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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che nel giudizio presupposto aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore quale difensore antistatario, domandava l'equa riparazione ex legge Pinto assumendo che il "processo presupposto" fosse costituito non dal solo giudizio di cognizione promosso dal cliente, ma da un unico complesso procedimentale comprendente anche il successivo giudizio di ottemperanza da lui introdotto per ottenere il pagamento delle spese distratte. Sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel negargli la qualità di parte nella fase di cognizione, nel non valorizzare i principi delle Sezioni Unite sulla autonomia del credito dell'avvocato distrattario e nel non considerare la fase cognitiva e quella esecutiva come un unicum ai fini della ragionevole durata; denunciava inoltre violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001 e dei principi affermati da Cass. S.U. n. 19883/2019 e Cass. n. 18577/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di distrazione delle spese non introduca un autonomo giudizio né trasformi l'avvocato in parte del processo di merito, poiché resta un'istanza incidentale e accessoria rispetto alla controversia principale; di conseguenza l'avvocato non può ottenere l'indennizzo Pinto per la durata della fase cognitiva in cui non era parte. Quanto alla fase di ottemperanza, ha escluso l'applicazione dei principi elaborati per i crediti indennitari Pinto, chiarendo che essi riguardano il caso in cui il giudizio presupposto abbia a sua volta ad oggetto un'equa riparazione. Nel caso concreto il credito riguardava spese di lite distratte e, secondo la Corte, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che la sola fase esecutiva considerabile non avesse superato la ragionevole durata. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente o l'impossibilità di agire direttamente nei suoi confronti, profili che avrebbero dovuto sorreggere la doglianza sul pregiudizio da ritardo.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale dell'avvocato, ma ciò non muta la natura accessoria dell'istanza di distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese è potere incidente sul regime delle spese e non introduce una nuova domanda autonoma.

  • artt. 93-100 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia e violazione del thema decidendum; la Corte esclude la loro violazione perché la distrazione non configura un autonomo giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa decisione; la Corte ritiene invece corretta la qualificazione dell'istanza come accessoria e quindi non decisiva ai fini della domanda Pinto sulla fase di merito.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 L. Pinto; la Corte non ne trae un diverso esito perché il presupposto della domanda resta l'essere parte del processo da cui deriva la pretesa di equa riparazione.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    la tutela per irragionevole durata spetta al soggetto che sia parte del processo presupposto; non basta un interesse accessorio o indiretto.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    garantisce il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di un processo altrui nel quale si faccia valere solo una pretesa accessoria o dipendente.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione, per l'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese non introduce una domanda autonoma né un separato rapporto sostanziale: resta una pretesa incidentale e accessoria al giudizio principale, sicché il difensore antistatario non assume per ciò solo la qualità di parte del processo di merito.
  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la legittimazione richiede che il soggetto sia parte del processo presupposto; un interesse indiretto o derivato, ancorché economicamente rilevante, non basta.
  • La ragionevole durata del processo va valutata in relazione al processo che il soggetto ha effettivamente promosso o subito come parte; non è consentito sommare alla fase di merito, nella quale non si era parte, una successiva fase esecutiva iniziata in proprio per un credito accessorio.
  • I principi elaborati per la ragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva relative a un credito indennitario Pinto non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese di lite distratte, che hanno natura diversa e possono essere azionati anche direttamente nei confronti del cliente.
  • Quando si deduce un pregiudizio da ritardo nella soddisfazione di un credito professionale verso lo Stato, occorre allegare elementi concreti sull'impossibilità o sull'inefficacia di un'azione diretta verso il debitore principale, altrimenti non è configurabile il danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamigliaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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