Cassazione Penale, Sentenza n. 42342/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione alla cosca di 'ndrangheta Corigliano-Comito e per detenzione/porto di armi. Il ricorso alla Cassazione articolava quattro censure: 1) nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per incertezza dell'orario (violazione di norme di forma), contestandone la sanabilità e rilevando l'assenza dell'imputato; 2) vizio di motivazione per omissione di esame di specifiche deduzioni difensive riguardanti la non partecipazione dell'imputato all'associazione, la brevità e indeterminatezza di una intercettazione (incontro del 4/3/2022) e la mancata dimostrazione della disponibilità delle armi a carico dello Zito; 3) violazione di legge per omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in udienza; 4) mancata autonoma valutazione, ossia mero recepimento acritico delle assunzioni accusatorie e della richiesta del PM senza valutazione indipendente degli elementi a carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Sulla nullità dell'avviso (primo motivo) la Corte ha ritenuto trattarsi di nullità relativa e ha affermato la sanabilità per il raggiungimento dello scopo: il difensore era presente e ha svolto la difesa nel merito senza chiedere termini, e l'assenza dell'imputato non è stata rilevante poiché non aveva chiesto di presenziare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione e ricostruito un quadro indiziario grave basato su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, videosorveglianza, osservazioni, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, nonché molteplici incontri tra lo Zito e il capo "zu Micu"; inoltre la valutazione dell'esito negativo di una perquisizione è stata contestualizzata rispetto ad altri elementi (captazioni, geolocalizzazioni e sequestro di armi riferite a soggetti affiliati). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile per mancata specificazione delle omissioni. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte riconosce la legittimità di una tecnica di redazione "per incorporazione" purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, rielaborazione critica degli elementi; nel caso vi era motivazione autonoma sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 53 legge notarile
Richiamata dalla difesa in relazione alle modalità di indicazione dell'orario nell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte valuta la nullità derivante dall'irregolarità come relativa e sanabile ove lo scopo sia raggiunto.
art. 69 regolamento di esecuzione della legge notarile
Analogamente richiamato per la disciplina formale dell'avviso; la Corte considera le correzioni sull'orario come non idonee a determinare una nullità insanabile se la comparizione del difensore e l'esercizio della difesa nel merito hanno raggiunto lo scopo.
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla facoltà di chiedere termine a difesa: la difesa ha esercitato il contraddittorio nel merito senza chiedere termini, contribuendo alla sanatoria della nullità relativa dell'avviso.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per affermare che, anche in sede di gravame, il giudice compie una valutazione autonoma degli elementi indiziari; tale autonomia non richiede necessariamente una decisione difforme, purché emerga adeguata conoscenza e rielaborazione critica degli atti.
art. 516 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione, indicata nella parte dispositiva per gli invii alla cancelleria.
Massime di principio
- La nullità di un avviso di fissazione dell'udienza dovuta a incertezza dell'orario è in genere nullità relativa: è sanata se lo scopo è raggiunto (es. comparizione del difensore ed esercizio della difesa nel merito senza richiesta di termini).
- L'assenza dell'imputato all'udienza camerale non comporta automaticamente nullità se l'imputato non ha richiesto di presenziare; rileva la regolare difesa svolta dall'avvocato.
- Le censure critiche sulla insufficienza della motivazione devono essere specifiche e dettagliate: motivi generici o non puntualmente riferiti agli atti risultano inammissibili per genericità.
- In materia di misure cautelari, il giudice del riesame e la Cassazione richiedono una motivazione che colleghi gli elementi probatori alla gravità indiziaria; intercettazioni, videosorveglianza, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni di collaboratori possono costituire un quadro indiziario grave valutabile nel suo complesso.
- La 'valutazione autonoma' del giudice d'appello o del riesame non implica sempre una decisione diversa da quella di primo grado: è sufficiente che emerga conoscenza degli atti e una rielaborazione critica, anche se si utilizza la tecnica della "incorporazione" di precedenti atti motivazionali.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o improcedibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; quindi valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Le deduzioni difensive basate su un singolo elemento favorevole (es. esito negativo di una perquisizione o brevità di una captazione) devono essere contestualizzate rispetto al complesso degli elementi raccolti dall'accusa; da sole possono non essere decisive per escludere la gravità indiziaria.
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