Circolare numero 84 del 06-07-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS fissa per l’anno 2009 i contributi dovuti dalle categorie agricole interessate, distinguendo tra contribuzione IVS, maternità e INAIL, nonché tra zone normali e territori montani o svantaggiati. Vengono indicati il reddito medio convenzionale, le aliquote applicabili, l’importo del contributo addizionale giornaliero, i contributi fissi per maternità e INAIL e le tabelle degli importi annui per fascia di reddito e per età. Sono inoltre richiamate le agevolazioni territoriali e le modalità di pagamento tramite F24 in quattro rate con scadenze prestabilite.
Contributi obbligatori 2009 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2009
La circolare definisce la contribuzione obbligatoria dovuta per l’anno 2009 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, con distinzione tra contributo IVS, contribuzione per maternità e contribuzione INAIL. Sono inoltre disciplinate le agevolazioni previste per territori montani e zone svantaggiate, le tabelle degli importi annui per fascia di reddito e le modalità di versamento.
Ambito di applicazione e criteri di calcolo della contribuzione IVS
La contribuzione IVS è determinata sulla base della classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale, secondo la Tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulata dal d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertita in euro secondo la circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Ogni azienda è inserita annualmente nella fascia corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. Il contributo si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto ministeriale, per il numero di giornate previsto nella Tabella D per la fascia di appartenenza e applicando le aliquote percentuali vigenti.
Per il 2009 il reddito medio convenzionale è fissato in euro 48,98 dal decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 13 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 120 del 26 maggio 2009.
Aliquote IVS per il 2009
Le aliquote restano quelle già in vigore negli anni precedenti, poiché dal 2003 è stato raggiunto l’aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 146/1997.
Per il 2009 le aliquote sono:
- 18,30% per la generalità delle imprese, ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni;
- 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive IVS per il 2009 risultano pari a:
- 20,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone normali;
- 17,30% per i maggiori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate;
- 17,80% per i minori di 21 anni nelle zone normali;
- 12,80% per i minori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate.
Contributo addizionale giornaliero
La circolare precisa che l’importo del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari per il 2009 a euro 0,60 a giornata. La legenda dell’allegato indica che tale addizionale fissa giornaliera è calcolata entro il limite massimo di 156 giornate annue.
Contribuzione di maternità
Per l’anno 2009 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri relativi all’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il contributo è dovuto:
- per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546;
- per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Contribuzione INAIL
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta fissato per il 2009 in misura capitaria annua pari a:
- euro 768,50 nelle zone normali;
- euro 532,18 nei territori montani e nelle zone svantaggiate.
La circolare richiama il raggiungimento dell’aumento contributivo previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 38/2000 per il quinquennio 2001-2005 e il permanere di quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL.
Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate
Per l’individuazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate, nei confronti delle categorie interessate, occorre fare riferimento:
- all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani;
- all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Tali agevolazioni si riflettono sulle aliquote e sugli importi dovuti, come riportato nelle tabelle allegate.
Tabelle contributive e importi annui per il 2009
L’allegato 1 riporta aliquote, importi e legenda dei contributi per l’anno 2009.
La legenda chiarisce che:
- le percentuali dei punti 1 e 2 si applicano al reddito medio convenzionale pari a euro 48,98;
- l’addizionale fissa giornaliera di euro 0,60 è calcolata entro il limite massimo di 156 giornate annue;
- i punti 4 e 5 rappresentano, rispettivamente, il contributo fisso pro-capite per maternità e quello per INAIL;
- gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti al pagamento dei contributi per IVS e maternità, ma non della quota capitaria annua INAIL.
Le tabelle riportano gli importi annui dovuti per fascia di reddito, distinguendo tra zone normali, territori montani e zone svantaggiate, nonché tra soggetti maggiori o minori di 21 anni e ultrasessantacinquenni pensionati. In particolare:
- per i maggiori di 21 anni nelle zone normali, gli importi CD/CM vanno da euro 2.420,69 a euro 3.971,79 e quelli IAP da euro 1.652,19 a euro 3.203,29;
- per i maggiori di 21 anni nei territori montani e zone svantaggiate, gli importi CD/CM vanno da euro 1.955,14 a euro 3.277,01 e quelli IAP da euro 1.422,96 a euro 2.744,83;
- per i minori di 21 anni nelle zone normali, gli importi CD/CM vanno da euro 2.229,67 a euro 3.589,74 e quelli IAP da euro 1.461,17 a euro 2.821,24;
- per i minori di 21 anni nei territori montani e zone svantaggiate, gli importi CD/CM vanno da euro 1.611,30 a euro 2.589,34 e quelli IAP da euro 1.079,12 a euro 2.057,16;
- per gli ultrasessantacinquenni pensionati nelle zone normali, gli importi CD/CM vanno da euro 1.598,34 a euro 2.373,89 e quelli IAP da euro 829,84 a euro 1.605,39;
- per gli ultrasessantacinquenni pensionati nei territori montani e zone svantaggiate, gli importi CD/CM vanno da euro 1.247,41 a euro 1.908,34 e quelli IAP da euro 715,23 a euro 1.376,16.
