Cassazione Civile, Ordinanza n. 05352/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto per la restituzione di somme da essa versate in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare che, secondo quanto richiamato nel provvedimento, era stato giudizialmente dichiarato inefficace perché dissimulava un mutuo assistito da patto commissorio nullo. Gli ingiunti proponevano opposizione e la domanda monitoria veniva respinta in entrambi i gradi di merito, essendo ritenuto prescritto il credito di ripetizione. In appello la prescrizione decennale era stata fatta decorrere dal giorno del pagamento indebito, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la nullità del titolo giustificativo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione di norme in tema di indebito, patto commissorio e prescrizione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la vicenda alla nullità del preliminare, mentre a suo dire il contratto di mutuo sottostante non era nullo e il termine avrebbe dovuto decorrere solo dal giudicato sull'accertamento del patto commissorio. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2944 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che le difese e domande svolte dal debitore nel giudizio di merito avrebbero integrato riconoscimento del diritto e dunque interruzione della prescrizione fino al giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello non aveva affatto fondato la decisione sulla nullità del preliminare, ma sul difetto di causa solvendi del pagamento eseguito in dipendenza della dichiarata nullità del patto commissorio; il motivo, quindi, muoveva da un presupposto non presente nella sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: da un lato per difetto di specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali su cui si fondava la censura, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; dall'altro perché non colpiva la ratio della decisione, che aveva escluso in fatto che le difese del debitore integrassero una rinuncia tacita alla prescrizione già maturata, valutazione insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La Corte richiama la norma sull'indebito oggettivo per evidenziare che il pagamento può essere ripetuto solo se privo di causa solvendi; nel caso concreto, tuttavia, la censura muoveva da un presupposto fattuale diverso da quello accertato in sentenza.
art. 2744 c.c.
È evocato in relazione al patto commissorio nullo che, secondo la sentenza impugnata, aveva determinato il difetto di causa del pagamento e quindi la decorrenza della prescrizione dalla data dell'esborso.
art. 2943 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché la censura non investiva la ratio della decisione di merito.
art. 2944 c.c.
La Corte precisa che il riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione richiede un comportamento univoco del debitore incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; nel caso concreto tale univocità è stata esclusa dal giudice di merito.
art. 2945 c.c.
Citato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sospensione/interruzione e sugli effetti della prescrizione, senza che la Corte ne ravvisi una violazione.
art. 2946 c.c.
È la norma sulla prescrizione ordinaria decennale, applicata dalla corte territoriale alla pretesa di ripetizione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale delle doglianze di violazione di legge e nullità processuale dedotte in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte lo usa per affermare l'inammissibilità del motivo fondato su atti processuali non specificamente indicati, riprodotti o localizzati nel fascicolo.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove/atti di merito, ma la Corte rileva che la valutazione fattuale del giudice di merito resta insindacabile in cassazione se non adeguatamente censurata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e assume come decisivo un presupposto di fatto o di diritto non accolto dal giudice di merito.
- La pretesa di ripetizione di una somma versata in assenza di causa solvendi soggiace alla prescrizione ordinaria decennale decorrente dal pagamento, quando il pagamento stesso sia già qualificato come indebito per effetto della nullità del titolo che lo giustificava.
- Il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., richiede un comportamento del debitore univoco e incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; la mera proposizione di difese o domande nel giudizio di merito non basta se il giudice di fatto ne esclude tale significato.
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate su atti e documenti processuali sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale, non ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo e non ne consente l'immediata individuazione da parte della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05309/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05311/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05312/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05315/2023 del 21/02/2023
- ordinanza_civile · 21 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →