Cassazione Civile, Ordinanza n. 07098/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compagnia aerea)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Tempio Pausania da una compagnia aerea in liquidazione, che chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del produttore di tre aeromobili Boeing 737-8 MAX e la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per gravi difetti di fabbricazione dei velivoli, già presi in sublocazione e poi interdetti al volo dopo il divieto disposto dall'ENAV in conseguenza dei noti disastri aerei occorsi a velivoli dello stesso modello. La società produttrice ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la giurisdizione spettasse ai giudici inglesi: perché la domanda, pur formulata come aquiliana, sarebbe in realtà contrattuale; perché gli accordi stipulati tra le parti contenevano una clausola di proroga in favore delle corti inglesi estesa anche alle obbligazioni extracontrattuali collegate; e, in subordine, perché anche il fatto generatore del danno si sarebbe in parte verificato negli Stati Uniti d'America. La resistente ha contestato l'operatività della clausola e la sussistenza della giurisdizione straniera.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto decisiva la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore delle corti inglesi, comprovata per iscritto dagli Airframe Warranties Agreement e dagli Airframe Warranties Agreement Consent and Agreement, nei quali la produttrice aveva aderito agli accordi e alla clausola attributiva di giurisdizione. La Corte ha inoltre osservato che la deroga copriva espressamente anche le controversie di natura extracontrattuale collegate al contratto, sicché non occorreva stabilire se l'azione, pur qualificata come aquiliana, fosse sostanzialmente fondata su inadempimento contrattuale. Le spese sono state integralmente compensate per l'atteggiarsi della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218
"la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili"
consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero quando la pattuizione sia provata per iscritto e la controversia non riguardi diritti indisponibili.
Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro
invocata dalla ricorrente, ma ritenuta non utile nel caso concreto perché all'epoca della pattuizione non era operante negli Stati Uniti d'America, sede della società produttrice che la richiamava.
Massime di principio
- La giurisdizione italiana può essere validamente derogata, anche in favore di un giudice straniero, quando esista una clausola scritta che la preveda e la lite non concerna diritti indisponibili.
- Una clausola attributiva di giurisdizione può estendersi anche alle domande di natura extracontrattuale se il testo negoziale le ricomprende espressamente tra le controversie connesse al contratto.
- Ai fini della deroga convenzionale della giurisdizione, è decisivo il contenuto complessivo degli accordi sottoscritti dalle parti e l'adesione del soggetto nei cui confronti la clausola viene opposta.
- Quando la clausola di foro è espressamente ampia, non è necessario qualificare in via definitiva l'azione come contrattuale o aquiliana per stabilire la giurisdizione, se comunque la controversia rientra nel perimetro convenzionale pattuito.
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