Sentenza n. 797/2026 - Genova, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità: - dell’ordinanza n. 210 del 7 settembre 2021 (notificata l’8 settembre 2021), avente ad oggetto “demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi su fabbricato sito in via Costino di Monte Carmelo n. 45 ai sensi del d.P.R. 380/2001 e della l.r. 16/08”, con la quale il Dirigente del Comune di Loano - Servizio Edilizia Privata ha ordinato al ricorrente “di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate provvedendo, altresì, alla conseguente rimessa in pristino allo stato autorizzato, nonché all’attuazione del Piano economico di sviluppo agricolo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 159 del 20/10/2005”; - Per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 210 del 7 settembre 2021 (notificata l’8 settembre 2021) e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 210 del 7 settembre 2021, chiedendone preliminarmente la declaratoria di nullità per violazione della precedente sentenza del TAR n. 480/2020 e, in subordine, l’annullamento per vizi propri. La precedente sentenza aveva annullato l’originaria ordinanza demolitoria soltanto nella parte relativa ad alcune opere interne di accorpamento di vani e modifica della destinazione d’uso; il Comune aveva quindi adottato la nuova ordinanza espungendo tali opere dall’ingiunzione. Il ricorrente ha dedotto: la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello contro la sentenza n. 480/2020; la nullità dell’ordinanza per violazione del giudicato; il difetto di motivazione, sostenendo che la demolizione di opere risalenti a circa quindici anni prima avrebbe richiesto l’indicazione di uno specifico interesse pubblico; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento; la violazione dell’art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, in relazione all’incidenza della demolizione sull’abitazione e sulla vita privata e familiare; nonché l’illegittimità derivata dai vizi dedotti nel precedente giudizio e riproposti in appello. Nelle more, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza n. 480/2020. Il ricorrente ha poi eseguito le demolizioni oggetto dell’ordinanza, pur essendone sospesi gli effetti, e ha presentato un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere sanabili. Dopo avere dichiarato che avrebbe conservato interesse al ricorso fino alla favorevole conclusione del procedimento paesaggistico, il ricorrente ha ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 4/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di nullità e di annullamento. Ha ritenuto decisivo il comportamento del ricorrente, che ha demolito le opere considerate abusive nonostante la sospensione cautelare dell’ordinanza, ha giustificato il ripristino con il doveroso rispetto della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato e ha presentato un’istanza di compatibilità paesaggistica per le opere sanabili. Il venir meno dell’interesse era stato inoltre espressamente subordinato dal ricorrente al rilascio favorevole dell’accertamento paesaggistico, poi intervenuto. Secondo il TAR, una volta verificatisi tali eventi non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’ordinanza demolitoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001
Richiamato quale quadro normativo dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive, senza esame nel merito della sua applicazione.
l.r. Liguria 16/2008
Richiamata nell’oggetto dell’ordinanza demolitoria, senza specifica interpretazione nella decisione.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare l’omesso avviso di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.
art. 8 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione ai contenuti della comunicazione di avvio; il motivo non è stato esaminato.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per l’omesso preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso avverso un’ordinanza di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente abbia eseguito spontaneamente le opere di demolizione e ripristino oggetto dell’atto impugnato e non residui alcun’utilità concreta conseguibile dalla decisione giudiziale.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica non determina necessariamente, da sola, la sopravvenuta carenza di interesse; tuttavia, quando il ricorrente abbia dichiarato che il proprio interesse alla decisione è subordinato all’esito favorevole del procedimento paesaggistico, il rilascio dell’accertamento favorevole fa venir meno l’interesse concreto e attuale al ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, quando esso dimostri inequivocabilmente che l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più procurarle alcuna utilità concreta.
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