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Circolare

Circolare numero 85 del 06-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote contributive dovute per il 2009 dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, aggiornando il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gli esoneri per riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro, i contributi INAIL e le agevolazioni per le zone tariffarie. Conferma inoltre che per il calcolo dei contributi continua a valere il salario medio provinciale e proroga per tutto il 2009 le agevolazioni territoriali già previste per il triennio precedente.

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2009

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2009

La circolare riepiloga la disciplina contributiva applicabile per l'anno 2009 ai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, aggiornando aliquote, esoneri, base di calcolo e agevolazioni territoriali. Il documento richiama inoltre gli allegati con le tabelle operative per la determinazione dei contributi.

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti della disposizione sospensiva introdotta dall'art. 01, comma 1, del decreto-legge n. 2/2006, convertito con legge n. 81/2006. Di conseguenza, tornano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 146/1997 e riprende l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a carico della generalità delle aziende agricole concedenti.

Per il 2009 le aliquote risultano fissate come segue:

  • concedente: 18,15%;
  • concessionario: 8,84%;
  • totale: 26,99%, esclusa la quota base pari a 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali

Continua ad applicarsi l'art. 120 della legge n. 388/2000, come già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, restano operativi i seguenti esoneri:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

L'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989.

La circolare precisa che tale esonero:

  • è applicato prioritariamente sull'aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con l'esonero previsto dall'art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
  • non può essere applicato sull'aliquota per il trattamento di fine rapporto né su quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, indicata nella misura del 2,75%, con esonero di 1,00%.

Contributi INAIL

Per effetto del d.lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3, i contributi relativi all'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati, con decorrenza 1° gennaio 2001, nelle misure di:

  • 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro;
  • 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Base di calcolo: salari medi provinciali

La circolare richiama il comma 785 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che ha interpretato autenticamente l'art. 01, comma 4, del decreto-legge n. 2/2006. Per i soggetti di cui all'art. 8 della legge n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 28 del DPR n. 488/1968 e dell'art. 7 della legge n. 233/1990.

Ne deriva che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie per il 2009

Le agevolazioni territoriali già previste per il triennio 2006-2008 sono prorogate per tutto il 2009 dall'art. 8-octies, comma 1, della legge n. 33/2009, che ha sostituito nel testo dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 171/2008, il termine "31 marzo 2009" con "31 dicembre 2009".

Le misure richiamate sono le seguenti:

  • territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del concedente;
  • zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.

L'allegato 2 riepiloga le agevolazioni per territorio, distinguendo tra area non svantaggiata, aree svantaggiate del Centro/Nord e del Sud, e territori particolarmente svantaggiati, con la relativa quota dovuta.

Punti principali

Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti della sospensione prevista dalla legge n. 81/2006 e torna applicabile l'aumento di 0,20 punti percentuali a carico dei concedenti. Per il 2009 le aliquote risultano pari a 18,15% per il concedente, 8,84% per il concessionario e 26,99% complessive, con esclusione della quota base pari a 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali

Continua ad applicarsi l'art. 120 della legge n. 388/2000. Per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri riguardano: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03% e disoccupazione 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

La legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989. L'esonero si applica prioritariamente sull'aliquota degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello della legge n. 388/2000 e, se necessario, opera sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti l'esonero incide sull'aliquota disoccupazione, pari al 2,75%.

Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle misure di 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Base imponibile: salari medi provinciali

Per i piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continua ad applicarsi la retribuzione costituita dal salario medio provinciale per il calcolo dei contributi.

Agevolazioni per zone tariffarie

Le agevolazioni per il 2009 sono prorogate fino al 31 dicembre 2009. Nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è del 75% dei contributi a carico del concedente; nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione è del 68%. Le tabelle allegate riepilogano aliquote e agevolazioni per le diverse zone territoriali.

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