Cassazione Penale, Sentenza n. 16056/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale respinta con ordinanza del 13/09/2022 perché il ricorrente stava scontando pena per reato ostativo (art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309) e non aveva collaborato con la giustizia; il Tribunale ha ritenuto, sulla base della motivazione, che la collaborazione fosse astrattamente possibile. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che nella pratica la collaborazione fosse impossibile perché non conosceva le persone indicate dal Tribunale e ha inoltre rilevato di aver ottenuto precedentemente liberazione anticipata e permessi premio fondati sugli stessi presupposti. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivo: la decisione del Tribunale si fondava su una valutazione di merito (la possibilità concreta di collaborazione) che risulta logicamente motivata e quindi non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della coerenza interna del provvedimento. La richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, che ammette l'accesso ai benefici quando la collaborazione è inesigibile o impossibile, non è pertinente perché il Tribunale aveva accertato la possibilità di collaborazione. Le osservazioni del ricorrente concernenti la conoscenza delle persone coinvolte e le precedenti concessioni non assurgono a elementi capaci di dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà del provvedimento impugnato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma ostativa: per taluni reati di stupefacenti l'accesso a misure alternative è subordinato alla collaborazione con la giustizia; l'assenza di collaborazione può rendere inammissibile la richiesta di beneficio se la collaborazione risulta possibile
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione del motivo in grado di legittimità, imponendo sintesi nei motivi come richiamato in schematizzazione del ricorso
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 253 del 2019
Corte Costituzionale, sent. n. 253/2019
Stabilisce che l'accesso a benefici può essere consentito anche quando la collaborazione è inesigibile, impossibile o irrilevante; tuttavia tale principio si applica solo se effettivamente sussiste l'impossibilità della collaborazione, e non è invocabile quando il giudice di merito accerta la possibilità di collaborazione
Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)
Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituire la valutazione di merito dei giudici di merito né confrontare la motivazione impugnata con ragionamenti esterni; il sindacato è limitato alla verifica della coerenza interna e della correttezza logico-giuridica del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Se il reato è ostativo ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990, l'accesso a misure alternative richiede collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione può giustificare il diniego se il giudice ritiene la collaborazione concretamente possibile
- La Corte di cassazione è limitata a un controllo di legittimità sulla coerenza e correttezza formale della motivazione; non può riformare valutazioni di fatto sulla possibilità della collaborazione se queste risultano logicamente motivate
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 è rilevante solo quando la collaborazione è effettivamente inesigibile, impossibile o irrilevante; il suo richiamo non assorbe automaticamente i casi in cui il giudice di merito accerta la possibilità di collaborazione
- La presenza di precedenti concessioni di benefici (liberazione anticipata, permessi premio) non determina automaticamente l'illegittimità di un successivo diniego; per dichiarare contraddittoria una motivazione occorre riscontrare incoerenze nello stesso testo del provvedimento impugnato
- Per contestare efficacemente il diniego fondato sulla mancata collaborazione, il ricorrente deve fornire elementi concreti e di merito che dimostrino l'impossibilità pratica della collaborazione (ad es. la comprovata ignoranza delle persone coinvolte), argomentazione che tuttavia è tipicamente sindacabile in sede di merito e non in sede di legittimità se priva di profili di illogicità o illegittimità
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