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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07378/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (distributore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dalla titolare del marchio "Chantecler" per ottenere l’inibitoria della promozione, distribuzione e commercializzazione, in tutte le forme, di prodotti recanti quel segno da parte di un’altra società. In appello la domanda era stata respinta perché non risultava provata l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva idoneo a costituire un "motivo legittimo" opponibile all’esaurimento del marchio e, comunque, perché la commercializzazione effettuata fuori dalla rete autorizzata non era stata ritenuta lesiva della reputazione del marchio. Nel ricorso per cassazione la società titolare del marchio ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., poiché un componente del collegio aveva già trattato la medesima vicenda in sede cautelare ante causam; 2) violazione del regolamento UE n. 330/2010 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i propri prodotti, essendo di lusso, giustificavano di per sé la distribuzione selettiva e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova della selezione dei rivenditori; 3) violazione degli artt. 20 c.p.i. e 1 lett. e) reg. UE n. 330/2010 e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso che la vendita non autorizzata arrecasse pregiudizio alla reputazione del marchio, anche in ragione della vendita in un outlet e da parte di un operatore estraneo alla rete selettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la partecipazione di un giudice che aveva già conosciuto della controversia in sede di reclamo cautelare ante causam integrasse una causa di nullità della sentenza d’appello, ritenendo applicabile l’orientamento secondo cui tale situazione non configura conoscenza del merito in altro grado dello stesso processo e va semmai fatta valere con ricusazione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, rilevando che la Corte d’appello non aveva negato il carattere lusso dei prodotti, ma aveva accertato in fatto la mancanza di prova dell’effettiva adozione e applicazione di criteri selettivi di scelta dei distributori. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, evidenziando che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma e che la censura non colpiva utilmente entrambe le rationes; inoltre ha ribadito che la sola vendita fuori rete, di per sé, non basta a dimostrare automaticamente un pregiudizio alla reputazione del marchio. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    La conoscenza della causa in un altro grado dello stesso processo può fondare ricusazione, ma non determina di per sé nullità della sentenza se non tempestivamente dedotta con i rimedi propri.

  • art. 52 c.p.c.

    È il rimedio processuale da attivare per far valere l’incompatibilità del giudice per precedente conoscenza della causa.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a presidio della terzietà del giudice, ma non ritenuto violato nella fattispecie.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Il precedente esame del giudice in sede di reclamo cautelare ante causam non è equiparato alla trattazione della causa in altro grado del medesimo processo.

  • regolamento UE n. 330/2010

    Definisce la distribuzione selettiva come sistema fondato su criteri specifici di selezione dei distributori e sull’impegno a non vendere a rivenditori non autorizzati; la sua effettiva sussistenza va provata in fatto.

  • direttiva 2008/95/CE

    È richiamata per il principio di esaurimento del marchio nell’Unione europea.

  • art. 5 c.p.i.

    Recepisce il principio di esaurimento del marchio e ne prevede l’eccezione per la presenza di motivi legittimi all’opposizione alla ulteriore commercializzazione.

  • art. 20 c.p.i.

    Norma richiamata dalla ricorrente a fondamento della tutela del marchio contro usi non autorizzati; la Corte non la ritiene violata sulla base delle risultanze di causa.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie.

Massime di principio

  • La precedente partecipazione del giudice a un procedimento cautelare ante causam sulla medesima vicenda non integra, di per sé, causa di nullità della sentenza di merito; l’eventuale incompatibilità va fatta valere con l’istanza di ricusazione nei modi e termini previsti dal codice di rito.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento dei fatti e delle prove appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In tema di marchio e principio di esaurimento, la distribuzione selettiva costituisce un possibile motivo legittimo per opporsi alla ulteriore commercializzazione solo se risulta provata l’effettiva adozione di un sistema fondato su criteri selettivi concretamente applicati nella scelta dei distributori.
  • La semplice allegazione che il prodotto sia di lusso o che sia stato rivenduto fuori dalla rete autorizzata non basta, da sola, a dimostrare sia l’esistenza di una distribuzione selettiva sia il pregiudizio alla reputazione del marchio; occorre una prova concreta dei presupposti di fatto richiesti dalla disciplina applicabile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, la censura che non colpisca utilmente tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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