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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10202/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava: 1) l'illegittima modifica delle contestazioni e l'aggiunta di aggravanti successive a un giudizio abbreviato e alla trasmissione ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p.; 2) la mancanza di motivazione nella conferma delle statuizioni civili per i reati di lesioni e minacce (poi estinti per prescrizione); 3) l'erronea qualificazione del fatto come rapina aggravata anziché furto (contestando il dolo di profitto); 4) la violazione/ incostituzionalità e erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.; 5) la mancata applicazione della riduzione della pena per le attenuanti e la contestata incostituzionalità delle norme che escludono il bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la trasmissione ex art. 521-bis e ha affermato che, una volta disposti gli atti al P.M., questi ridiveniva dominus dell'azione e poteva contestare ulteriori aggravanti (con l'unica limitazione di non poter procedere per il furto originario). Ha dichiarato corretta la motivazione della Corte d'appello in ordine alla conferma delle statuizioni civili anche se i reati erano estinti per prescrizione, richiamando gli elementi probatori; ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina sulla base della sussistenza del dolo di profitto (anche per motivazioni non strettamente patrimoniali) e ha escluso la rilevanza dell'eccezione che riconosceva valore speciale all'art. 61 n.11 rispetto all'art. 628 comma 3 n.3-bis. Ha inoltre respinto le questioni di incostituzionalità sollevate, richiamando precedenti decisioni della Corte Costituzionale che hanno ritenuto legittimo il meccanismo che limita il bilanciamento delle circostanze per la tutela rafforzata dell'abitazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 521-bis non è abnorme; una volta trasmessi, il Pubblico Ministero ridiventa dominus dell'azione penale con la facoltà di formulare nuove contestazioni e aggravanti (salvo il divieto di procedere per il furto originario)

  • art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.

    L'aggravante si applica quando il fatto è commesso nei luoghi di privata dimora (art. 624-bis): la Corte interpreta la norma come volta a tutelare rafforzatamente l'inviolabilità dell'abitazione indipendentemente dalle modalità di accesso o dai rapporti tra le parti

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    L'aggravante per abuso di coabitazione attiene alla violazione dell'affidamento della vittima; tuttavia non è considerata norma speciale tale da escludere automaticamente l'applicazione dell'aggravante 'nei luoghi di privata dimora' prevista dall'art. 628 comma 3 n.3-bis

  • art. 624-bis cod. pen.

    Definisce l'introduzione in luogo destinato a privata dimora; la Corte sottolinea la differenza terminologica tra 'mediante introduzione' (art. 624-bis) e la commissione 'nei luoghi' (art. 628 comma 3 n.3-bis), desumendo l'intento del legislatore di una tutela oggettiva del luogo dimora

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato, deve decidere sull'impugnazione agli effetti civili; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia stata sufficiente nel richiamare elementi probatori e fondare le statuizioni civili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto che chi propone un ricorso rigettato è condannato alle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte, richiamando giurisprudenza costituzionale, ha confermato che il legislatore può prevedere deroghe al bilanciamento quando sono da tutelare beni costituzionalmente rilevanti (es. abitazione)

  • Artt. 3, 24, 25, 27 Cost.

    Le censure di incostituzionalità fondate su questi articoli (uguaglianza, diritto di difesa, legalità della pena, funzione rieducativa) sono state ritenute non fondate anche in base alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno ammesso la tutela rafforzata dell'abitazione

Massime di principio

  • La trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p. non impedisce al Pubblico Ministero di formulare nuove contestazioni ed aggravanti: dopo la trasmissione il P.M. torna a essere il dominus dell'azione penale, salvo limiti specifici (es. non può riqualificare in furto se è stato già escluso).
  • La conferma di responsabilità ai fini civili può essere motivata e mantenuta anche quando il reato penale è estinto per prescrizione, purché il giudice d'appello dia ragionevole e compiuta valutazione degli elementi probatori.
  • Il motivo non patrimoniale dell'impossessamento (es. gelosia) non esclude automaticamente il dolo di profitto richiesto per furto/rapina: se emerge che l'imputato si è allontanato con la cosa e l'ha sottratta per un vantaggio (anche indiretto), il dolo specifico può ritenersi sussistente.
  • L'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n.3-bis (rapina commessa nei luoghi di privata dimora) è applicabile indipendentemente dalle modalità d'accesso o dal rapporto tra autore e vittima; le questioni di incostituzionalità su questo punto risultano difficilmente percorribili alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata.
  • Le contestazioni sulla necessità di bilanciare aggravanti e attenuanti incontrano limiti quando il legislatore ha scelto una tutela rafforzata per beni costituzionalmente protetti (es. abitazione): in tali casi il divieto di comparazione può essere ritenuto legittimo.
  • Chi propone ricorso infondato è esposto al pagamento delle spese processuali e, se la parte civile è ammessa al gratuito patrocinio, anche alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato.

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