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Ordinanza

Ordinanza n. 14659/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA Del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 04/05/2026, notificato il 24/06/2026, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, presentata in data 07/06/2024 ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (all.2).

Giustizia amministrativa202607892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni connesse alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è motivato dal fatto che, nel corso dell'istruttoria, sarebbero emersi elementi tali da non consentire di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento richiama dati classificati come riservati, senza indicare specifiche note informative mediante riferimenti temporali e numeri di protocollo. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso articolati dal ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione la documentazione istruttoria posta a fondamento del diniego, adottando cautele idonee a tutelare le fonti informative, l'attività di intelligence e gli elementi non strettamente rilevanti. L'Amministrazione dovrà trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, la documentazione alla Segreteria della Sezione in plico riservato e sigillato, eventualmente con stralci e omissis, oppure una relazione recante le specifiche ragioni che rendano ragionevole non trasmettere gli atti. Il Collegio ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il richiamo per relationem a informative riservate può soddisfare l'obbligo motivazionale, ma il difensore dello straniero deve poter conoscere gli atti nel processo, con le cautele previste per i documenti classificati, così da garantire il contraddittorio e la parità delle armi. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali, in particolare di quelli relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela mediante oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il diniego di concessione della cittadinanza è fondato su informative classificate come riservate, l'Amministrazione può ometterne il contenuto nel provvedimento per tutelare la sicurezza nazionale e le fonti informative, ma deve almeno richiamarle in modo idoneo a sostenere la motivazione, anche per relationem.
  • La tutela del segreto e delle informazioni riservate non esclude il controllo giurisdizionale: il giudice può acquisire la documentazione istruttoria con stralci, omissis, plichi riservati e altre cautele adeguate.
  • Il principio del contraddittorio e la parità delle armi richiedono che, nel processo, la conoscenza delle informative riservate sia consentita al difensore del richiedente, secondo le garanzie previste per i documenti classificati, salvo specifica e motivata giustificazione della mancata trasmissione.
  • Quando la decisione dipende da atti istruttori riservati non prodotti in giudizio, il giudice può disporre un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di trasmettere gli atti o una relazione sulle ragioni ostative alla loro produzione, prima di decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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