Ordinanza n. 320/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1120/2013, emesso dal Tribunale di Messina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Messina posto a fondamento del giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso da una società privata per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo, il Commissario ad acta già nominato ha chiesto la proroga del termine assegnato per l'espletamento dell'incarico. Il giudice ha valutato meritevoli le ragioni poste a fondamento dell'istanza. Nell'occasione ha ribadito l'ampiezza dei poteri commissariali necessari all'esecuzione del giudicato e l'obbligo dell'ente in liquidazione di assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del Commissario ad acta e ha prorogato di ulteriori 90 giorni il termine per l'espletamento dell'incarico, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha inoltre precisato che il Commissario, quale organo del giudice dell'ottemperanza, può adottare tutti gli atti utili o necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi gli atti contabili, finanziari, organizzativi e di pagamento, nonché le iniziative necessarie al reperimento materiale delle somme. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. L'ente deve collaborare pienamente; eventuali inerzie possono rilevare anche ai fini della responsabilità erariale. L'ordinanza non definisce il pagamento nel merito, ma disciplina la prosecuzione dell'attività commissariale.
Norme richiamate
Decreto ingiuntivo n. 1120/2013 del Tribunale di Messina
Costituisce il titolo giudiziale la cui esecuzione è perseguita nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta può adottare tutti gli atti utili o necessari alla completa esecuzione del giudicato, compresi variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di crediti dell'ente, alienazione di beni, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento.
- Il Commissario ad acta deve curare non soltanto l'allocazione contabile della spesa e le fasi di impegno, liquidazione e ordinazione, ma anche il reperimento materiale delle somme necessarie al pagamento.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il Commissario ad acta è organo del giudice dell'ottemperanza e deve esercitare i propri poteri esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato; le inerzie dell'amministrazione nell'attuazione del titolo possono rilevare ai fini della responsabilità erariale.
- L'amministrazione sottoposta all'ottemperanza ha l'obbligo di assicurare al Commissario ad acta piena, tempestiva e puntuale collaborazione.
Come è indicizzato
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