Cassazione Penale, Sentenza n. 15775/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; il ricorrente lamentava vizi motivazionali e violazione dell'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'appello conteneva una contestazione puntuale della credibilità della persona offesa e dei testi sentiti in dibattimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: ha interpretato l'art. 581 c.p.p. (nella versione introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103, comma 55) nel senso che l'inammissibilità opera solo quando manchi la specificità delle doglianze o quando esse non affrontino la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie le critiche erano ritenute specifiche; essendo ormai spirato il termine di prescrizione e non emergendo cause di proscioglimento, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha annullato la sentenza anche agli effetti civili e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Imposta a pena di inammissibilità l'obbligo, nell'atto di impugnazione, di indicare specificamente i capi e i punti della decisione contestati, le richieste e i motivi in fatto e diritto; qui la Corte ha precisato che l'inammissibilità per difetto di specificità sussiste solo se le doglianze non sono argomentate o non affrontano la motivazione impugnata, mentre non è corretto fondare l'inammissibilità sulla mera manifesta infondatezza dei motivi
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1 comma 55
Ha modificato l'art. 581 c.p.p. rafforzando il requisito di specificità dell'impugnazione; la Corte l'ha richiamata per valutare la correttezza dell'ordinanza di inammissibilità
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Indica il reato di cui era accusato l'imputato (atti persecutori); è la fattispecie di merito nella quale si inserisce il procedimento penale originario
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle possibili cause di proscioglimento; la Corte ha osservato che non emergeva l'evidenza di alcuna causa di proscioglimento applicabile
art. 622 cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti civili della sentenza penale; la Corte ha ritenuto necessario annullare anche le statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere pronunciata solo quando le doglianze non siano affatto argomentate o non affrontino la motivazione della decisione impugnata; critiche anche dettagliate sulla credibilità delle parti e dei testimoni possono essere considerate sufficientemente specifiche
- Non è corretto assimilare automaticamente la mancata specificità formale a una valutazione di 'manifesta infondatezza' dei motivi: la Cassazione distingue la forma (specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.) dal merito delle ragioni di impugnazione
- Se la Corte di legittimità riconosce che l'impugnazione è specifica ma il reato è ormai estinto per prescrizione, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per gli effetti penali
- Le pronunce penali che contengono statuizioni civili (risarcimento danni) possono essere annullate separatamente rispetto alla parte penale e, se necessario, rimandate al giudice civile competente per un nuovo esame
- In situazioni analoghe, prima di proporre l'appello è fondamentale indicare esplicitamente i capi e i punti della decisione contestati e motivare puntualmente le doglianze, in modo da evitare il rischio di inammissibilità; tuttavia, anche un'appellazione tecnicamente carente può essere riesaminata se le critiche risultano di fatto concrete e pertinenti rispetto alla motivazione impugnata
- Verificare sempre lo stato della prescrizione e delle eventuali cause di proscioglimento; l'esito penale (estinzione per prescrizione) può rendere irrilevanti alcune questioni di merito ma non necessariamente preclude la valutazione delle conseguenze civili
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