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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

FINANZA LOCALE - IRAP - Esercizio della professione in regime di convenzione - Autonoma organizzazione - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva IRAP è stata esclusa, poiché l'attività convenzionata non presentava il requisito dell'autonoma organizzazione. La decisione ha quindi riconosciuto l'insussistenza del presupposto per l'applicazione dell'imposta al medico in relazione all'attività svolta in regime di convenzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'attività professionale svolta in regime di convenzione con la struttura sanitaria non fosse caratterizzata da un'autonoma organizzazione. La convenzione, anche se stipulata con una struttura privata a sua volta convenzionata con il SSN, è stata qualificata come rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, il medico non disponeva di un'organizzazione autonoma di mezzi e personale tale da integrare il presupposto dell'IRAP.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, cioè con una struttura organizzativa propria che eccede il minimo indispensabile per l'esercizio personale della professione.

  • Rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa

    Il rapporto professionale convenzionato con una struttura sanitaria, anche privata ma convenzionata con il SSN, può essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa; tale qualificazione esclude, in assenza di ulteriori elementi organizzativi, l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Massime di principio

  • L'attività professionale svolta in regime di convenzione con una struttura sanitaria non è automaticamente soggetta a IRAP: occorre verificare concretamente se il professionista disponga di un'organizzazione autonoma.
  • La natura privata della struttura convenzionata non è decisiva: rileva il contenuto effettivo del rapporto e il collegamento con il SSN.
  • La qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa costituisce un elemento favorevole all'esclusione dell'autonoma organizzazione, soprattutto quando il professionista opera prevalentemente con mezzi e strutture messi a disposizione dalla struttura sanitaria.
  • L'esenzione non è necessariamente generalizzabile a ogni attività medica convenzionata: se il professionista impiega personale non occasionale, beni strumentali rilevanti o una propria struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile, il presupposto IRAP può sussistere.

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