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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15775/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; il ricorrente lamentava vizi motivazionali e violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'appello conteneva una contestazione puntuale della credibilità della persona offesa e dei testi sentiti in dibattimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha interpretato l'art. 581 c.p.p. (nella versione introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103, comma 55) nel senso che l'inammissibilità opera solo quando manchi la specificità delle doglianze o quando esse non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie le critiche erano ritenute specifiche; essendo ormai spirato il termine di prescrizione e non emergendo cause di proscioglimento, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha annullato la sentenza anche agli effetti civili e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Imposta a pena di inammissibilità l'obbligo, nell'atto di impugnazione, di indicare specificamente i capi e i punti della decisione contestati, le richieste e i motivi in fatto e diritto; qui la Corte ha precisato che l'inammissibilità per difetto di specificità sussiste solo se le doglianze non sono argomentate o non affrontano la motivazione impugnata, mentre non è corretto fondare l'inammissibilità sulla mera manifesta infondatezza dei motivi

  • legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1 comma 55

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p. rafforzando il requisito di specificità dell'impugnazione; la Corte l'ha richiamata per valutare la correttezza dell'ordinanza di inammissibilità

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    Indica il reato di cui era accusato l'imputato (atti persecutori); è la fattispecie di merito nella quale si inserisce il procedimento penale originario

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle possibili cause di proscioglimento; la Corte ha osservato che non emergeva l'evidenza di alcuna causa di proscioglimento applicabile

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti civili della sentenza penale; la Corte ha ritenuto necessario annullare anche le statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere pronunciata solo quando le doglianze non siano affatto argomentate o non affrontino la motivazione della decisione impugnata; critiche anche dettagliate sulla credibilità delle parti e dei testimoni possono essere considerate sufficientemente specifiche
  • Non è corretto assimilare automaticamente la mancata specificità formale a una valutazione di 'manifesta infondatezza' dei motivi: la Cassazione distingue la forma (specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.) dal merito delle ragioni di impugnazione
  • Se la Corte di legittimità riconosce che l'impugnazione è specifica ma il reato è ormai estinto per prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per gli effetti penali
  • Le pronunce penali che contengono statuizioni civili (risarcimento danni) possono essere annullate separatamente rispetto alla parte penale e, se necessario, rimandate al giudice civile competente per un nuovo esame
  • In situazioni analoghe, prima di proporre l'appello è fondamentale indicare esplicitamente i capi e i punti della decisione contestati e motivare puntualmente le doglianze, in modo da evitare il rischio di inammissibilità; tuttavia, anche un'appellazione tecnicamente carente può essere riesaminata se le critiche risultano di fatto concrete e pertinenti rispetto alla motivazione impugnata
  • Verificare sempre lo stato della prescrizione e delle eventuali cause di proscioglimento; l'esito penale (estinzione per prescrizione) può rendere irrilevanti alcune questioni di merito ma non necessariamente preclude la valutazione delle conseguenze civili

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