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Sentenza

Sentenza n. 13666/2026 - Roma, Sezione 3

per a) accertare e dichiarare, preliminarmente, che la ricorrente, in qualità di Giudici Onorario con funzioni di Giudice di Pace, tuttora in servizio, ha svolto fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea; b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad un trattamento economico e normativo, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia, non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE; c) conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, convenuto nel presente giudizio, ove occorra ai sensi dell’art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti della ricorrente sin dalla data di assunzione in servizio, in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell’attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell’art. 36 Costituzione; d) accertare il diritto della ricorrente alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto di provvedere alla regolarizzazione della posizione della ricorrente con effetto dall’inizio del proprio rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso. e) accertare e dichiarare l’abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto di rapporti di lavoro a termine fin dall’assunzione in servizio della ricorrente con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso; f) accertare e dichiarare infine ed in ogni caso, in via gradata, il diritto della ricorrente al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili alla 3 ricorrente in quanto lavoratrice, e pertanto condannare il Ministero convenuto al risarcimento dei danni per l’inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall’inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa; g) condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese ed onorari di causa.

Giustizia amministrativa202308465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Rifiuto del Ministero di riconoscere, per il periodo di servizio quale giudice di pace, ferie retribuite, trattamento di fine rapporto, tutela previdenziale e risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (giudice onorario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva svolto le funzioni di giudice di pace dal 29 novembre 2002 al 16 aprile 2014, ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario, dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, confermata in appello. Ha chiesto l'accertamento della natura di lavoro subordinato, o comunque della qualità di lavoratrice ai sensi del diritto dell'Unione, del rapporto instaurato con il Ministero della Giustizia; il riconoscimento di un trattamento economico e normativo non discriminatorio rispetto ai magistrati togati comparabili; ferie retribuite, trattamento di fine rapporto, tutela previdenziale e assicurativa; nonché il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità per la sopravvenuta disciplina sulla stabilizzazione dei magistrati onorari, l'inammissibilità per difetto di allegazione della subordinazione e la prescrizione delle pretese anteriori al quinquennio, contestando altresì il merito. La ricorrente ha domandato il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione. Il TAR ha ritenuto non sussistenti ragioni eccezionali per il rinvio e ha confermato la propria giurisdizione sulla base delle precedenti decisioni del giudice ordinario e della giurisprudenza richiamata. Nel merito, ha applicato i principi della Corte di giustizia UE, secondo cui il giudice di pace è lavoratore a tempo determinato e non può essere escluso da ogni tutela in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza. La ricorrente ha inoltre dedotto che la successione di proroghe e incarichi, destinata a fronteggiare esigenze strutturali dell'amministrazione della giustizia, integrava un abuso contrario alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha riconosciuto alla ricorrente, per il periodo dal 29 novembre 2002 al 16 aprile 2014, lo status di lavoratrice pubblica a tempo determinato, a tempo pieno o parziale secondo l'attività concretamente svolta, ai soli fini delle ferie retribuite e delle tutele assistenziali e previdenziali, senza equiparazione generale alla carriera o al trattamento economico dei magistrati togati. Ha accertato il diritto al compenso per le ferie non godute, nella misura di almeno trenta giorni lavorativi per ogni anno, con eventuale applicazione del principio pro rata temporis in caso di lavoro a tempo parziale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Ha riconosciuto il diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS, anch'essa con eventuale applicazione del pro rata. Il parametro economico, limitatamente alla liquidazione delle ferie, del TFR e dei contributi, è stato individuato nella classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario. È stata inoltre riconosciuta l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine e il conseguente diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, liquidato equitativamente in quattordici mensilità della retribuzione globale parametrata alla classe HH03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Il TAR ha escluso che la disciplina sopravvenuta sulla stabilizzazione potesse costituire una misura satisfattiva, poiché la ricorrente era cessata dal servizio prima della sua entrata in vigore e non aveva potuto accedere alla procedura di conferma. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'esercizio dei diritti fosse stato giuridicamente impedito dal consolidato orientamento nazionale che negava ogni assimilazione tra giudici di pace e magistrati togati, almeno fino agli interventi della Corte di giustizia UE. La domanda subordinata è stata assorbita. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza

    Il rinvio dell'udienza richiede ragioni eccezionali, idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; la decisione sui tempi della trattazione spetta al giudice.

