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Sentenza

Sentenza del 18/02/2021 n. 1530 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento TARI relativa all'anno 2014 (importo €291,50) fondata sulla doglianza che il servizio di raccolta rifiuti non veniva svolto presso l'immobile dell'appellante; il ricorrente ha prodotto attestazioni comunali (2016 e 2018) che dichiarano il mancato svolgimento del servizio "a tutt'oggi" e sentenze favorevoli per familiari domiciliati nello stesso immobile. Sosteneva l'esenzione o, in subordine, la riduzione della tariffa fino al 20% per mancato svolgimento del servizio.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto provato, sulla base delle attestazioni comunali continue dal 2013 al 2018 (in particolare la nota del 19/02/2018 che dichiara il mancato svolgimento "a tutt'oggi"), che il servizio non fosse prestato anche per il 2014. Sussistendo il mancato svolgimento del servizio, è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 656, L. n.147/2013: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% dell'importo intimato. La Commissione ha quindi rideterminato l'obbligo di pagamento in favore dell'appellante al 20% dell'importo originario e ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi 639 e ss.) - istituzione TARI

    La Corte territoriale ha interpretato i commi 656 e 657 come previsioni che disciplinano riduzioni tecniche obbligatorie in caso di mancato o difettoso svolgimento del servizio, prevedendo rispettivamente una riduzione fino al 20% per mancato svolgimento/effettuazione in grave violazione e una riduzione fino al 40% nelle zone non servite, applicabili ope legis indipendentemente dalla previsione regolamentare comunale.

  • D.lgs. n. 507/1993 (art. 59, comma 4) (richiamato in tema di onere della prova per riduzioni TARSU)

    Richiamato quale principio generale: l'onere di provare il fatto obiettivo che giustifica la riduzione (mancato svolgimento del servizio o sua grave violazione) grava sul contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Cass. n. 3265/2019; n. 22767/2019; n. 22130/2017; n. 12979/2019; ord. n. 19767/2020; ord. n. 2767/2019

    I precedenti di legittimità estendono ai profili TARI gli orientamenti già formatisi per tributi similari (TARSU/TARSU) riguardo all'onere probatorio del contribuente per ottenere riduzioni e al principio che un regolamento comunale non può escludere o limitare riduzioni previste dalla normativa primaria.

  • Regolamento IUC Comune di Grazzanise (Delib. C.C. n. 72 del 05/09/2014 e successive modifiche)

    Il regolamento comunale non prevedeva la riduzione nel caso specifico; la Commissione ha ritenuto la previsione regolamentare irrilevante perché la disciplina primaria (legge statale) impone l'applicazione delle riduzioni previste, con conseguente disapplicazione del regolamento in contrasto.

Massime di principio

  • La TARI è un tributo dovuto in relazione alla esistenza del servizio sul territorio comunale; tuttavia, se il servizio istituito non è effettivamente svolto presso uno specifico immobile, può spettare una riduzione della tariffa.
  • Le riduzioni tecniche previste dagli artt. 656-657 della L. n.147/2013 (20% e 40% massimo) sono obbligatorie ove ricorrano i presupposti normativi e si applicano anche se il regolamento comunale non le contempla.
  • L'onere della prova circa il mancato o difettoso svolgimento del servizio grava sul contribuente: occorre documentazione specifica e riferita al periodo/alla zona (es. attestazioni comunali, certificazioni, riscontri continui).
  • Le attestazioni ufficiali rilasciate dal Comune che confermano la mancata erogazione del servizio sono prove rilevanti e possono essere decisive per ottenere la riduzione.
  • L'esenzione totale è un'eccezione rara; normalmente la conseguenza del mancato svolgimento è la riduzione percentuale del tributo secondo le soglie previste dalla legge, non l'annullamento integrale.
  • In caso di contenzioso, se il contribuente dimostra la sussistenza dei presupposti di riduzione, il giudice ridetermina l'importo dovuto e può compensare le spese se sussistono giustificati motivi.

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