Direttiva 2017/2397
Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per la certificazione delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e per il loro riconoscimento reciproco negli Stati membri. Introduce certificati di qualifica dell’Unione, autorizzazioni specifiche per talune operazioni ad alto rischio, regole su competenze, esami, formazione, tempo di navigazione e idoneità medica, nonché obblighi amministrativi di registrazione e cooperazione tra autorità. La disciplina tiene conto delle specificità delle vie navigabili nazionali e prevede numerose disposizioni transitorie, deroghe ed esenzioni, oltre al riconoscimento di taluni documenti rilasciati conformemente alle norme del Reno e, in determinate condizioni, di paesi terzi.
Riconoscimento armonizzato delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e disciplina dei certificati, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo nell’Unione europea, con abrogazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri impiegati su imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione, con particolare riferimento a navi di almeno 20 metri, navi con volume minimo determinato, rimorchiatori e spintori, navi passeggeri, navi soggette a certificato ADN e galleggianti speciali. Sono escluse la navigazione sportiva o ricreativa, i traghetti non autosufficienti, le imbarcazioni delle forze armate e di altri servizi pubblici di emergenza. La direttiva prevede inoltre esenzioni e regimi speciali per vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete di un altro Stato membro e per Stati membri in cui la navigazione interna non sia tecnicamente possibile.
Direttiva (UE) 2017/2397 sul riconoscimento delle qualifiche professionali nella navigazione interna
La direttiva istituisce un sistema armonizzato dell’Unione per la certificazione delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, volto a migliorare la mobilità dei lavoratori, la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell’ambiente. Essa sostituisce il precedente assetto fondato sulle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE, integrando il quadro con regole su competenze, formazione, idoneità medica, documentazione di bordo, cooperazione amministrativa e riconoscimento reciproco.
Finalità e contesto normativo
La direttiva nasce dall’esigenza di superare la frammentazione normativa e i limiti del precedente riconoscimento dei certificati professionali, considerato insufficiente rispetto alle attività transfrontaliere tipiche della navigazione interna. I considerando evidenziano che la mobilità era ostacolata anche dalla mancata piena equivalenza tra i sistemi dell’Unione e quelli del Reno, oltre che dalla difficoltà di riconoscere automaticamente i certificati dei conduttori di nave e degli altri membri del personale di coperta.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 individua i destinatari della disciplina: personale di coperta, esperti di GNL ed esperti di navigazione passeggeri che operano su specifiche categorie di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione, tra cui navi di almeno 20 metri, navi con determinato volume, rimorchiatori, spintori, navi passeggeri, navi soggette al certificato di approvazione ADN e galleggianti speciali. Restano esclusi sport/tempo libero, traghetti non autosufficienti e mezzi impiegati da forze armate, forze dell’ordine, protezione civile e altri servizi di emergenza.
Sono previste ulteriori esclusioni o regimi attenuati per gli Stati membri privi di collegamento della propria rete navigabile con quella di un altro Stato membro, in particolare per percorsi locali entro 10 km dal punto di partenza o per attività stagionali. In tali casi il legislatore europeo consente un recepimento parziale, per evitare oneri amministrativi sproporzionati.
Sistema delle qualifiche e dei documenti
La direttiva distingue tra:
- certificato di qualifica dell’Unione per membri del personale di coperta;
- certificati per attività specifiche, come esperto di navigazione passeggeri ed esperto di GNL;
- autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave in situazioni ad elevata complessità o rischio.
Gli articoli 4, 5 e 6 impongono agli Stati membri di assicurare che le persone interessate siano munite dei documenti richiesti quando operano su vie navigabili interne dell’Unione. Per alcune categorie, il certificato può essere integrato in un documento unico con il libretto di navigazione. La direttiva riconosce inoltre, per le navi marittime che operano su vie navigabili interne, la validità di certificati rilasciati in base alla direttiva 2008/106/CE e alla convenzione STCW.
Autorizzazioni specifiche e vie navigabili a rischio
Per i conduttori di nave sono previste autorizzazioni specifiche quando la navigazione avviene:
- su vie navigabili interne a carattere marittimo;
- su tratti con rischi specifici;
- a mezzo radar;
- su imbarcazioni che utilizzano GNL;
- in grandi convogli.
Gli articoli 8, 9 e 20 disciplinano la classificazione delle vie navigabili a carattere marittimo e dei tratti con rischi specifici. Gli Stati membri devono applicare criteri armonizzati e notificare alla Commissione le classificazioni o le misure previste. Per i tratti a rischio specifico è possibile adottare requisiti nazionali aggiuntivi, purché fondati su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. La Commissione può opporsi, con atto di esecuzione, alle misure non giustificate.
Riconoscimento reciproco e rapporti con il Reno e i paesi terzi
L’articolo 10 stabilisce che i certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati conformemente alla direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione. Sono validi anche i documenti rilasciati conformemente al regolamento sul personale di navigazione sul Reno, nonché quelli di paesi terzi quando il paese terzo riconosce a sua volta i documenti UE equivalenti.
Per i paesi terzi che applicano requisiti identici, il riconoscimento nell’Unione richiede una domanda, una valutazione della Commissione e un atto di esecuzione. La Commissione verifica periodicamente, almeno ogni otto anni, la permanenza dell’equivalenza e può sospendere la validità del riconoscimento se i requisiti non sono più soddisfatti.
Rilascio, durata e rinnovo dei certificati
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano la procedura di rilascio. Il richiedente deve provare:
- identità;
- possesso dei requisiti minimi di età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione previsti dall’allegato I;
- idoneità medica, ove richiesta.
I certificati sono rilasciati previa verifica dell’autenticità e validità della documentazione e del fatto che non sia già stato rilasciato un certificato valido. La durata varia a seconda del titolo:
- certificato del personale di coperta: valido fino alla successiva visita medica;
- certificato del conduttore di nave: massimo 13 anni;
- certificato per attività specifiche: massimo 5 anni.
Il rinnovo è subordinato alla produzione della documentazione richiesta dall’articolo 13, con criteri differenziati tra certificati del personale di coperta e autorizzazioni/qualifiche specifiche.
Competenza, formazione, esami e simulatori
Il nucleo tecnico della direttiva è contenuto negli articoli 16-21. Gli Stati membri devono garantire che i soggetti interessati dispongano delle competenze necessarie per operare in sicurezza. La Commissione, mediante atti delegati, stabilisce le norme di competenza, le conoscenze e le abilità corrispondenti ai requisiti essenziali degli allegati.
La dimostrazione delle competenze può avvenire tramite:
- esame organizzato sotto la responsabilità di un’autorità amministrativa;
- oppure programma di formazione riconosciuto.
Per talune qualifiche, in particolare conduttore di nave, conduzione radar, esperto GNL ed esperto di navigazione passeggeri, è richiesto un esame pratico. Gli esami possono essere svolti a bordo, su impianto a terra o su simulatori omologati. Gli Stati membri devono riconoscere i certificati di esame pratico e i programmi di formazione approvati da altri Stati membri, mentre i simulatori omologati in uno Stato membro devono essere accettati negli altri senza ulteriori requisiti.
Per i rischi specifici, gli Stati membri definiscono le competenze aggiuntive e i mezzi di verifica, che possono consistere in viaggi limitati sul tratto interessato, esami su simulatore, test a scelta multipla, esami orali o combinazioni di tali strumenti.
Tempo di navigazione, libretto e giornale di bordo
L’articolo 22 impone la registrazione del tempo di navigazione e dei viaggi nei libretti e nei giornali di bordo. Il tempo di navigazione comprende anche le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva. Le autorità competenti devono convalidare, su richiesta, i dati fino a quindici mesi prima della domanda; se sono usati strumenti elettronici con adeguate garanzie di autenticità, la convalida può essere semplificata.
La Commissione deve adottare modelli uniformi per libretti e giornali di bordo e valutare entro il 17 gennaio 2026 la possibilità di una versione elettronica antifalsificazione, compresi strumenti come tessere professionali e unità elettroniche di bordo.
Idoneità medica
L’articolo 23 richiede un certificato medico valido, rilasciato da medico riconosciuto, per dimostrare l’idoneità medica. Il certificato deve essere prodotto al primo rilascio, per il certificato del conduttore di nave e, in determinate ipotesi, per il rinnovo. Dal compimento dei 60 anni il controllo va ripetuto almeno ogni cinque anni; dal compimento dei 70 anni almeno ogni due anni. Se l’idoneità non è pienamente dimostrata, possono essere imposte misure di mitigazione o restrizioni equivalenti, da indicare nel certificato.