Modalità di pagamento e scadenze
La riscossione avviene tramite invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. Le scadenze di pagamento sono fissate al 16 luglio 2009, 16 settembre 2009, 16 novembre 2009 e 16 gennaio 2010.
Posizione degli imprenditori agricoli professionali
La circolare specifica che gli imprenditori agricoli professionali sono obbligati a versare i contributi per l’assicurazione IVS e per la maternità, ma sono esclusi dalla quota annua capitaria dovuta per l’assicurazione INAIL. Questa precisazione rileva ai fini della corretta applicazione delle tabelle e della determinazione del dovuto per categoria.
Punti principali
Contribuzione IVS e reddito medio convenzionale
Per il 2009 la contribuzione IVS dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali si calcola sulla base delle quattro fasce di reddito convenzionale della Tabella D della legge n. 233/1990, come rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997. Il reddito medio convenzionale per il 2009 è fissato in euro 48,98. Le aliquote restano immutate rispetto agli anni precedenti: 18,30% per la generalità delle imprese e 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate; per i soggetti con meno di 21 anni le aliquote sono rispettivamente 15,80% e 10,80%.
Aliquote complessive IVS con contributo addizionale
Tenendo conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12 della legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS per il 2009 risultano pari a 20,30% nelle zone normali e 17,30% nei territori montani e nelle zone svantaggiate per i maggiori di 21 anni. Per i minori di 21 anni le aliquote complessive sono 17,80% nelle zone normali e 12,80% nei territori montani e svantaggiati. Il contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge n. 160/1975 è pari, per il 2009, a euro 0,60 per giornata, entro il limite massimo di 156 giornate annue.
Contribuzione di maternità
Il contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato per il 2009 in euro 7,49. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 151/2001.
Contribuzione INAIL
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il 2009 resta fissato in misura capitaria annua pari a euro 768,50 nelle zone normali e euro 532,18 nei territori montani e nelle zone svantaggiate.
Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate
Ai fini dell’individuazione delle aree agevolate, per i territori montani si fa riferimento all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 e, per le zone agricole svantaggiate, all’art. 15 della legge n. 984/1977. Le agevolazioni incidono sulle aliquote e sugli importi dei contributi dovuti.
Tabelle contributive 2009 e importi per fascia
L’allegato 1 riporta aliquote, importi e legenda dei contributi in vigore nel 2009. Sono indicati gli importi annui per fascia di reddito convenzionale, distinti per età, zona geografica e categoria (CD/CM e IAP). Per i soggetti maggiori di 21 anni nelle zone normali gli importi vanno da euro 2.420,69 a euro 3.971,79 per CD/CM e da euro 1.652,19 a euro 3.203,29 per IAP; nei territori montani e zone svantaggiate da euro 1.955,14 a euro 3.277,01 per CD/CM e da euro 1.422,96 a euro 2.744,83 per IAP. Per i minori di 21 anni nelle zone normali gli importi vanno da euro 2.229,67 a euro 3.589,74 per CD/CM e da euro 1.461,17 a euro 2.821,24 per IAP; nei territori montani e zone svantaggiate da euro 1.611,30 a euro 2.589,34 per CD/CM e da euro 1.079,12 a euro 2.057,16 per IAP. Per gli ultrasessantacinquenni pensionati, nelle zone normali gli importi vanno da euro 1.598,34 a euro 2.373,89 per CD/CM e da euro 829,84 a euro 1.605,39 per IAP; nei territori montani e zone svantaggiate da euro 1.247,41 a euro 1.908,34 per CD/CM e da euro 715,23 a euro 1.376,16 per IAP.
Modalità e scadenze di pagamento
La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. Le scadenze per il pagamento sono fissate al 16 luglio 2009, 16 settembre 2009, 16 novembre 2009 e 16 gennaio 2010.
Posizione degli imprenditori agricoli professionali
Gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione IVS, comprensivi delle componenti ordinarie e addizionali, e del contributo per maternità; sono invece esclusi dalla quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 lug 2009Circolare numero 83 del 06-07-2009
- Circolare · 6 lug 2009Circolare numero 85 del 06-07-2009
- Circolare · 7 lug 2009Circolare numero 86 del 07-07-2009
- Circolare · 8 lug 2009Circolare numero 87 del 08-07-2009
- Circolare · 9 lug 2009Circolare numero 88 del 09-07-2009
- Circolare · 10 lug 2009Circolare numero 91 del 10-07-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →