Sentenza n. 8/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi assunta dalla ASL resistente al prot. n. 9056 del 20 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, la ASL ha reso disponibile la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata alla ASL di Latina e acquisita al protocollo il 20 gennaio 2025. Il ricorso è stato notificato il 22 febbraio 2025 e depositato il 24 febbraio 2025. Nel corso del giudizio, la ASL ha riscontrato l’istanza con nota del 27 febbraio 2025, rendendo disponibile la documentazione richiesta.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto, oggetto dell’impugnazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha reso disponibile la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente.
art. 116 c.p.a.
È stato indicato quale rito applicabile alla controversia in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, la sopravvenuta disponibilità dei documenti richiesti da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale dell’istante risulta soddisfatta.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa l’intervenuta soddisfazione della pretesa, unitamente alla documentazione attestante il rilascio degli atti richiesti, consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
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