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direttiva

Direttiva 2017/2455

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

Normativa europea32017L2455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il regime IVA applicabile ai servizi transfrontalieri e al commercio elettronico, introducendo soglie, semplificazioni fatturative e regimi speciali più ampi per dichiarazione e versamento dell’IVA. Estende il meccanismo del luogo di imposizione al consumo a nuove vendite a distanza di beni e disciplina il ruolo delle interfacce elettroniche come soggetti passivi fittizi ai fini della riscossione. Abolisce inoltre, dal 1° gennaio 2021, l’esenzione IVA per le piccole importazioni di valore trascurabile e istituisce un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Modifica della disciplina IVA per servizi elettronici, vendite a distanza di beni e importazioni di piccole spedizioni, con estensione e ricalibrazione dei regimi speciali OSS/IOSS e abolizione dell’esenzione per le piccole importazioni di valore trascurabile.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri nell’ambito del sistema comune IVA e incide sui soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici a consumatori finali, nonché sui soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni o vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Rilevano anche i soggetti che facilitano tali operazioni tramite interfacce elettroniche (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), gli intermediari stabiliti nella Comunità e, per il regime importazioni, le persone che presentano i beni in dogana per conto del destinatario. Sono escluse alcune categorie, tra cui i beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e i mezzi di trasporto d’occasione dai regimi di cui all’articolo 33; per il regime importazioni restano esclusi i prodotti soggetti ad accisa. La disciplina opera in due fasi temporali: dal 1° gennaio 2019 per le modifiche dell’articolo 1, e dal 1° gennaio 2021 per quelle degli articoli 2 e 3.

Modifica della disciplina IVA per servizi elettronici, vendite a distanza e importazioni di modico valore

La direttiva 2017/2455 interviene sulla direttiva 2006/112/CE e sulla direttiva 2009/132/CE per adeguare l’IVA al commercio elettronico e alle vendite transfrontaliere di beni. Il legislatore dell’Unione evidenzia, nei considerando, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, semplificare la fatturazione e rafforzare la capacità degli Stati membri di riscuotere correttamente l’imposta nel mercato digitale.

Finalità e impostazione generale

La riforma persegue tre obiettivi principali:

  • semplificare gli obblighi IVA per i prestatori di servizi digitali e per i venditori a distanza;
  • estendere il principio di imposizione nel luogo di consumo alle vendite a distanza di beni;
  • contrastare le distorsioni concorrenziali e le perdite di gettito derivanti dalle importazioni di piccole spedizioni.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma impone risultati precisi: recepimento entro termini determinati, applicazione uniforme delle nuove regole e adeguamento dei sistemi informatici e di controllo.

Modifiche applicabili dal 1° gennaio 2019

Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici

L’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE viene sostituito. In linea generale, il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica resi a persone non soggetti passivi è quello in cui il destinatario è stabilito, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.

Tale regola non si applica quando ricorrono congiuntamente queste condizioni:

  • il prestatore è stabilito, oppure ha indirizzo permanente o residenza abituale, in un solo Stato membro;
  • i servizi sono resi a consumatori stabiliti in uno Stato membro diverso;
  • il valore complessivo annuo, al netto IVA, non supera 10 000 EUR e non è stato superato nell’anno precedente.

Se la soglia viene superata nel corso dell’anno, la regola generale si applica da quel momento. Lo Stato membro di stabilimento deve consentire al prestatore di optare per l’applicazione della regola del luogo del destinatario; l’opzione dura due anni civili. Gli Stati membri devono adottare misure per monitorare il rispetto delle condizioni.

Fatturazione

L’articolo 219 bis viene riscritto per stabilire che la fatturazione segue, in via generale, le norme dello Stato membro in cui la cessione o prestazione si considera effettuata. In deroga, si applicano:

  • le regole dello Stato membro del fornitore/prestatore in alcuni casi di reverse charge o di operazioni fuori dalla Comunità;
  • le regole dello Stato membro di identificazione per i soggetti che usano i regimi speciali del titolo XII, capo 6.

Definizione di soggetto passivo non stabilito nella Comunità

Viene chiarito che si tratta di un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di stabile organizzazione nel territorio della Comunità.

Modifiche applicabili dal 1° gennaio 2021: vendite a distanza e interfacce elettroniche

Definizioni di vendite a distanza

All’articolo 14, paragrafo 4, vengono introdotte due definizioni essenziali:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente, da uno Stato membro diverso da quello di arrivo;
  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche indirettamente, da un territorio terzo o paese terzo verso un acquirente in uno Stato membro.

In entrambi i casi, l’acquirente può essere un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non siano soggetti a IVA, oppure un’altra persona non soggetto passivo. Sono esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i beni venduti previo montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto.

Interfacce elettroniche come soggetti passivi fittizi

L’articolo 14 bis prevede due ipotesi in cui il soggetto che facilita la vendita tramite marketplace, piattaforma, portale o mezzi analoghi è considerato aver ricevuto e ceduto i beni:

  • per le vendite a distanza di beni importati con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR;
  • per le cessioni nell’Unione effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo.

L’articolo 66 bis stabilisce che, per tali cessioni facilitate, il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA si verificano al momento dell’accettazione del pagamento.

Luogo di cessione e regola di destinazione

L’articolo 33 considera luogo della cessione, per le vendite a distanza, il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. L’articolo 35 esclude dall’ambito di questa regola i beni d’occasione, gli oggetti d’arte, da collezione e d’antiquariato, nonché i mezzi di trasporto d’occasione assoggettati ai regimi speciali propri.

Soglia di 10 000 EUR

L’articolo 59 quater introduce una soglia unica di 10 000 EUR, al netto IVA, per evitare che piccoli operatori debbano identificarsi in più Stati membri. Se il fornitore/prestatore è stabilito in un solo Stato membro e supera la soglia, si applicano le regole del luogo di consumo; altrimenti resta applicabile la regola dello Stato membro di stabilimento. L’opt-in dura due anni civili.

Obblighi documentali e fatturazione

L’articolo 242 bis impone a chi facilita operazioni tramite interfaccia elettronica di conservare per dieci anni, dal 31 dicembre dell’anno dell’operazione, una documentazione sufficientemente dettagliata e disponibile in formato elettronico su richiesta delle amministrazioni fiscali interessate. L’articolo 220, paragrafo 1, punto 2, esclude la fattura per le vendite a distanza di cui all’articolo 33, salvo l’uso del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.

Regime speciale per servizi resi da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità

La direttiva riorganizza il regime speciale dedicato ai servizi resi a consumatori finali nell’Unione da soggetti non stabiliti nella Comunità. Gli Stati membri devono autorizzare tali soggetti ad avvalersi del regime speciale per tutti i servizi prestati nella Comunità.

Lo Stato membro di identificazione:

  • attribuisce un numero individuale di identificazione IVA;
  • riceve la dichiarazione IVA trimestrale per via elettronica;
  • consente la correzione delle dichiarazioni in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla scadenza originaria.

La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e contiene, per ciascuno Stato membro di consumo, il valore delle prestazioni, l’IVA dovuta e le aliquote applicabili. Il regime non consente la detrazione dell’IVA assolta nei vari Stati membri di consumo, ma prevede i rimedi di rimborso richiamati dalla direttiva 86/560/CEE. Se il soggetto è registrato in uno Stato membro per attività fuori dal regime speciale, effettua lì le detrazioni tramite la dichiarazione IVA ordinaria.

Regime speciale per vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi resi da soggetti stabiliti nella Comunità

La sezione 3 del capo 6 del titolo XII viene riscritta per estendere il regime speciale alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi resi da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo.

Gli Stati membri devono autorizzare il soggetto passivo a utilizzare il regime speciale per tutte le operazioni rientranti nella disciplina. Il soggetto deve comunicare allo Stato membro di identificazione l’inizio, la cessazione e ogni variazione rilevante dell’attività. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero di identificazione IVA univoco per il regime.

Dichiarazione, rettifiche e pagamento

La dichiarazione IVA è trimestrale e va presentata entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta. Essa deve contenere:

  • il numero di identificazione IVA;
  • il valore totale, al netto IVA, delle vendite e prestazioni per ciascuno Stato membro di consumo;
  • l’IVA dovuta, suddivisa per aliquote;
  • le modifiche relative ai periodi precedenti, se necessarie.

Le rettifiche possono essere incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla scadenza della dichiarazione originaria. Il soggetto paga l’IVA entro la scadenza della dichiarazione.

Detrazione, rimborso e documentazione

Il soggetto che usa il regime speciale non può detrarre l’IVA assolta negli Stati membri di consumo per le operazioni rientranti nel regime, ma può richiedere il rimborso secondo le direttive richiamate. La documentazione delle operazioni deve essere tenuta per dieci anni e resa disponibile elettronicamente su richiesta.

Regime speciale per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi

La nuova sezione 4 del capo 6 introduce un regime speciale dedicato alle vendite a distanza di beni importati, limitato ai beni diversi da quelli soggetti ad accisa e contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Soggetti ammessi e ruolo dell’intermediario

Possono utilizzare il regime:

  • i soggetti passivi stabiliti nella Comunità;
  • i soggetti passivi, stabiliti o meno nella Comunità, rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;
  • i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione abbia concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010.

Il soggetto passivo può nominare un solo intermediario alla volta. La Commissione deve adottare un atto di esecuzione che contenga l’elenco dei paesi terzi ammessi; l’atto è adottato secondo la procedura d’esame e con il supporto del comitato previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010.

