Sentenza del 18/02/2021 n. 1530 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento TARI relativa all'anno 2014 (importo €291,50) fondata sulla doglianza che il servizio di raccolta rifiuti non veniva svolto presso l'immobile dell'appellante; il ricorrente ha prodotto attestazioni comunali (2016 e 2018) che dichiarano il mancato svolgimento del servizio "a tutt'oggi" e sentenze favorevoli per familiari domiciliati nello stesso immobile. Sosteneva l'esenzione o, in subordine, la riduzione della tariffa fino al 20% per mancato svolgimento del servizio.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto provato, sulla base delle attestazioni comunali continue dal 2013 al 2018 (in particolare la nota del 19/02/2018 che dichiara il mancato svolgimento "a tutt'oggi"), che il servizio non fosse prestato anche per il 2014. Sussistendo il mancato svolgimento del servizio, è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 656, L. n.147/2013: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% dell'importo intimato. La Commissione ha quindi rideterminato l'obbligo di pagamento in favore dell'appellante al 20% dell'importo originario e ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi 639 e ss.) - istituzione TARI
La Corte territoriale ha interpretato i commi 656 e 657 come previsioni che disciplinano riduzioni tecniche obbligatorie in caso di mancato o difettoso svolgimento del servizio, prevedendo rispettivamente una riduzione fino al 20% per mancato svolgimento/effettuazione in grave violazione e una riduzione fino al 40% nelle zone non servite, applicabili ope legis indipendentemente dalla previsione regolamentare comunale.
D.lgs. n. 507/1993 (art. 59, comma 4) (richiamato in tema di onere della prova per riduzioni TARSU)
Richiamato quale principio generale: l'onere di provare il fatto obiettivo che giustifica la riduzione (mancato svolgimento del servizio o sua grave violazione) grava sul contribuente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 3265/2019; n. 22767/2019; n. 22130/2017; n. 12979/2019; ord. n. 19767/2020; ord. n. 2767/2019
I precedenti di legittimità estendono ai profili TARI gli orientamenti già formatisi per tributi similari (TARSU/TARSU) riguardo all'onere probatorio del contribuente per ottenere riduzioni e al principio che un regolamento comunale non può escludere o limitare riduzioni previste dalla normativa primaria.
Regolamento IUC Comune di Grazzanise (Delib. C.C. n. 72 del 05/09/2014 e successive modifiche)
Il regolamento comunale non prevedeva la riduzione nel caso specifico; la Commissione ha ritenuto la previsione regolamentare irrilevante perché la disciplina primaria (legge statale) impone l'applicazione delle riduzioni previste, con conseguente disapplicazione del regolamento in contrasto.
Massime di principio
- La TARI è un tributo dovuto in relazione alla esistenza del servizio sul territorio comunale; tuttavia, se il servizio istituito non è effettivamente svolto presso uno specifico immobile, può spettare una riduzione della tariffa.
- Le riduzioni tecniche previste dagli artt. 656-657 della L. n.147/2013 (20% e 40% massimo) sono obbligatorie ove ricorrano i presupposti normativi e si applicano anche se il regolamento comunale non le contempla.
- L'onere della prova circa il mancato o difettoso svolgimento del servizio grava sul contribuente: occorre documentazione specifica e riferita al periodo/alla zona (es. attestazioni comunali, certificazioni, riscontri continui).
- Le attestazioni ufficiali rilasciate dal Comune che confermano la mancata erogazione del servizio sono prove rilevanti e possono essere decisive per ottenere la riduzione.
- L'esenzione totale è un'eccezione rara; normalmente la conseguenza del mancato svolgimento è la riduzione percentuale del tributo secondo le soglie previste dalla legge, non l'annullamento integrale.
- In caso di contenzioso, se il contribuente dimostra la sussistenza dei presupposti di riduzione, il giudice ridetermina l'importo dovuto e può compensare le spese se sussistono giustificati motivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 235 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 feb 2021Sentenza del 18/02/2021 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →