Sentenza n. 182/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'accertamento e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della conseguente istituzione della previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e mancata istituzione della previdenza complementare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domande di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e dalla conseguente mancata istituzione della previdenza complementare. Nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia non proveniva da un difensore munito di procura speciale e non era stata sottoscritta personalmente dai ricorrenti, sicché non risultavano rispettate le formalità richieste per l'estinzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, pur non essendo idonea a determinare l'estinzione del giudizio per difetto delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., manifestasse comunque la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia depositata, in quanto non proveniente da difensore munito di procura speciale, e non sottoscritta personalmente dai ricorrenti, non presenta le formalità richieste ai fini dell'estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso richiede le formalità previste dalla disposizione per produrre l'estinzione del giudizio; in mancanza, essa può comunque essere valutata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Cionondimeno il Collegio ne desume, ai sensi dell'art. 84 comma 4 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, in capo ai ricorrenti stessi, alla decisione del ricorso.
Una dichiarazione di rinuncia formalmente inefficace per l'estinzione può comprovare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La causa va definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso priva delle formalità richieste dall'art. 84 c.p.a. non determina l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando nel corso del giudizio emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in assenza di una valida rinuncia estintiva.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
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