Cassazione Penale, Sentenza n. 07188/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP che ha respinto l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'originaria istanza di inefficacia del sequestro preventivo e di revoca della confisca. Hanno articolato due motivi: (1) nullità per omesso avviso ai terzi interessati (Adriana Guidone, Simona/Simone Pepe e Martina Pepe) della data dell'udienza camerale del 08/07/2025, con richiamo agli artt. 178, 179, 180 e 666 cod. proc. pen.; (2) violazione di legge e difetto di motivazione per mancata applicazione, alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., della disciplina dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 (secondo cui il sequestro perderebbe efficacia se non si deposita il decreto di confisca entro un anno e sei mesi dall'immissione in possesso), con la censura che la confisca allargata del 12/10/2022 sarebbe stata disposta oltre tale termine e senza immissione in possesso, rendendo dunque inefficace il sequestro sottostante.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Sul primo motivo, pur convenendo che l'omesso avviso è in linea di principio causa di nullità, la Corte ha ritenuto che qui l'omissione sia stata una mera irregolarità formale: l'avviso era stato inviato al medesimo domiciliatario (stesso difensore) e la mancata indicazione dei terzi avrebbe potuto essere sanata con una semplice integrazione dell'oggetto della pec; inoltre la difesa non ha dimostrato un pregiudizio concreto e non ha eccepito il vizio in udienza, perciò il vizio è risultato non decisivo. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.: pur riconoscendo che, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., alla confisca allargata si applicano alcune disposizioni del d.lgs. 159/2011 (in particolare art. 21 e le norme sull'amministrazione e destinazione dei beni), la Corte ha ritenuto che il rinvio non si estenda all'art. 24, che disciplina specificamente la confisca di prevenzione e il relativo termine di efficacia. Conseguentemente non opera il termine di un anno e sei mesi per dichiarare inefficace il sequestro nella fattispecie di confisca per sproporzione.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nullità per mancanza di avviso; invocata per sostenere la nullità dell'udienza camerale per omesso avviso ai terzi interessati. La Corte ha richiamato la norma ma ha valutato l'omissione come irregolarità sanata dalla ricezione dell'avviso da parte del medesimo domiciliatario e dall'assenza di danno concreto.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina i casi in cui la nullità è insanabile (presenza obbligatoria del difensore). La Corte ha osservato che il difensore era presente e domiciliatario di tutti, quindi l'omissione non ha determinato l'assenza del difensore che renderebbe insanabile il vizio.
art. 180 cod. proc. pen.
Prevede la disciplina delle nullità di regime intermedio; la Corte ha ritenuto che, anche se il vizio fosse ricondotto a tale regime, esso si sarebbe comunque sanato per mancata tempestiva eccezione prima della pronuncia.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola l'udienza camerale in materia di esecuzione; richiamata per la fissazione dell'udienza e l'obbligo di comunicazione.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina la confisca 'allargata' (per sproporzione) nell'ambito del procedimento penale. La Corte ha confermato che la confisca ex art. 240-bis ha natura e presupposti diversi dalla confisca di prevenzione ed è regolata, in materia esecutiva, dalle disposizioni richiamate dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ma non soggetta al regime di efficacia temporale previsto dall'art. 24 d.lgs. 159/2011.
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
«il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario»
Norma applicabile al procedimento di prevenzione (confisca di prevenzione). La Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia richiamata dall'art. 104-bis per la confisca allargata ex art. 240-bis, per cui il termine di un anno e sei mesi non produce inefficacia automatica nella fattispecie penale di confisca per sproporzione.
art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che rinvia, per l'esecuzione della confisca allargata, ad alcune norme del d.lgs. 159/2011 (in particolare art. 21 e le norme sull'amministrazione e destinazione dei beni). La Corte ha interpretato il rinvio in modo limitato, escludendo l'estensione al regime di inefficacia previsto dall'art. 24.
art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma sul procedimento di esecuzione del sequestro cui l'art. 104-bis rinvia. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 21 alla confisca allargata, ma non l'art. 24, che disciplina la confisca di prevenzione.
Massime di principio
- L'omesso avviso d'udienza nei confronti di terzi domiciliatari coincide spesso con una irregolarità formale, non con una nullità insanabile, se lo stesso difensore ha ricevuto l'avviso per un opponente e ha rappresentato unitariamente tutti senza eccepire in udienza; per avere efficacia invalidante la mancata comunicazione deve aver causato un pregiudizio concreto e deve essere tempestivamente dedotta.
- La regola della 'offensività processuale' impone alla difesa di dimostrare l'effettivo pregiudizio causato dal vizio procedurale; la mera allegazione astratta della violazione non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- La confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., pur applicando per l'esecuzione alcune disposizioni del d.lgs. 159/2011 tramite art. 104-bis disp. att., non è sottoposta al termine di efficacia previsto dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 (anno e sei mesi dall'immissione in possesso): il rinvio normativo va interpretato in modo limitato e funzionale alla natura penale e probatoria della confisca allargata.
- Per censurare una confisca allargata sulla base della presunta perdita di efficacia del sequestro per decorso del tempo è necessario un fondamento normativo chiaro; l'argomento del mero 'decorso del tempo' non è sufficiente quando la normativa non prevede termini di efficacia analoghi a quelli delle misure di prevenzione.
- Le eccezioni di nullità di regime intermedio devono essere sollevate tempestivamente (prima della pronuncia che definisce il giudizio), altrimenti sono sanate; la presenza del difensore nominato/domiciliatario può sanare vizî relativi alla mancata comunicazione se non è dimostrato un danno specifico.
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