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Ordinanza

Ordinanza n. 4177/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 169 e dalla Delibera 27 dicembre 2023 n. 619/2023/R/eel inviata da CSEA alla Società con pec del 23 gennaio 2026, in relazione all’annualità 2024, nonché di ogni altro preordinato presupposto o comunque connesso, nonché, in subordine e solo ove occorrer possa dell’art. 8 (punti 8.7, 8.8 e 8.9) dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 27 dicembre 2023, n. 619/2023/R/EEL e in ogni caso per l’accertamento del diritto della ricorrente a beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 3 del DL 131/2023 e dalla Delibera 619/2023, in relazione all’annualità 2024, e al difetto dei presupposti per comminare la decadenza e per la conseguente non debenza delle degli importi relativi alle agevolazioni medesime, quantificati in complessivi Euro 592.000,00 Euro circa, come da fatture emesse da Enel Energia S.p.A.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\4\2026: per l'annullamento della comunicazione trasmessa da CSEA con pec del 13 marzo 2026, recante il riscontro all’istanza di riesame inviata in data 12/02/2026 (acquisita in entrata con il prot. CSEA Reg.Uff. 2026 0006712) ed ogni atto presupposto preordinato o comunque connesso, incluso il Manuale Utente Elettrivori Art. 3 D.L. 131 2023 pubblicato da CSEA.

Giustizia amministrativa202600795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni per imprese energivore relative all’annualità 2024, con richiesta di restituzione delle somme già beneficiate, nonché successiva comunicazione di riscontro all’istanza di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 3 del d.l. 131/2023 e dalla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel, unitamente agli atti presupposti e, in via subordinata, alle disposizioni dell’art. 8 dell’Allegato A alla deliberazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a beneficiare delle agevolazioni relative al 2024 e dell’insussistenza dei presupposti per la decadenza e per la restituzione di circa 592.000 euro, nonché, con motivi aggiunti, l’annullamento della comunicazione CSEA del 13 marzo 2026 e del Manuale Utente Elettrivori. Il presente provvedimento non esamina nel merito tali censure, ma chiarisce la portata dell’ordinanza cautelare n. 497/2026 su istanza di CSEA.

La decisione

Il TAR ha chiarito che l’ordinanza cautelare n. 497/2026 aveva sospeso esclusivamente gli effetti del provvedimento impugnato nella parte relativa alla richiesta di pagamento o restituzione delle somme ancora dovute in conseguenza della decadenza dalle agevolazioni. La sospensione riguarda quindi l’obbligo di versamento delle somme restituibili e non determina né la sospensione della cancellazione dall’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica né la sospensione della decadenza dalle agevolazioni già godute. Di conseguenza, CSEA non è tenuta a reiscrivere provvisoriamente la società nell’elenco delle imprese energivore. Il TAR ha confermato per il resto l’ordinanza cautelare precedente e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla l. 27 novembre 2023, n. 169

    Norma richiamata quale fonte delle agevolazioni per le imprese energivore oggetto della controversia; il provvedimento non ne interpreta il contenuto sostanziale.

  • Deliberazione ARERA 27 dicembre 2023, n. 619/2023/R/eel

    Atto regolatorio richiamato quale disciplina delle agevolazioni e della decadenza; il provvedimento si limita a precisare gli effetti cautelari della precedente ordinanza.

  • art. 8, punti 8.7, 8.8 e 8.9, Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel

    Disposizioni impugnate in via subordinata, senza esame nel merito in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza cautelare sospende gli effetti di un provvedimento limitatamente alla richiesta di pagamento o restituzione di somme, la sospensione non si estende automaticamente agli ulteriori effetti dell’atto, quali la cancellazione da un elenco amministrativo o la decadenza dai benefici già fruiti.
  • La sospensione cautelare dell’obbligo di versamento o restituzione non comporta, in assenza di un’espressa statuizione giudiziale, la reiscrizione provvisoria del beneficiario nell’elenco amministrativo dal quale sia stato cancellato.
  • I chiarimenti sull’esatta portata di una misura cautelare possono essere resi dal giudice mediante un provvedimento successivo, confermando per il resto gli effetti dell’ordinanza cautelare originaria.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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