Funzionamento del regime

Il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA si verificano al momento della cessione, che si considera effettuata al momento dell’accettazione del pagamento. Il soggetto passivo o l’intermediario deve comunicare elettronicamente l’inizio, la cessazione e le variazioni dell’attività.

Prima dell’avvio del regime, devono essere forniti i dati identificativi richiesti, distinti a seconda che operi direttamente il soggetto passivo o un intermediario. Lo Stato membro di identificazione attribuisce i numeri di identificazione necessari, utilizzabili solo ai fini del regime speciale.

Esclusione dal regime

Sono previste cause di esclusione sia per il soggetto passivo sia per l’intermediario, tra cui:

  • cessazione dell’attività;
  • perdita dei requisiti;
  • persistente inosservanza delle norme;
  • mancato svolgimento, per due trimestri consecutivi, dell’attività di intermediario;
  • cessazione del rapporto di rappresentanza.

Dichiarazione mensile, pagamento e documentazione

La dichiarazione IVA è mensile e deve essere presentata elettronicamente entro la fine del mese successivo. Se la dichiarazione è dovuta, gli Stati membri non possono imporre ulteriori obblighi o formalità all’importazione ai fini IVA.

La dichiarazione deve riportare, per ogni Stato membro di consumo:

  • il valore totale delle vendite soggette al regime;
  • l’importo dell’IVA, suddiviso per aliquote;
  • le aliquote applicabili;
  • l’importo complessivo dovuto.

Le rettifiche possono essere inserite in una dichiarazione successiva entro tre anni. Il pagamento avviene entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione, su un conto bancario espresso in euro, salvo facoltà degli Stati non aderenti all’euro di richiedere il versamento nella propria moneta. La documentazione va conservata per dieci anni e messa a disposizione elettronicamente su richiesta.

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

Il nuovo capo 7 disciplina il caso in cui il regime speciale per vendite a distanza importate non sia utilizzato. In tal caso lo Stato membro di importazione deve consentire alla persona che presenta i beni in dogana per conto del destinatario di avvalersi di un regime speciale per dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione, riferito ai beni con spedizione o trasporto che terminano in quello Stato membro.

In questo regime:

  • il destinatario è il debitore dell’IVA;
  • chi presenta i beni in dogana riscuote l’IVA dal destinatario e la versa;
  • gli Stati membri devono imporre misure adeguate per garantire il pagamento.

Gli Stati membri possono prevedere che si applichi l’aliquota IVA normale dello Stato membro di importazione. È consentita una dichiarazione elettronica mensile, con pagamento entro la fine del mese successivo all’importazione. La documentazione va conservata per un periodo stabilito dallo Stato membro di importazione e resa disponibile in formato elettronico su richiesta delle autorità fiscali o doganali.

Controvalori e aggiornamento degli importi in valuta nazionale

Per gli importi di 150 EUR previsti dagli articoli 369 terdecies e 369 sexvicies, il controvalore in moneta nazionale è fissato annualmente usando il tasso del primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi e mantenerli invariati se la variazione derivante dalla conversione è inferiore al 5% o se comporta una riduzione.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono:

  • recepire l’articolo 1 entro il 31 dicembre 2018 e applicarlo dal 1° gennaio 2019;
  • recepire gli articoli 2 e 3 entro il 31 dicembre 2020 e applicarli dal 1° gennaio 2021.

Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne principali adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivi e razionale della riforma

La direttiva mira a semplificare gli obblighi IVA, ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e proteggere il gettito fiscale degli Stati membri in un contesto di crescita del commercio elettronico. Interviene sui regimi speciali esistenti per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, li estende alle vendite a distanza di beni e introduce un regime speciale per le importazioni di beni di modico valore.

Modifiche dal 1° gennaio 2019 per i servizi elettronici e i regimi speciali esistenti

L’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE viene riscritto: per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a non soggetti passivi, il luogo di imposizione è quello del destinatario, salvo una soglia annua di 10 000 EUR, al netto IVA, per i prestatori stabiliti in un solo Stato membro. In tal caso l’IVA resta dovuta nello Stato membro di stabilimento, con possibilità di opzione biennale per l’applicazione delle regole del luogo del destinatario. Gli Stati membri devono controllare il rispetto delle condizioni. Il valore in moneta nazionale è calcolato con il tasso BCE del giorno di adozione della direttiva.

Fatturazione e definizioni connesse ai regimi speciali

L’articolo 219 bis stabilisce che, in linea generale, la fatturazione segue le regole dello Stato membro di imposizione, ma per talune operazioni e per i soggetti che usano i regimi speciali si applicano le norme dello Stato membro del fornitore/prestatore o dello Stato membro di identificazione. La definizione di soggetto passivo non stabilito nella Comunità viene chiarita come soggetto senza sede né stabile organizzazione nel territorio della Comunità.

