Sentenza del 26/04/2017 n. 10243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 1998 al 2004. Nel ricorso introduttivo aveva contestato esclusivamente la compatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria, sostenendo l'assenza di un valido titolo giuridico per la riscossione. Solo con una memoria integrativa aveva dedotto l'insussistenza dell'autonoma organizzazione, requisito rilevante per l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che tale questione fosse già implicita nel ricorso e che l'Ufficio vi avesse fatto riferimento nelle proprie controdeduzioni. Ha inoltre lamentato la violazione del diritto di difesa e il mancato riconoscimento della rimessione in termini in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché notificato presso il difensore del contribuente nel giudizio d'appello anziché presso il domicilio eletto nel ricorso per cassazione. Nel merito ha tuttavia rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha stabilito che la contestazione dell'assenza di autonoma organizzazione costituiva un motivo nuovo, introdotto tardivamente con la memoria integrativa, e non una mera illustrazione delle doglianze originarie. Nel processo tributario i motivi devono essere indicati specificamente nel ricorso introduttivo e possono essere integrati soltanto nei casi limitati previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. Non è stata ravvisata alcuna violazione del diritto di difesa, né erano applicabili i principi sull'overruling e sulla rimessione in termini. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato e non si è provveduto sulle spese, data l'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
"L'integrazione dei motivi" è consentita nella limitata ipotesi di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
Il contribuente deve esporre specificamente nel ricorso introduttivo i motivi di contestazione. Le memorie illustrative possono chiarire e argomentare i motivi già proposti, ma non possono introdurre nuove ragioni di impugnazione, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
La disciplina delle memorie nel processo tributario non consente di ampliare il thema decidendum mediante nuove contestazioni non contenute nel ricorso introduttivo.
Art. 24 della Costituzione
Il diritto di difesa non impedisce al legislatore di stabilire termini e preclusioni processuali ragionevoli. L'inammissibilità di un motivo nuovo proposto tardivamente, quando prevista dalle regole del processo tributario, non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
Art. 184-bis c.p.c., vigente ratione temporis
La rimessione in termini non è stata ritenuta applicabile, poiché la decisione non dipendeva dal mancato rispetto di un termine processuale, ma dalla tardiva introduzione di un nuovo motivo di ricorso.
D.Lgs. n. 446 del 1997
È il decreto istitutivo dell'IRAP, la cui applicazione al contribuente era stata contestata originariamente sotto il profilo della presunta incompatibilità con la normativa comunitaria, senza però dedurre tempestivamente l'assenza di autonoma organizzazione.
Art. 33 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE
La disposizione era stata invocata dal contribuente per sostenere l'incompatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario. Tale questione, tuttavia, non è stata accolta e non poteva essere sostituita o ampliata tardivamente con la diversa contestazione relativa all'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere in modo specifico tutti i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; non è sufficiente formulare contestazioni generiche o riservarsi di precisarle successivamente.
- Una memoria integrativa può illustrare o sviluppare argomentazioni già dedotte, ma non può introdurre un nuovo presupposto di illegittimità dell'atto o una nuova causa petendi, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.
- La mancata indicazione tempestiva dell'assenza di autonoma organizzazione può precludere l'esame del diritto al rimborso IRAP, anche se tale requisito diventa successivamente centrale nella giurisprudenza.
- Le argomentazioni o dichiarazioni dell'Ufficio contenute nelle controdeduzioni non ampliano automaticamente l'oggetto del giudizio e non autorizzano il contribuente a introdurre nuovi motivi tramite memoria.
- Il mutamento della giurisprudenza sul merito del tributo non consente normalmente la rimessione in termini né sana la tardiva proposizione di un motivo nuovo, soprattutto quando la preclusione deriva dalle regole processuali.
- Per tutelare una pretesa di rimborso è opportuno indicare sin dall'inizio tutte le possibili ragioni, tra cui l'eventuale assenza di autonoma organizzazione, l'erroneità del presupposto impositivo e ogni questione di legittimità dell'imposta.
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