Cassazione Penale, Sentenza n. 01053/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente denunciava che il Tribunale aveva motivato il rigetto attribuendo insufficiente revisione critica delle condotte (violenza sessuale e ricettazione) e richiedendo un approfondimento sulla cosiddetta causa profonda del reato, senza però indicare quale approfondimento fosse necessario. Il ricorrente contestava che la relazione di osservazione comportamentale mostrava invece una assunzione di responsabilita e una sufficiente revisione critica, con l'equipe che aveva prospettato apertura ai benefici premiali ove accertata la disponibilita della famiglia ad accoglierlo. Venivano inoltre richiamati elementi fattuali a sostegno dell'assenza di pericolo di recidiva: revoca della misura cautelare, convivenza senza ulteriori episodi violenti per anni, riconciliazione con la persona offesa, assenza di timori della vittima come documentato da atti di polizia. Si denunciava altresi un ricorso a considerazioni generiche sul contesto culturale di provenienza come giustificazione del rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non e richiesto che il soggetto abbia compiuto una revisione totale del proprio passato, ma sia sufficiente che dalle osservazioni emerga l'avvio di un processo critico. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non motivava adeguatamente perche non spiegava per quale motivo l'osservazione non fosse sufficiente e non ha dato conto della valutazione dell'equipe, basandosi invece su affermazioni generiche e su un pregiudizio legato al contesto culturale. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di XXXX per nuovo esame e l'oscuramento delle generalita in base all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa ai mezzi di impugnazione; la Corte ha valutato la denuncia di violazione di legge e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato alla luce delle regole processuali sull'impugnazione.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale inerente alla forma e motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che manchi la motivazione idonea a giustificare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma di riferimento per l'affidamento in prova e per i principi del trattamento trattamentale e risocializzante; la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui per l'accesso all'affidamento e' sufficiente che dalle osservazioni inframurarie emerga l'avvio di una revisione critica, non la completa conversione della personalita.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Norma sulla tutela dei dati personali; la Corte ha disposto l'oscuramento delle generalita e dei dati identificativi del ricorrente nel provvedimento conforme agli obblighi di protezione dei dati.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di affidamento in prova deve risultare da una motivazione chiara e specifica che spieghi in che modo le osservazioni inframurarie non siano sufficienti; motivazioni generiche o basate solo sulla gravita del reato sono insufficienti.
- Per l'accesso all'affidamento non e' richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: e sufficiente che dalle osservazioni emerga l'avvio di un processo critico e elementi che rendano ragionevolmente probabile la proficuita del beneficio.
- Le valutazioni dell'equipe di osservazione e gli esiti dell'indagine socio-familiare devono essere esplicitamente considerati e motivatamente valutati dal Tribunale; l'eventuale disconoscimento di tali risultanze richiede una motivazione adeguata.
- Riconciliazione con la persona offesa, revoca di misure cautelari precedenti e assenza di nuovi episodi violenti sono elementi rilevanti e utili alla valutazione del rischio di recidiva e non possono essere trascurati senza spiegazione.
- L'invocazione del 'contesto culturale di provenienza' non puo' sostituire una valutazione motivata del rischio di recidiva e non puo' costituire di per se' motivo ostativo se non debitamente spiegata e documentata.
- Se il provvedimento motivazionale e' lacunoso la Corte di legittimita puo' annullare e rinviare per nuovo esame; il giudice a quo dovra' colmare le lacune indicandone gli elementi probatori necessari o spiegando perche tali elementi non siano rilevanti.
- Il giudice deve indicare, se ritiene necessario ulteriore approfondimento, quale tipo di accertamento occorre e per quali ragioni, evitando richieste vaghe di 'cause profonde' non specificate.
- La tutela della privacy impone l'oscuramento dei dati identificativi nelle decisioni pubbliche quando la legge lo prevede.
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