L’allegato III definisce l’idoneità medica come assenza di condizioni che impediscano lo svolgimento delle mansioni, l’esercizio delle funzioni assegnate o la corretta percezione dell’ambiente circostante, con particolare attenzione a vista, udito, funzioni motorie, stato neuropsichiatrico e sistema cardiovascolare.
Regole amministrative, registri e protezione dei dati
Gli articoli 24 e 25 disciplinano il trattamento dei dati personali, che deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 per gli Stati membri e il regolamento (CE) n. 45/2001 per la Commissione. I dati possono essere trattati solo per l’attuazione, applicazione e valutazione della direttiva, per lo scambio di informazioni e per finalità statistiche. Le persone interessate devono essere informate preventivamente e hanno diritto di accesso ai propri dati.
Gli Stati membri devono tenere registri dei certificati, libretti, giornali di bordo e documenti riconosciuti, e alimentare una banca dati gestita dalla Commissione. La Commissione può concedere accesso a paesi terzi e organizzazioni internazionali solo a condizioni rigorose di protezione e reciprocità.
Autorità competenti, monitoraggio e sanzioni
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti per esami, formazione, omologazione dei simulatori, rilascio e rinnovo dei documenti, convalida del tempo di navigazione, individuazione dei medici, tenuta dei registri e contrasto alle frodi. Devono inoltre istituire sistemi di qualità per monitorare tutte le attività formative e certificative.
Entro il 17 gennaio 2037 e poi almeno ogni dieci anni, organismi indipendenti devono valutare le attività relative all’acquisizione e alla valutazione delle competenze e alla gestione dei documenti. Gli Stati membri devono poi adottare misure correttive se emergono carenze.
L’articolo 29 impone misure contro frodi e pratiche illecite, mentre l’articolo 30 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento.
Atti delegati, esecuzione e uso delle norme CESNI
La direttiva affida alla Commissione numerosi poteri delegati ed esecutivi per definire dettagli tecnici: competenze, esami pratici, simulatori, idoneità medica, banche dati, modelli documentali. Gli atti delegati e di esecuzione devono, in linea generale, fare riferimento alle norme CESNI quando queste siano disponibili, aggiornate e compatibili con gli allegati e con gli interessi dell’Unione.
Il potere delegato è conferito per cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2018, con proroga tacita salvo opposizione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocarlo in qualsiasi momento.
Disposizioni transitorie, abrogazione e recepimento
L’articolo 37 abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE con effetto dal 18 gennaio 2022. Le disposizioni transitorie dell’articolo 38 salvaguardano per un periodo massimo di dieci anni, e in alcuni casi venti anni, i certificati e i documenti rilasciati prima di tale data, con possibilità di conversione su richiesta in certificati dell’Unione, nel rispetto di specifiche prove documentali.
Il recepimento deve avvenire entro il 17 gennaio 2022. Sono previste deroghe per gli Stati membri con sole vie navigabili non collegate alla rete di altri Stati membri, che devono recepire solo un nucleo minimo di disposizioni, e per gli Stati in cui la navigazione interna non sia tecnicamente possibile, per i quali il recepimento è sospeso finché tale situazione permane. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si rivolge agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e riconoscimento delle qualifiche
L’articolo 1 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione e per il riconoscimento di tali qualifiche negli Stati membri. La direttiva mira a creare un quadro comune di livelli minimi di competenza e di validità transfrontaliera dei titoli.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 definisce i soggetti e le tipologie di imbarcazioni interessati e prevede esclusioni per sport/tempo libero, traghetti non autosufficienti e mezzi delle forze armate, dell’ordine pubblico, della protezione civile, delle amministrazioni delle vie navigabili, dei servizi antincendio e di altri servizi di emergenza. Per gli Stati membri senza vie navigabili collegate ad altri Stati membri è prevista una ulteriore esclusione parziale per attività locali o stagionali in determinate condizioni.
