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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17220/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione riesame, che aveva in parte riformato precedente provvedimento cautelare. Le censure svolte dalla difesa riguardavano: 1) la presunta illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (vizio di motivazione e uso di fonti confidenziali come unico elemento); 2) la logica e congruità della motivazione dei decreti autorizzatori (anche là dove la motivazione era resa per relationem ad altri provvedimenti); 3) l'insufficiente apprezzamento della gravità indiziaria rispetto a specifici capi di imputazione (tra cui i provvisori 60-67 e 253-254); 4) la mancata indicazione di gravi indizi per i fatti contrassegnati 49) e 50). In sostanza la difesa sosteneva che le intercettazioni e la relativa utilizzazione fossero fondate in gran parte su informazioni confidenziali non corroborate e che la motivazione del riesame fosse viziata e non idonea a sostenere la sussistenza dei gravi indizi necessari per le misure cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittime le autorizzazioni alle intercettazioni nella misura in cui le informazioni confidenziali non erano l'unico fondamento della decisione: tali informazioni sono state valorizzate con altri elementi oggettivi (pregiudizi penali dell'indagato, frequentazioni con soggetti pregiudicati, contenuti telefonici caratterizzati da linguaggio convenzionale e ripetuta contiguità temporale, e il rinvenimento di stupefacenti presso un acquirente dopo contatti telefonici). Ha inoltre ritenuto ammissibile la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi e ha valutato congrua la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria sui vari capi contestati (compresi i fatti 49/50). Pertanto l'ordinanza impugnata resta pienamente valida e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p. al termine del rigetto del ricorso

  • Corte di cassazione, Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 2568

    Corte di cassazione, Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 2568

    Principio secondo cui, ai fini dell'autorizzazione alle captazioni, non è necessario che emergano gravi indizi riferibili a una persona già individuata: è sufficiente la presenza di elementi indicativi dell'avvenuta commissione di reati della tipologia rilevante

  • Corte di cassazione, Sez. VI, 18 ottobre 2013, n. 42845

    Corte di cassazione, Sez. VI, 18 ottobre 2013, n. 42845

    Principio che ammette l'utilizzo di informazioni confidenziali purché siano corroborate da altri elementi nel giudizio che autorizza le intercettazioni; le rivelazioni confidenziali da sole possono rendere inutilizzabili gli esiti se non integrate

  • Corte di cassazione, Sez. VI, 5 marzo 2008, n. 10051

    Corte di cassazione, Sez. VI, 5 marzo 2008, n. 10051

    Analogamente alla precedente, afferma che l'uso di fonti confidenziali non esclude l'autorizzabilità delle intercettazioni se vi sono elementi di riscontro che ne corroborano l'attendibilità

  • Corte di cassazione, Sez. V, 25 luglio 2017, n. 36913

    Corte di cassazione, Sez. V, 25 luglio 2017, n. 36913

    Conferma la legittimità della motivazione per relationem quando il giudice adotta, mediante rinvio, le argomentazioni già esaminate e valutate in altro provvedimento, purché il richiamo renda evidente il percorso valutativo seguito

  • Corte di cassazione, Sez. I, 8 aprile 2020, n. 11640

    Corte di cassazione, Sez. I, 8 aprile 2020, n. 11640

    Ribadisce che le risultanze derivanti unicamente da fonti confidenziali possono essere inidonee e portare all'inutilizzabilità se non vi è corredo probatorio di riscontro; sottolinea la necessità di elementi di supporto

  • Corte di cassazione, Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 44938

    Corte di cassazione, Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 44938

    Sottolinea la competenza dei giudici del merito nell'interpretazione di linguaggi convenzionali e nelle inferenze logiche tratte dai contenuti comunicativi intercettati

  • Corte di cassazione, Sez. II, 16 febbraio 2015, n. 6505

    Corte di cassazione, Sez. II, 16 febbraio 2015, n. 6505

    Affermato il principio di autonomia dei diversi procedimenti cautelari: decisioni differenti su posizioni connesse non escludono automaticamente la fondatezza di altro procedimento basato su un compendio indiziario diverso

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate sulla base di informazioni confidenziali sono ammissibili solo se tali informazioni sono corroborate da altri elementi oggettivi: la sola fonte confidenziale, senza riscontri, può rendere inutilizzabili le risultanze
  • Il giudice può motivare per relationem richiamando argomentazioni già adottate in altri provvedimenti, a patto che il rinvio renda chiaro il percorso logico e le ragioni della decisione
  • In sede cautelare la valutazione della gravità indiziaria tollera un ampio margine di discrezionalità: le inferenze logiche tratte da conversazioni allusive, contiguità temporale e riscontri materiali (es. ritrovamento di stupefacenti) possono essere ritenute idonee a fondare la misura
  • L'esistenza di pronunce favorevoli alla difesa in procedimenti distinti non invalida automaticamente le valutazioni di un altro procedimento cautelare che si fondi su compendi indiziari differenti e cronologicamente autonomi
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento autorizzativo di intercettazione, la difesa deve dimostrare l'assenza di qualsiasi elemento oggettivo di riscontro e l'assoluta dipendenza dell'autorizzazione esclusivamente da fonti confidenziali

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