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Sentenza

Sentenza n. 14169/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202515276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere e relativi verbali della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, laureato in Ingegneria Informatica, aveva superato le due prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere, Sezione B, settore dell'informazione, ma aveva riportato 27/60 nella prova orale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della legge n. 240/2010, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, sostenendo che la prova sarebbe stata condotta con modalità inquisitorie e toni ostili, con domande iper-specialistiche e non pertinenti, anche in ragione della provenienza da un'università telematica, diversamente da quanto avvenuto per altri candidati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del D.M. 1957, dell'art. 47 del d.P.R. n. 328/2001 e delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, lamentando l'assenza di domande sugli argomenti delle prove scritte, sulla legislazione e sulla deontologia professionale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11 del D.M. 1957 e l'incompetenza per irregolare composizione della commissione, contestando il carattere iper-specialistico dei quesiti e la nomina del commissario aggiunto. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il voto numerico sarebbe stato sufficiente soltanto in presenza di criteri di valutazione previamente determinati. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'acquisizione e l'utilizzazione della registrazione audio della prova e ha prodotto una consulenza tecnica di parte.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca ed estromesso il Ministero, poiché gli atti impugnati erano riferibili alla commissione esaminatrice e all'Università, mentre al Ministero spettavano la fissazione delle date e la nomina della commissione. Ha dichiarato inammissibile la consulenza tecnica di parte sull'andamento della prova, ritenendo inadeguate le competenze professionali del suo autore rispetto alla valutazione di contenuti d'esame e modalità di conduzione da parte di professionisti e docenti universitari. Ha prescisso dall'esame delle eccezioni relative all'utilizzabilità della registrazione audio, della trascrizione e di altra documentazione, poiché il ricorso era infondato nel merito. Il primo e il terzo motivo sono stati respinti congiuntamente: il ricorrente aveva formulato doglianze generiche sul carattere iper-specialistico e non pertinente dei quesiti, sull'atteggiamento ostile della commissione e sulla disparità di trattamento, senza indicare puntualmente le domande, la loro effettiva estraneità al profilo professionale, il diverso trattamento ricevuto rispetto agli altri candidati o l'esattezza delle risposte fornite. Il verbale, invece, evidenziava specifiche carenze in materia di progettazione di algoritmi, linguaggi di programmazione, tecnologie di hosting web e sicurezza informatica. La commissione risultava regolarmente composta: i componenti erano stati nominati con decreto ministeriale e gli esperti aggregati con decreto rettorale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 settembre 1957; la presenza degli esperti aggregati in soprannumero non incideva sulla regolare formazione della commissione. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 48 del d.P.R. n. 328/2001, applicabile alla Sezione B, richiede che la prova orale verta sulle materie oggetto delle prove scritte e sulla legislazione e deontologia professionale, non necessariamente sugli stessi specifici argomenti già affrontati negli scritti. La commissione può quindi esaminare altri argomenti compresi nelle materie dell'esame e non è tenuta a formulare domande su ciascuna materia prevista dal bando, purché accerti l'organica preparazione di base e la capacità tecnica del candidato. Il quarto motivo è stato respinto perché la commissione aveva predeterminato, nella riunione preliminare, criteri e modalità di valutazione relativi all'interpretazione dei quesiti, alla maturità, agli standard progettuali, alla capacità critica, alla chiarezza, alla correttezza espositiva, alla sintesi e alla conoscenza delle tematiche. Il voto numerico negativo risultava pertanto ancorato a criteri previamente stabiliti. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente in relazione alla pretesa disparità di trattamento, all'ingiustizia manifesta e alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; le censure non sono state accolte per genericità e mancata dimostrazione concreta.

  • legge n. 240/2010

    Richiamata dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia tratto una specifica regola decisoria.

  • D.M. 9 settembre 1957

    Il regolamento sugli esami di Stato richiede che le prove accertino l'organica preparazione di base nelle discipline necessarie all'esercizio della professione e la capacità tecnica del candidato; consente inoltre l'aggregazione in soprannumero di esperti quando manchino competenze specifiche nella commissione.

  • art. 7 D.M. 9 settembre 1957

    Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ... Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare il soprannumero alla Commissione stessa ...

    La disposizione legittima l'aggregazione in soprannumero di esperti, senza che la loro presenza condizioni la regolare formazione della commissione nominata dall'amministrazione competente.

  • art. 11 D.M. 9 settembre 1957

    Le materie della prova orale ... debbono essere volte ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

    La prova orale può riguardare diversi argomenti ricompresi nelle materie professionalmente rilevanti e non deve essere limitata agli argomenti già affrontati nelle prove scritte.

  • art. 48, comma 3, d.P.R. 328/2001

    Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale.

    Per l'esame di Stato relativo alla Sezione B, la prova orale deve riguardare le materie oggetto delle prove scritte e legislazione e deontologia professionale, ma non necessariamente gli stessi specifici argomenti già sottoposti nelle prove scritte.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione negativa, poiché la commissione aveva previamente stabilito criteri e modalità di valutazione.

  • art. 9 del bando di esame

    La questione sull'utilizzabilità della registrazione audio e della relativa trascrizione è stata ritenuta non decisiva e non esaminata, in ragione dell'infondatezza del ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione del giudizio di non idoneità a una prova orale abilitativa, non è sufficiente allegare genericamente il carattere iper-specialistico o non pertinente dei quesiti, l'ostilità della commissione o la disparità di trattamento: il candidato deve indicare in modo circostanziato le domande rivoltegli, la loro effettiva estraneità alle materie d'esame, il diverso trattamento ricevuto rispetto agli altri candidati e, ove rilevante, l'esattezza delle risposte fornite.
  • La prova orale dell'esame di Stato per l'iscrizione alla Sezione B dell'albo degli ingegneri deve riguardare le materie oggetto delle prove scritte e la legislazione e deontologia professionale, ma non deve necessariamente riproporre gli stessi specifici argomenti già affrontati negli scritti; la commissione può sondare ulteriori argomenti ricompresi nelle materie d'esame, al fine di verificare l'organica preparazione di base e la capacità tecnica del candidato.
  • Le commissioni esaminatrici non sono tenute a formulare domande su ciascuna materia prevista dal bando, purché la prova, nel suo complesso, sia idonea ad accertare la preparazione di base e la capacità tecnica necessarie all'esercizio della professione.
  • La presenza di esperti aggregati in soprannumero, disposta ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 settembre 1957 per integrare competenze mancanti in determinate discipline, non determina l'illegittimità della commissione regolarmente nominata e non incide sulla sua validità.
  • Il voto numerico negativo in una prova orale è sufficiente a motivare il giudizio quando la commissione abbia previamente predeterminato criteri e modalità di valutazione idonei a rendere comprensibile il parametro utilizzato.
  • Nel giudizio amministrativo grava sul candidato che contesta una valutazione tecnico-discrezionale l'onere di fornire elementi concreti a sostegno delle anomalie dedotte; l'acquisizione d'ufficio della prova non può supplire alla mancata specificazione dei fatti posti a fondamento delle censure.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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