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Sentenza

Sentenza n. 2583/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento reso con nota n. 333/SAA/II/314471, prot. 0068553 del 21.10.2025, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, comunicato il 22.10.2025, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; 2) la precedente nota, del pari resa dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza prot. n. 0055477 del 26 agosto 2025, comunicata il 28.08.2025, recante preavviso di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 3) il parere negativo del Questore di -OMISSIS- del 05.07.2025, mai notificato né comunicato, conosciuto in quanto richiamato nel provvedimento di diniego di cui al numero 1) che precede; 4) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

Giustizia amministrativa202514265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, connesso preavviso di diniego e parere negativo del Questore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato e padre di una figlia neonata, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso altra Questura, evidenziando la distanza di circa 250 km dalla dimora familiare, l’esigenza di accudire la minore e la difficoltà di conciliare tale esigenza con l’attuale sede di servizio. L’Amministrazione ha respinto la domanda richiamando la carenza di organico della Questura di appartenenza, la presenza di obiettivi sensibili, il Giubileo universale in corso, la durata triennale del beneficio, il precedente temporaneo impiego del dipendente presso la sede richiesta e il parere contrario del Questore. Il ricorrente ha dedotto: illegittimità della motivazione e violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., dell’art. 97 Cost., dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, della Convenzione sui diritti del fanciullo, dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del d.lgs. n. 105/2022; carenza di istruttoria; disparità di trattamento; violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990; illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato che la carenza di 978 unità riguardasse l’intera Questura e non il distretto di assegnazione, ha dedotto la sottorganico della sede richiesta, l’elevata sostituibilità delle proprie mansioni, la precedente assegnazione temporanea già concessa e l’irrilevanza, al momento della decisione, del Giubileo, ormai prossimo alla conclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha affermato che l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 tutela l’interesse legittimo del dipendente all’assegnazione temporanea e che, per gli appartenenti alle Forze di polizia, il beneficio può essere negato soltanto in presenza di motivate esigenze organiche o di servizio, riconducibili a casi o esigenze eccezionali. La motivazione dell’Amministrazione si è limitata a richiamare genericamente la sofferenza dell’organico, gli obiettivi sensibili, il Giubileo e la durata triennale dell’assegnazione, senza dimostrare specifiche esigenze di urgenza, complessità, impossibilità di soluzioni alternative o concreta incidenza dell’assegnazione sull’ufficio di appartenenza. La carenza di 978 unità riguardava l’intera Questura, articolata in numerosi distretti e commissariati, e non il distretto presso cui il ricorrente prestava servizio; inoltre, l’Amministrazione non aveva valutato le mansioni del dipendente e la loro sostituibilità. Il provvedimento non aveva esaminato le deduzioni partecipative relative alla distanza dalla famiglia, al sottorganico della sede richiesta, alla precedente assegnazione temporanea, al superamento dell’ostacolo rappresentato dal Giubileo e alle nuove assunzioni di personale. Tale omessa valutazione ha determinato un difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché l’interesse della minore alla cura e alla vicinanza del nucleo familiare, tutelato dagli artt. 30 e 31 Cost., dall’art. 24 della Carta di Nizza e dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, doveva essere adeguatamente ponderato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    purché non vi ostino “casi o esigenze eccezionali”; per gli appartenenti alle Forze di Polizia il beneficio può essere negato soltanto "per motivate esigenze organiche o di servizio"

    La disposizione riconosce al dipendente un interesse legittimo all’assegnazione temporanea e consente il diniego, per il personale della Polizia di Stato, solo in presenza di esigenze organiche o di servizio motivate in modo concreto e specifico.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di diniego impone all’Amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni partecipative dell’interessato; la mancata considerazione delle deduzioni rilevanti concorre a determinare il difetto di istruttoria e di motivazione.

  • art. 3, comma 2, l. n. 241/1990

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e dare conto degli elementi istruttori e delle osservazioni rilevanti ai fini del bilanciamento degli interessi.

  • art. 97 Cost.

    Il buon andamento dell’amministrazione non può essere invocato mediante formule generiche, ma deve essere correlato a esigenze organizzative concrete e specifiche.

  • art. 30 Cost.

    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli

    La disciplina dell’assegnazione temporanea deve essere interpretata valorizzando la tutela costituzionale della genitorialità.

  • art. 31 Cost.

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi... Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù

    L’interesse del minore alla cura e alla vicinanza del nucleo familiare costituisce un interesse costituzionalmente protetto da considerare nel bilanciamento con le esigenze dell’amministrazione.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In tutti gli atti relativi ai bambini... l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

    L’interesse superiore del minore deve essere considerato in modo preminente nelle decisioni amministrative che incidono sulla cura e sull’unità familiare.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n. 176/1991

    In tutte le decisioni relative ai fanciulli... l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente

    Le autorità amministrative devono valutare in modo preminente l’interesse superiore del minore e adottare le misure appropriate per assicurarne protezione e cura.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente nell’ambito della disciplina applicabile all’assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, verificati i presupposti e dato il preavviso alle parti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la cautelare.

Massime di principio

  • L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 tutela un interesse legittimo del dipendente pubblico e, per gli appartenenti alle Forze di polizia, può essere negata soltanto sulla base di motivate esigenze organiche o di servizio, riconducibili a circostanze concrete ed eccezionali.
  • Il diniego dell’assegnazione temporanea non può fondarsi su richiami generici alla carenza di organico, al buon andamento, alla presenza di obiettivi sensibili o a esigenze istituzionali astrattamente considerate; l’Amministrazione deve dimostrare l’incidenza concreta dell’assegnazione sull’ufficio specificamente interessato e l’assenza di soluzioni organizzative alternative.
  • Nel decidere sulla domanda di assegnazione temporanea, l’Amministrazione deve valutare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, la loro sostituibilità, la consistenza dell’organico dell’ufficio di appartenenza e le effettive esigenze della sede richiesta; il riferimento alla carenza dell’organico complessivo dell’intera Questura non è sufficiente se non viene rapportato all’ufficio del richiedente.
  • L’interesse del minore alla cura, alla protezione e alla vicinanza del nucleo familiare, tutelato dagli artt. 30 e 31 Cost., dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, deve essere concretamente ponderato e considerato in posizione preminente nel bilanciamento con le esigenze organizzative dell’amministrazione.
  • Le osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego devono essere esaminate quando introducono elementi rilevanti, quali la distanza dalla famiglia, la sottorganico della sede richiesta, la sostituibilità delle mansioni, precedenti assegnazioni e il mutamento delle esigenze di servizio; la loro omessa valutazione determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La motivazione del diniego deve essere attuale e riferita alla situazione esistente al momento della decisione: un evento temporaneo assunto come ostacolo alla concessione deve essere verificato quanto alla sua effettiva persistenza e incidenza concreta sul servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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