Cassazione Penale, Sentenza n. 20264/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo la violazione di legge per manifesta errata qualificazione giuridica: il Giudice aveva applicato la causa di non punibilità per lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) nonostante dalla motivazione emergessero elementi indicativi di attività di spaccio (circa 310 g di hashish al 27% suddivisi in 4 involucri, coltelli, bilancini, macchina per il sottovuoto, bruciatori, materiale plastico, e la vicinanza a una rivendita di "cannabis light" dove era stato rinvenuto ingente stupefacente). Il PG ha dedotto che il Giudice non ha adeguatamente valutato quantità, qualità e modalità della condotta né fornito una motivazione logica e sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ritenendolo fondato), richiamando l'obbligo del giudice di verificare la corretta qualificazione giuridica anche nelle sentenze di patteggiamento e l'insufficienza motivazionale della pronuncia impugnata (che si limitava al dato ponderale senza considerare principio attivo, numero di dosi ricavabili, mezzi e modalità del reato). Ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo del processo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiama la disciplina della patteggiamento quale procedura applicata nel caso di specie (sentenza di patteggiamento oggetto di impugnazione)
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
norma sulla causa di non punibilità per il contravventore o per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ha rilevato che l'applicazione o l'esclusione di questa causa richiede la valutazione di tutti gli elementi indicati dalla norma (quantità, qualità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze dell'azione)
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen. (introd. dalla legge 23/06/2017 n.103)
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando sia dedotta un'erronea qualificazione giuridica del fatto, purché l'errore sia manifesto ed evidente dal testo del provvedimento; la Corte lo ritiene applicabile nel caso in esame
Giurisprudenza della Cassazione (richiami: Sez. 2, n. 6859 del 21/01/2015; Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013)
la Corte si è richiamata ai principi consolidati secondo cui anche nelle decisioni di patteggiamento il giudice deve motivare compiutamente la qualificazione e confrontarsi con i criteri interpretativi relativi all'art. 73 DPR 309/1990, valutando sia gli elementi dell'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia quelli relativi all'oggetto materiale (quantità e qualità)
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice è tenuto a verificare e motivare la corretta qualificazione giuridica del fatto: non è sufficiente limitarsi al dato ponderale quando esistono altri elementi indizianti di spaccio
- Per l'applicazione o esclusione della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 vanno valutati congiuntamente la quantità e la qualità della sostanza e gli elementi relativi all'azione (mezzi, modalità, luoghi e circostanze), nonché ogni elemento che possa indicare destinazione allo spaccio
- La mancanza di una motivazione logica e completa sulla qualificazione può determinare l'annullamento della sentenza di patteggiamento in Cassazione quando l'errore sia manifesto ed evidente dal testo
- Il ricorso per cassazione disciplinato dall'art. 448, comma 2‑bis è uno strumento efficace per il PM quando ritiene che il patteggiamento comporti una derubricazione non motivata rispetto alla fattispecie originaria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →