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Sentenza

Sentenza n. 926/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento: dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n.117 2022146 00000 21003 fascicolo n. 2022/6446 Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - Provincia di Varese, con sede a Varese, P.za Repubblica Ang.-Via Ravasi, n.1, Partita Iva 06234661004 notificata in data 29 novembre 2022; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l'annata 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 117 2020 71500 74290 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella n. 117 2020 718011 3904 000 asseritamente notificata il 10.12.2018, la Cartella n. 117 2021 000739 6182 000 asseritamente notificata il 21.09.2021 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Iscrizione ipotecaria relativa a cartelle esattoriali per prelievo supplementare sulle quote latte, nonché atti presupposti e iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria notificata il 29 novembre 2022 e gli atti presupposti, contestando pretese relative alla rideterminazione delle quote latte per le annate dal 1996 al 2008. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità derivata degli atti presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, errata quantificazione del debito, mancata comunicazione e notificazione delle cartelle e degli atti di accertamento, violazione del diritto di difesa, decadenza e prescrizione del credito e degli interessi, illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sui prelievi supplementari e dei principi di effettività, leale cooperazione, parità di trattamento, certezza del diritto, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità. In corso di causa il difensore ha comunicato che Agea, con nota prot. 11717/2026, aveva ricalcolato le somme controverse in applicazione dell'art. 10-bis del d.l. 69/2023 e successive modifiche, da ultimo intervenute con l'art. 1, comma 947, della l. 199/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Il ricalcolo amministrativo delle somme richieste ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sugli atti originariamente impugnati, poiché l'interesse della ricorrente si è spostato sull'atto di rideterminazione del credito, eventualmente impugnabile autonomamente. La declaratoria è stata pronunciata anche in assenza di un'espressa dichiarazione della ricorrente, poiché il venir meno dell'interesse al ricorso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Spese compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ai sensi dell'art. 35 comma 1, c. proc. amm. l'accertamento sull'interesse alla decisione può essere compiuto dal giudice in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio

    Consente di dichiarare l'improcedibilità quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse alla decisione; la relativa verifica è effettuabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    Richiamato quale base dell'iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023

    Richiamato quale fondamento normativo del ricalcolo amministrativo delle somme controverse.

  • art. 1, comma 947, l. 199/2025

    Richiamato quale disposizione modificativa, da ultimo, della disciplina applicata da Agea per il ricalcolo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale quale disposizione applicabile alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto ricalcolo amministrativo delle somme oggetto degli atti impugnati può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sugli atti originari, quando l'eventuale lesione si trasferisca sull'atto successivo di rideterminazione del credito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in assenza di un'espressa dichiarazione di rinuncia o di sopravvenuta carenza d'interesse da parte del ricorrente.
  • Quando una sopravvenienza amministrativa modifica l'oggetto sostanziale della pretesa controversa, il ricorso contro gli atti precedenti può essere dichiarato improcedibile, restando salva la possibilità di impugnare l'atto di rideterminazione secondo le regole applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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