Modifiche dal 1° gennaio 2021: vendite a distanza e interfacce elettroniche

Vengono introdotte le definizioni di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con esclusione di mezzi di trasporto nuovi e di beni montati o installati dal fornitore. L’articolo 14 bis prevede che chi facilita tramite interfaccia elettronica le vendite a distanza di beni importati con spedizioni fino a 150 EUR, o le cessioni nell’Unione effettuate da soggetto non stabilito nella Comunità a non soggetti passivi, sia considerato come acquirente e cedente dei beni ai fini IVA. L’articolo 66 bis fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità al momento dell’accettazione del pagamento per tali cessioni facilitate.

Nuove regole sul luogo di cessione e soglia 10 000 EUR

L’articolo 33 individua il luogo di cessione nelle vendite a distanza nel luogo di arrivo della spedizione o del trasporto. L’articolo 35 esclude da tale disciplina i beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e i mezzi di trasporto d’occasione assoggettati ai regimi speciali corrispondenti. L’articolo 59 quater introduce una soglia unica di 10 000 EUR per l’applicazione dell’articolo 33, lettera a), e dell’articolo 58, con facoltà di opzione per due anni civili e obbligo di monitoraggio da parte degli Stati membri.

Obblighi documentali e fatturazione per le vendite facilitate dalle interfacce elettroniche

L’articolo 242 bis impone al soggetto passivo che facilita operazioni tramite interfaccia elettronica l’obbligo di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata, resa disponibile elettronicamente su richiesta, per dieci anni dal 31 dicembre dell’anno dell’operazione. L’articolo 220, paragrafo 1, punto 2, esclude l’obbligo di fattura per le vendite a distanza di cui all’articolo 33, salvo l’uso del regime speciale corrispondente.

Regime speciale per servizi resi da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità

Gli Stati membri autorizzano il soggetto passivo non stabilito nella Comunità a usare il regime speciale per i servizi resi a non soggetti passivi nell’Unione. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero IVA specifico. La dichiarazione IVA è trimestrale, va presentata per via elettronica entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta e le rettifiche possono essere incluse in dichiarazioni successive entro tre anni. Sono previsti limiti alla detrazione e regole di rimborso ai sensi della direttiva 86/560/CEE.

Regime speciale per vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi prestati da soggetti stabiliti nella Comunità

Gli Stati membri autorizzano il ricorso al regime speciale ai soggetti passivi che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai prestatori di servizi non stabiliti nello Stato membro di consumo ma stabiliti nella Comunità. Sono disciplinati registrazione, identificazione, cessazione, esclusione dal regime, dichiarazione IVA trimestrale, contenuto della dichiarazione, rettifiche entro tre anni, cambio applicabile, pagamento entro la scadenza della dichiarazione, divieto di detrazione nello Stato membro di consumo e obblighi documentali per dieci anni.

Regime speciale per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi

La nuova sezione 4 del capo 6 limita il regime ai beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Sono definite le nozioni di soggetto passivo non stabilito nella Comunità, intermediario, Stato membro di identificazione e Stato membro di consumo. Possono aderire il soggetto passivo stabilito nella Comunità, il soggetto rappresentato da intermediario e, per i paesi terzi con accordo di assistenza reciproca, i soggetti passivi ivi stabiliti. È prevista una sola nomina di intermediario per volta, l’adozione di un atto di esecuzione della Commissione per l’elenco dei paesi terzi ammessi, il fatto generatore al momento della cessione e una disciplina dettagliata su registrazione, esclusione, dichiarazione mensile, pagamento, conversione valutaria, rimborso IVA e conservazione documentale per dieci anni.

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

Il nuovo capo 7 consente, quando non si utilizza il regime speciale per vendite a distanza importate, un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione per spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, esclusi i prodotti soggetti ad accisa. La persona che presenta i beni in dogana riscuote l’IVA dal destinatario e la versa; gli Stati membri devono garantire misure appropriate per l’adempimento. È prevista una dichiarazione elettronica mensile, il pagamento entro la fine del mese successivo all’importazione, obblighi documentali, facoltà di applicare l’aliquota normale e regole di controvalore annualmente aggiornato.

Abolizione dell’esenzione per le piccole importazioni e soppressione del titolo IV della direttiva 2009/132/CE

Con effetto dal 1° gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso, eliminando l’esenzione IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile. La riforma è funzionale a evitare distorsioni concorrenziali e perdite di gettito derivanti dall’e-commerce transfrontaliero.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2018 e applicarle dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni necessarie per gli articoli 2 e 3 devono essere adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2020 e applicate dal 1° gennaio 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Come è indicizzato

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