Sentenza n. 5155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Sezione Seconda, n. 529 del 2 aprile 2024, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 529 del 2 aprile 2024, nella parte in cui aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione di opere realizzate senza titolo, consistenti nel livellamento di un terreno agricolo precedentemente scosceso, nella soppressione di una preesistente asta fluviale mediante interramento di una condotta in cemento, nella realizzazione di opere di regimazione idrica e nella canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dalla copertura di pannelli fotovoltaici. In primo luogo, hanno dedotto che le opere sarebbero state realizzate prima dell’introduzione del vincolo idrogeologico e sarebbero quindi estranee al relativo ambito applicativo. Hanno poi sostenuto che gli interventi rientrassero nell’attività edilizia libera ai sensi degli artt. 6 e 27 d.P.R. 380/2001, che l’eventuale omissione di DIA o SCIA avrebbe potuto comportare soltanto una sanzione pecuniaria e non la demolizione, anche perché una sanzione pecuniaria era già stata applicata e pagata, e che l’ordine demolitorio fosse viziato da violazione degli artt. 31 e 37 d.P.R. 380/2001, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento e mancata comparazione tra interesse pubblico e privato, avuto riguardo anche al decorso di circa sei anni tra l’accertamento dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR nella parte impugnata. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il vincolo idrogeologico sarebbe stato introdotto soltanto nel 2021: dagli atti risultava che il vincolo derivava già dal R.D. 3267/1923, mentre i corsi d’acqua dell’area erano inclusi nel reticolo idrografico del PAI approvato nel 2001 e l’area era classificata come area di attenzione dal PGRA approvato nel 2020. Ha inoltre rilevato che la consistenza dell’intervento ne confermava la rilevanza edilizia. Le opere di livellamento, regimazione idrica e canalizzazione non potevano essere qualificate come attività edilizia libera, poiché l’art. 6 d.P.R. 380/2001 subordina anche gli interventi rientranti nell’edilizia libera al rispetto delle prescrizioni poste a tutela dal rischio idrogeologico; inoltre, le opere avevano alterato la regimazione e il flusso delle acque in una zona esposta a tale rischio. La previa applicazione di una sanzione pecuniaria non impediva la demolizione, poiché l’art. 37, comma 6, d.P.R. 380/2001 fa salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31, il cui comma 2 impone la demolizione delle opere eseguite in assenza del titolo richiesto. Il decorso del tempo non aveva fatto sorgere alcun legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso: l’ordine di demolizione è un atto doveroso e vincolato, fondato sull’accertata abusività, e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti, per euro 5.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
pieno rispetto delle normative in tema di rispetto delle prescrizioni “a tutela dal rischio idrogeologico”
Anche le attività edilizie libere devono rispettare le prescrizioni poste a tutela dal rischio idrogeologico; la riconducibilità dei movimenti di terra all’attività agricola non esclude la necessità di rispettare tali prescrizioni quando l’intervento incide sulla regimazione e sul flusso delle acque.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dei poteri repressivi edilizi e non impedisce l’adozione dell’ordine demolitorio quando l’intervento abusivo ne presenta i presupposti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
il cui comma 2 impone la demolizione delle opere eseguite in assenza di previsto rilascio del titolo edilizio
L’assenza del titolo edilizio richiesto legittima, ricorrendone i presupposti, l’ordine di demolizione e ripristino.
art. 37, comma 6, d.P.R. 380/2001
La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36-bis.
La sanzione pecuniaria prevista per la mancata SCIA non esclude, ove ricorrano i relativi presupposti, l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto perché l’ordine di demolizione di un abuso edilizio non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata.
R.D. 3267/1923
Il vincolo idrogeologico risultava già introdotto dal 1923 e pertanto era applicabile alle opere realizzate nel 2017.
Massime di principio
- Le opere di livellamento del terreno, regimazione idrica e canalizzazione delle acque non possono essere considerate attività edilizia libera quando incidono sulla regimazione e sul flusso delle acque in un’area soggetta a rischio idrogeologico; anche gli interventi rientranti nell’art. 6 d.P.R. 380/2001 devono rispettare le prescrizioni poste a tutela dal rischio idrogeologico.
- La sanzione pecuniaria per la mancata presentazione di DIA o SCIA non esclude l’applicazione dell’ordine di demolizione quando l’intervento, per la sua consistenza e per l’assenza del titolo edilizio richiesto, rientra nei presupposti dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura doverosa e vincolata e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia violata.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione o dall’accertamento dell’abuso non fa sorgere, in capo al responsabile, un legittimo affidamento alla conservazione dell’opera abusiva e non impone all’amministrazione una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, salvo specifiche circostanze ulteriori non esaminate nella decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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