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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04672/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (posta)

La controversia

La controversia nasce dalla dedotta mancata recapitazione, presso la casella postale locata dalla ricorrente nell’ambito del servizio "SEGUIMI", di una raccomandata contenente un atto di citazione con cui un terzo l’aveva convenuta davanti al Giudice di pace. Secondo la ricorrente, la raccomandata sarebbe stata restituita al mittente con l’erronea indicazione di "destinatario sconosciuto", con conseguente mancata conoscenza del giudizio e impossibilità di difendersi; la ricorrente riferiva poi che quel giudizio si era concluso con condanna a suo carico e che aveva appreso dell’esito solo in un momento successivo. In primo grado e in appello la domanda risarcitoria contro la società postale è stata respinta per prescrizione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto due motivi: il primo denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., una asserita errata applicazione di norme di diritto sotto il profilo della legittimità costituzionale; il secondo denunciando, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico, non specifico e privo dell’indicazione puntuale degli atti e documenti su cui si fondavano e della motivazione della sentenza censurata; inoltre il primo motivo non indicava nemmeno le norme violate e il secondo non individuava il fatto asseritamente omesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi erano inammissibili per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per assoluta genericità e per mancata individuazione della motivazione della sentenza impugnata. Ha anche rigettato la richiesta di rinvio formulata dalla parte personalmente, rilevando che non era stata prodotta la pretesa rinuncia al mandato del difensore e che, comunque, il difensore aveva depositato istanza di decisione con nuova procura. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché agli effetti del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito originario introduttivo della domanda risarcitoria in primo grado

  • art. 20 del D.P.R. n. 156/1973

    invocato dalla convenuta come base dell’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare asseriti errori di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    usato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiesto l’onere di indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento dei motivi di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    applicato al procedimento camerale e alla proposta di definizione del ricorso per inammissibilità

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna aggravata a favore della controricorrente

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 34, comma 7, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e corredati dall’indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità.
  • È inammissibile il motivo che non individui chiaramente le norme asseritamente violate o il fatto decisivo omesso, perché la Corte deve poter comprendere immediatamente la censura e la sua correlazione con la decisione impugnata.
  • La critica alla sentenza impugnata deve investire in modo riconoscibile la motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito; la mera enunciazione di considerazioni generiche non integra una censura utile.
  • Nel procedimento camerale di legittimità, la mancata contestazione della proposta del relatore e l’assenza di memoria possono consentire la definizione del ricorso sulla base della proposta stessa.
  • La richiesta di rinvio formulata dalla parte non può essere accolta in mancanza di prova seria e documentata del dedotto venir meno del rapporto difensivo o di altra ragione impeditiva della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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