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell'accordo quadro

    i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive

    Il giudice di pace rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato e non può essere escluso da ogni diritto alle ferie retribuite né da ogni tutela previdenziale e assistenziale; le differenze di trattamento devono essere giustificate da elementi fattuali, precisi e concreti inerenti alla natura delle mansioni.

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell'accordo quadro

    impone agli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato

    La reiterazione di incarichi temporanei destinati a soddisfare esigenze permanenti deve essere accompagnata da una misura effettiva e dissuasiva; ove non sia possibile la trasformazione del rapporto nel settore pubblico, deve essere riconosciuto un rimedio risarcitorio adeguato.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce il fondamento interno del risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine nel pubblico impiego, liquidato nel caso concreto in quattordici mensilità.

  • art. 1, comma 629, l. n. 234/2021

    La disciplina sulla stabilizzazione dei magistrati onorari non opera come rimedio satisfattivo per chi era cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore e non aveva presentato domanda di conferma.

  • art. 29 d.lgs. n. 116/2017

    Disciplina il contingente a esaurimento e, nelle modifiche sopravvenute, la procedura di conferma dei magistrati onorari; non esclude il diritto al risarcimento per gli abusi pregressi quando la procedura non sia stata concretamente accessibile.

  • art. 2126 c.c.

    È richiamato quale possibile fondamento della regolazione economica del rapporto di fatto, ma la decisione riconosce specificamente ferie, TFR, contribuzione e risarcimento nei limiti indicati.

  • art. 2935 c.c.

    Il TAR disapplica l'orientamento nazionale che faceva decorrere comunque la prescrizione, ritenendo incompatibile con l'effetto utile del diritto UE negare rilievo all'impedimento giuridico derivante dall'orientamento consolidato contrario alle tutele dei giudici di pace.

  • art. 12 d.l. n. 131/2024

    La modifica dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 ha portato l'indennità risarcitoria per l'abuso dei rapporti a termine tra quattro e ventiquattro mensilità; il TAR ha liquidato il danno in quattordici mensilità.

Massime di principio

  • Il giudice di pace che svolga prestazioni reali ed effettive, non marginali né accessorie, dietro compenso, rientra nella nozione eurounitaria di lavoratore a tempo determinato; la temporaneità dell'incarico e il diverso reclutamento non consentono di escluderlo in assoluto dalle tutele lavoristiche.
  • La diversa procedura di selezione e il diverso status amministrativo dei giudici onorari possono giustificare solo differenze parziali di trattamento fondate sulla natura delle mansioni e sulle qualifiche richieste, ma non l'esclusione generale dal diritto alle ferie retribuite, dal trattamento di fine rapporto e dalla tutela previdenziale e assistenziale.
  • In caso di lavoro a tempo parziale, ferie, pensione e contribuzione possono essere calcolate pro rata temporis, purché la riduzione sia proporzionata all'orario effettivamente svolto e costituisca un criterio obiettivo.
  • La successione di proroghe o incarichi formalmente temporanei, utilizzata per fronteggiare esigenze strutturali e permanenti dell'amministrazione, integra abuso ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE quando l'ordinamento non preveda una misura effettiva e dissuasiva per sanzionarlo.
  • Nel pubblico impiego, quando la trasformazione del rapporto a termine non è consentita, il risarcimento costituisce una misura autonoma rispetto alla stabilizzazione e deve assicurare un ristoro effettivo, non meramente simbolico né eccedente la compensazione del pregiudizio; la sua quantificazione può avvenire entro i limiti legislativi mediante valutazione equitativa.
  • Il giudice amministrativo può negare il rinvio della trattazione richiesto in attesa di una decisione su questioni giuridiche già definite nel processo quando non siano dedotte ragioni eccezionali incidenti sul diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrimato del diritto UE e disapplicazioneRisarcimento del danno da attività amministrativaProporzionalità e ragionevolezza

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