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Sentenza

Sentenza n. 5975/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1730/2024, depositata e resa pubblica il 13.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 32491/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi 3.000 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 3.000 euro. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a una penalità di mora per ogni successivo ritardo o violazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni per l’inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività della sentenza da eseguire, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza, constatando che il Ministero non aveva adempiuto alle statuizioni del giudice ordinario, nonostante la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Collegio ha ribadito che l’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità quanto all’an e al quando dell’adempimento, residuando eventualmente una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia, o dalla sua eventuale comunicazione amministrativa anteriore, assicurando l’accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni. È stata invece respinta, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto la competenza spetta al TAR Lazio.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta allo stato, perché il giudice non ha ritenuto ancora sussistenti i relativi presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente di rilevare l’inottemperanza, in assenza di adempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento dell’utilità concreta riconosciuta dal giudicato e di verificare la puntuale attuazione del comando giudiziale da parte dell’amministrazione obbligata.
  • L’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratica o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, entro limiti circoscritti, sulle modalità esecutive.
  • La mancata esecuzione di una sentenza definitiva, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell’inerzia.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente insieme all’ordine di ottemperanza: il giudice può respingerla allo stato, salva una successiva richiesta qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento oltre il termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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