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Sentenza

Sentenza n. 3331/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO; - della determinazione dirigenziale n. 633 del 26 maggio 2025 (decadenza della convenzione del 30 marzo 2022 per la gestione dei centri sociali anziani comunali per presunte inadempienze contrattuali); - della delibera di Giunta Comunale n. 108 del 26 maggio 2025, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo “per la gestione dei centri per anziani comunali tramite associazioni di promozione sociale (APS)”; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI; - della determinazione dirigenziale n. 727 del 12 giugno 2025, con la quale è stata ribadita la risoluzione della convenzione, indicando un ulteriore e diverso motivo di risoluzione; - della determinazione dirigenziale n. 728 del 13 giugno 2025, con la quale sono stati indetti quattro avvisi pubblici di manifestazione di interesse per l’individuazione di un’associazione di promozione sociale per la gestione in convenzione del servizio centro sociale anziani comunale, uno per ciascun centro, con scadenza della manifestazione per il giorno 23 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202506328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza e successiva risoluzione della convenzione per la gestione dei centri sociali anziani comunali, atto di indirizzo per la nuova gestione e avvisi pubblici di manifestazione di interesse

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 633 del 26 maggio 2025, con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della convenzione del 30 marzo 2022 relativa alla gestione dei centri sociali anziani comunali per presunte inadempienze contrattuali, nonché la delibera di Giunta comunale n. 108 del 26 maggio 2025, recante l’indirizzo per la gestione dei centri tramite associazioni di promozione sociale. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 727 del 12 giugno 2025, che aveva ribadito la risoluzione della convenzione indicando un ulteriore motivo, e la determinazione dirigenziale n. 728 del 13 giugno 2025, con cui erano stati indetti quattro avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la gestione dei centri. Sono state dedotte le censure indicate negli atti introduttivi, il cui contenuto specifico non è riportato nella sentenza. Le domande cautelari erano state accolte dal Collegio il 17 luglio 2025.

La decisione

Dopo l’accoglimento delle istanze cautelari, la ricorrente ha dichiarato, il 19 gennaio 2026, di non avere più interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese. Il Comune resistente ha aderito all’istanza. Il TAR, ritenendo che dalle dichiarazioni concordi delle parti potessero desumersi argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    dalle stesse possano espressamente desumersi argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza, in capo alla ricorrente, dell’interesse alla decisione nel merito della controversia

    Le dichiarazioni concordi delle parti possono costituire argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, giustificando la declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione nel merito e la parte resistente aderisce a tale dichiarazione, il giudice può desumere da tali dichiarazioni concordi argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, quando investono atti appartenenti alla medesima vicenda controversa.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di compensare integralmente le spese di lite, ove tale regolazione sia ritenuta equa alla luce delle circostanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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