Sentenza del 01/06/2017 n. 2455 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica dell'avviso prima del termine di sessanta giorni - Modesta entità importo evaso - Motivi d'urgenza - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. Il giudice ha ritenuto che l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni fosse illegittima, poiché la modesta entità delle somme asseritamente evase non costituisce una valida ragione d'urgenza. È inoltre irrilevante, ai fini della deroga al termine, che la condotta del contribuente possa avere rilevanza penale. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, senza che fossero indicate e dimostrate specifiche ragioni di urgenza. L'Amministrazione aveva collegato l'urgenza, in sostanza, all'entità dell'evasione contestata e alla possibile rilevanza penale della condotta.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni è posto a tutela del contraddittorio e della difesa del contribuente. La sua violazione rende illegittimo l'avviso, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche, concrete e motivate ragioni di particolare urgenza. Né la modesta entità dell'evasione né la sola eventuale rilevanza penale della condotta sono sufficienti.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle verifiche prima di emettere l'avviso di accertamento.
- La deroga al termine è eccezionale e richiede ragioni di urgenza concrete, specifiche e adeguatamente motivate nell'atto o comunque documentalmente dimostrate.
- L'importo modesto dell'imposta o delle somme asseritamente evase non costituisce, di per sé, una ragione valida per anticipare l'accertamento.
- La possibile rilevanza penale della condotta del contribuente non consente automaticamente di derogare al termine dilatorio; occorre dimostrare una concreta esigenza temporale incompatibile con l'attesa.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'avviso evidenziando sia il mancato rispetto dei sessanta giorni sia l'assenza o l'insufficienza della motivazione sull'urgenza.
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