Sentenza n. 1382/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione - della deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2026, con la quale il Consiglio comunale del Comune di Valverde ha approvato la proposta avente ad oggetto la “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”; - ove occorrer possa, dello Statuto del Comune di Valverde e, in particolare, degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 2, nonché del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Valverde, in particolare degli artt. 60 e 61, laddove interpretati in senso difforme da quanto previsto dalla L.R. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana” in materia di votazione delle deliberazioni; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Valverde n. 2 del 28 gennaio 2026, avente a oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (consiglieri comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 184 della L.R. Sicilia n. 16/1963, degli artt. 22 e 23 dello Statuto comunale e degli artt. 60 e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, nonché dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza di cui all'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere e l'ingiustizia manifesta. La deliberazione era stata approvata alla presenza di tutti i dodici consiglieri assegnati, con sei voti favorevoli e l'astensione dei sei consiglieri ricorrenti. Secondo i ricorrenti, gli astenuti dovevano essere computati tra i presenti ai fini del quorum deliberativo; occorrevano quindi almeno sette voti favorevoli, ai sensi dell'art. 184, comma 2, della L.R. n. 16/1963 e delle corrispondenti disposizioni comunali. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il ricorso esprimesse soltanto dissenso politico, e ha dedotto nel merito che gli astenuti non dovessero essere computati tra i votanti, sicché sarebbero bastati quattro voti favorevoli. Ha inoltre sostenuto che la disciplina del quorum funzionale fosse rimessa al regolamento comunale. È stata altresì esaminata la tardività della memoria dei ricorrenti depositata il 4 maggio 2026, rispetto alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, nel rito abbreviato.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha applicato il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., ritenendo la controversia riconducibile ai provvedimenti relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali. Ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la memoria dei ricorrenti depositata il 4 maggio 2026, poiché il termine dimezzato per il deposito scadeva il 2 maggio 2026. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva: il singolo consigliere può impugnare una deliberazione quando la violazione denunciata incide direttamente sulle prerogative connesse al munus, tra cui rientra la libera determinazione circa la manifestazione del voto. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano dichiarato che, conoscendo l'interpretazione secondo cui l'astensione non sarebbe stata computata, avrebbero espresso voto contrario; la questione aveva quindi inciso direttamente sulla loro libertà di scelta. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la L.R. n. 30/2000 non abbia delegificato la disciplina del quorum deliberativo o funzionale, avendo rimesso alla fonte regolamentare soltanto profili quali le modalità di presentazione e discussione delle proposte e il quorum strutturale. Pertanto, la disciplina regionale dell'art. 184, comma 2, della L.R. n. 16/1963 prevale su disposizioni statutarie e regolamentari contrastanti. In ogni caso, anche le fonti comunali richiedono la maggioranza assoluta dei presenti e l'art. 61, comma 3, del Regolamento stabilisce espressamente che gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti. La presenza di tutti i dodici consiglieri imponeva dunque almeno sette voti favorevoli. Poiché la deliberazione ne aveva ottenuti soltanto sei, il TAR ha annullato la deliberazione n. 2/2026. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 119, commi 1, lett. c), e 2, c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali
Il TAR ha ricondotto la controversia alla materia soggetta a rito abbreviato e ha applicato il dimezzamento dei termini processuali.
art. 52, comma 4, c.p.a.
Il termine per il deposito della memoria, cadente in un giorno festivo, è stato anticipato al giorno antecedente non festivo.
art. 55, comma 5, c.p.a.
le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio
Nel rito ordinario disciplina il termine per il deposito di memorie e documenti; per effetto del dimezzamento previsto dal rito abbreviato, nel caso concreto il termine scadeva un giorno libero prima della camera di consiglio.
art. 184, comma 2, L.R. Sicilia n. 16/1963
le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale
La disposizione continua a disciplinare il quorum deliberativo degli enti locali siciliani e impone il computo dei consiglieri presenti, inclusi gli astenuti, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge.
art. 1, comma 1, lett. e), L.R. Sicilia n. 48/1991
La disciplina dell'autonomia regolamentare in materia di funzionamento dei consigli comunali non comprende, secondo il TAR, la determinazione del quorum deliberativo o funzionale.
art. 22, comma 6, Statuto del Comune di Valverde
maggioranza assoluta dei presenti
Riproduce la regola dell'art. 184 della L.R. n. 16/1963 e richiede il computo dei consiglieri presenti ai fini della maggioranza deliberativa.
art. 60, comma 1, Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari del Comune di Valverde
nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti
Conferma il riferimento ai consiglieri presenti per il calcolo del quorum deliberativo.
art. 61, comma 3, Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari del Comune di Valverde
le schede bianche, non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti
Il TAR ha ritenuto che la disposizione imponga espressamente di computare anche gli astenuti nel calcolo del quorum deliberativo.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel sistema degli enti locali siciliani, il quorum deliberativo o funzionale non rientra nella potestà regolamentare delegificata dalla L.R. n. 30/2000; esso continua a essere disciplinato dall'art. 184, comma 2, della L.R. n. 16/1963, salvo che una legge prescriva una maggioranza speciale.
- Quando la disciplina applicabile richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, ai fini del quorum deliberativo devono essere computati anche i consiglieri presenti che si astengono, sicché l'astensione incide sul numero minimo dei voti favorevoli necessari per l'approvazione.
- Il consigliere comunale è legittimato a impugnare una deliberazione quando la violazione delle regole sul quorum incide direttamente sulla sua prerogativa di determinarsi liberamente quanto alla manifestazione del voto; tale legittimazione non deriva, invece, dalla mera contestazione astratta dell'erroneo calcolo delle maggioranze.
- La mancata impugnazione di una precedente deliberazione analoga non integra acquiescenza generale al modus operandi dell'amministrazione e non preclude l'impugnazione di successive deliberazioni lesive delle prerogative consiliari.
- Nel rito abbreviato, il dimezzamento dei termini impone il deposito delle memorie entro il termine processuale così ridotto; una memoria depositata tardivamente è inutilizzabile ai fini della decisione.
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