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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14828/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento IMU 2012 e di un’ingiunzione di pagamento ICI 2009 relativi a un immobile catastalmente intestato alla stessa. La contribuente sosteneva di non essere più proprietaria né possessore del bene, assumendo che esso fosse stato promesso in vendita anni prima a un terzo, immesso nel possesso dell’immobile, che avrebbe poi esercitato di fatto i poteri dominicali, richiesto una concessione edilizia in sanatoria, domandato il cambio di intestazione del soggetto debitore ICI e riconosciuto di essere il reale proprietario, fino ad avvenuto acquisto per usucapione. La CTR aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo irrilevante la dedotta perdita di disponibilità materiale del bene e non provata l’usucapione in favore del terzo. In cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme su ICI e IMU e dell’art. 53 Cost., sostenendo che il presupposto impositivo mancasse in capo a lei perché il vero proprietario/possessore sarebbe stato il terzo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del principio di non contestazione, lamentando che il Comune si era costituito tardivamente in primo grado e che la CTR aveva considerato le difese dell’ente e trascurato la circostanza che il terzo aveva edificato sul fondo e ottenuto la sanatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini ICI/IMU, la soggettività passiva resta ancorata al proprietario o titolare di diritto reale e l’intestazione catastale dell’immobile fa presumere la titolarità in capo al soggetto intestatario, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria; la mera perdita della disponibilità materiale del bene non esclude il tributo e, nel caso concreto, non era stata provata l’usucapione in favore del terzo. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: i fatti indicati non erano riconducibili al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; il principio di non contestazione non opera nei termini prospettati verso il contumace nel processo tributario; il divieto di nova ex art. 57 d.lgs. 546/1992 non impedisce all’ente di contrastare le censure dell’appellante; inoltre la circostanza della costruzione e della sanatoria era stata già valutata dalla CTR, che l’aveva ritenuta irrilevante. La Corte ha anche osservato che la statuizione relativa all’ingiunzione ICI era sorretta da una autonoma ratio decidendi non attinta dai motivi di ricorso, essendo stata ritenuta definitiva perché non impugnato il presupposto avviso di accertamento, con conseguente giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 504/1992

    "Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie"

    Per l’ICI il soggetto passivo è tassativamente individuato nel proprietario o titolare di un diritto reale di godimento; la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 13, comma 2, d.l. 201/2011

    "l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili"

    Il possesso rilevante ai fini IMU è quello riferibile al proprietario o al titolare di un diritto reale sul bene; la disposizione attiene al presupposto oggettivo del tributo e non amplia la soggettività passiva.

  • art. 9, d.lgs. 23/2011

    "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare di diritto reale"

    La soggettività passiva IMU coincide con il proprietario o titolare di diritti reali, e l’intestazione catastale è elemento presuntivo della titolarità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera, nel processo tributario, in modo tale da trasformare la contumacia dell’ente impositore in ammissione dei fatti dedotti dal contribuente.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il divieto di domande ed eccezioni nuove impedisce di mutare i termini della contestazione, ma non preclude all’ente di contrastare le censure del contribuente in appello.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio tributario è consentito il deposito di nuovi documenti in appello anche alla parte rimasta contumace in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Sono deducibili solo omessi esami di fatti storici decisivi; non vi rientrano questioni di natura procedurale o mere valutazioni giuridiche.

  • art. 13, legge n. 47/1985

    La concessione in sanatoria può essere rilasciata indifferentemente al responsabile dell’abuso o al proprietario, sicché il suo rilascio non prova da solo il trasferimento della proprietà o del possesso utile ai fini fiscali.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina della sanatoria edilizia non consente di inferire automaticamente la titolarità dominicale del bene dal rilascio della sanatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini ICI e IMU la soggettività passiva resta ancorata al proprietario o al titolare di un diritto reale; la mera perdita della disponibilità materiale del bene non è sufficiente a escludere l’imposta.
  • L’intestazione catastale dell’immobile integra una presunzione di titolarità e pone a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, anche quando deduca che il bene sia stato di fatto posseduto o utilizzato da terzi.
  • L’asserito acquisto del bene da parte di terzi per usucapione deve essere provato in modo rigoroso; in mancanza di accertamento giudiziale, non può essere opposto per escludere la soggettività passiva del soggetto catastalmente intestato.
  • Nel processo tributario la contumacia dell’ente impositore non equivale ad acquiescenza ai fatti allegati dal contribuente, né impedisce all’ente di difendersi in appello contro le doglianze avversarie.
  • Il divieto di domande ed eccezioni nuove nel giudizio tributario non impedisce all’Amministrazione di replicare alle censure del contribuente, purché non muti la causa petendi dell’atto impositivo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. concerne fatti storici decisivi e non si presta a censurare la valutazione di irrilevanza già compiuta dal giudice di merito su elementi documentali o argomentativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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