIS- del 21.12.2021 di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, co. 3, del d.l. n. 44 del 2021 con sospensione dall’attività lavorativa; e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione e all’anzianità di servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione dall'attività lavorativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già in congedo per malattia prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione aveva accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e disposto la sospensione dall'attività lavorativa. Ha dedotto la violazione dell'art. 4-ter d.l. n. 44/2021 e dell'art. 2110 c.c., sostenendo che la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale non potesse operare nei suoi confronti perché il rapporto era già sospeso per malattia e che, pertanto, non potessero essere disposte né la sospensione della retribuzione né la perdita dell'anzianità di servizio. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Collegio ha prescisso dall'eccezione relativa alla procura, ritenendo il ricorso infondato nel merito quanto alla sospensione dal servizio. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha escluso l'applicazione del principio della priorità della causa sospensiva: la disciplina sull'obbligo vaccinale è speciale ed eccezionale, prevede espressamente che per il periodo di sospensione non siano dovuti retribuzione, compensi o emolumenti e collega la sospensione alla mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale. La causa sopravvenuta derivante dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale prevale quindi sulla precedente assenza per malattia, anche quando quest'ultima sia riconducibile a causa di servizio. La disciplina non è stata ritenuta lesiva dell'art. 38 Cost., poiché conserva il posto di lavoro, non impedisce la prosecuzione dello stato di malattia e costituisce una misura temporanea e non disciplinare, giustificata dal bilanciamento con la tutela della salute collettiva. Quanto alla perdita dell'anzianità di servizio, la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021, il cui allegato, punto 1.4, prevede che i giorni di assenza ingiustificata per mancato assolvimento dell'obbligo non concorrano alla maturazione dell'anzianità. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
per il periodo di sospensione... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
La sospensione conseguente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale opera anche quando il rapporto fosse già sospeso per altra causa, prevale sulla precedente assenza per malattia e comporta la perdita della retribuzione e degli emolumenti collegati al rapporto.
art. 1, comma 5, d.l. n. 127/2021
Costituisce la base normativa per l'adozione di linee guida tramite DPCM sulle modalità organizzative dei controlli relativi alla certificazione verde COVID-19.
DPCM 12 ottobre 2021, allegato, punto 1.4
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La previsione è stata ritenuta precettiva e vincolante; la mancata impugnazione del DPCM rende inammissima la domanda relativa al recupero dell'anzianità di servizio.
art. 2110 c.c.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il Collegio ha ritenuto prevalente la disciplina speciale emergenziale sull'obbligo vaccinale.
art. 38 Cost.
La disciplina emergenziale non è stata ritenuta incompatibile con la tutela del lavoratore malato, poiché conserva il posto di lavoro, consente la prosecuzione della malattia e realizza un bilanciamento temporaneo con la tutela della salute collettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La sospensione dal lavoro prevista dalla disciplina speciale sull'obbligo vaccinale, con conseguente perdita della retribuzione e degli emolumenti collegati al rapporto, prevale su una precedente causa di sospensione del rapporto, compresa l'assenza per malattia, anche se dipendente da causa di servizio.
- Il principio della priorità della causa sospensiva non si applica quando la causa sopravvenuta deriva dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale e impedisce autonomamente lo svolgimento della prestazione lavorativa, oltre a comportare per legge la perdita della retribuzione.
- La previsione del DPCM 12 ottobre 2021, allegato 1, punto 1.4, secondo cui i giorni di assenza ingiustificata per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non maturano anzianità di servizio, ha natura precettiva e vincolante e non costituisce una mera raccomandazione.
- La domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale è inammissibile se il ricorrente non ha impugnato il DPCM 12 ottobre 2021 quale atto presupposto di portata generale.
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