Ordinanza n. 1535/2026 - Roma, Sezione 2Q
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24 febbraio 2025 e non concluso entro il termine del 26 marzo 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Domingo Angela l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, nonché del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9 dicembre 2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento professionale, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento come guida turistica e/o accompagnatore turistico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio del Ministero del Turismo sull’istanza presentata il 24 febbraio 2025, il cui procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 26 marzo 2025. Dopo l’adozione del provvedimento definitivo, impugnato con motivi aggiunti insieme al precedente preavviso di rigetto, la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla domanda contro il silenzio. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti del diniego, contestando il mancato riconoscimento della qualifica professionale. Il provvedimento evidenzia che, allo stato degli atti, non risulta depositata documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007, concernente l’esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’adozione del provvedimento definitivo ha fatto venir meno il silenzio oggetto del ricorso introduttivo. Poiché la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per l’esame dell’azione avverso il silenzio. Quanto alla domanda cautelare proposta contro il preavviso e il diniego, l’istanza è stata respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato escluso in via provvisoria perché non risultava documentato il requisito dell’esercizio professionale in Germania per almeno un anno, richiesto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 206/2007. Il periculum è stato ritenuto insussistente anche in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda avverso il silenzio è divenuta priva di interesse in seguito all’adozione del provvedimento definitivo; la relativa causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio.
art. 32, comma 2, c.p.a.
conversione del rito da camerale ad ordinario
La sopravvenienza di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti ha determinato la conversione del rito applicabile alla controversia.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa del giudizio cautelare, nel quale il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007
esercizio in Germania ... di tale attività per almeno un anno
Il possesso documentato dell’esperienza professionale richiesta è stato ritenuto, allo stato degli atti, requisito rilevante per il riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso conclusivo del procedimento e questo viene impugnato con motivi aggiunti, viene meno l’inerzia oggetto dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.; se il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, la relativa causa deve essere cancellata dal ruolo della camera di consiglio e il rito può essere convertito da camerale a ordinario per la cognizione del provvedimento espresso.
- In sede cautelare, il requisito del fumus boni iuris può essere negato quando, allo stato della documentazione prodotta, non risulti provato un requisito professionale previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche, ferma la possibilità di una diversa valutazione nella fase di merito.
- Per un interesse di natura meramente pretensiva, la concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; la sola aspirazione all’ottenimento di un provvedimento favorevole non integra, di per sé, il periculum in mora.
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