Definizioni chiave
L’articolo 3 contiene le definizioni di via navigabile interna, imbarcazione, nave, rimorchiatore, spintore, nave passeggeri, certificato di qualifica dell’Unione, personale di coperta, esperto di navigazione passeggeri, esperto di GNL, conduttore di nave, rischio specifico, competenza, livelli operativo e di gestione, grande convoglio, libretto di navigazione, giornale di bordo e tempo di navigazione, tra le altre.
Obbligo di certificazione e possesso dei documenti
Gli articoli 4 e 5 impongono agli Stati membri di garantire che il personale di coperta, gli esperti di navigazione passeggeri e gli esperti di GNL abbiano con sé il pertinente certificato di qualifica dell’Unione o un documento riconosciuto ai sensi dell’articolo 10. Per i membri del personale di coperta diversi dai conduttori di nave, certificato e libretto di navigazione possono essere riuniti in un documento unico. Sono previste deroghe per certificati rilasciati in base alla direttiva 2008/106/CE (STCW) per le navi marittime che operano su vie navigabili interne.
Autorizzazioni specifiche per i conduttori di nave
L’articolo 6 richiede autorizzazioni specifiche per conduzione su vie navigabili a carattere marittimo, tratti con rischi specifici, navigazione radar, utilizzo di GNL come combustibile e conduzione di grandi convogli. Tali autorizzazioni sono rilasciate sulla base di competenze aggiuntive dimostrate dal richiedente.
Esenzioni nazionali per vie non collegate
L’articolo 7 consente agli Stati membri di esentare le persone operanti esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete di un altro Stato membro dagli obblighi di certificazione, di autorizzazione specifica e di taluni obblighi sul libretto di navigazione. Gli Stati membri che concedono esenzioni possono rilasciare certificati nazionali con condizioni diverse, purché garantiscano un livello adeguato di sicurezza, e devono informare la Commissione delle esenzioni concesse.
Classificazione delle vie navigabili a carattere marittimo e dei tratti a rischio specifico
L’articolo 8 disciplina i criteri per classificare un tratto come via navigabile interna a carattere marittimo e impone la notifica alla Commissione, che pubblica l’elenco. L’articolo 9 consente di individuare tratti con rischi specifici sulla base di criteri armonizzati, con consultazione eventuale delle commissioni fluviali, notifica preventiva alla Commissione, possibilità di opposizione tramite atto di esecuzione e pubblicazione delle misure.
Riconoscimento reciproco e paesi terzi
L’articolo 10 prevede la validità in tutta l’Unione dei certificati, libretti e giornali rilasciati conformemente alla direttiva, nonché il riconoscimento di documenti del Reno e, in determinate condizioni, di documenti di paesi terzi che prevedano obblighi identici. Il riconoscimento dei paesi terzi richiede valutazione della Commissione, atto di esecuzione, verifica periodica ogni otto anni e possibilità di sospensione della validità se i requisiti non sono più rispettati.
Rilascio, validità e rinnovo dei certificati
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano la prova dell’identità, dei requisiti minimi dell’allegato I, del tempo di navigazione e dell’idoneità medica; il rilascio previo controllo dell’autenticità dei documenti; la durata massima dei certificati; e il rinnovo alla scadenza. I certificati per membri del personale di coperta sono validi fino alla successiva visita medica; i certificati dei conduttori di nave fino a 13 anni; quelli per attività specifiche fino a 5 anni.
Sospensione e revoca; cooperazione amministrativa
L’articolo 14 prevede revoca o sospensione per perdita dei requisiti e registrazione immediata nella banca dati. L’articolo 15 disciplina la cooperazione tra autorità, compresa la richiesta di valutazione della sospensione di un certificato rilasciato da un altro Stato membro e la registrazione dei dati di navigazione fino a quindici mesi prima della richiesta di convalida.
Competenze, esami, formazione, simulatori e rischi specifici
Gli articoli 16-21 impongono il possesso delle competenze necessarie e prevedono che la Commissione stabilisca, tramite atti delegati, le norme di competenza e gli esami pratici. Gli Stati membri devono organizzare esami sotto responsabilità amministrativa o riconoscere programmi di formazione conformi; i simulatori devono essere omologati; per i rischi specifici gli Stati membri definiscono competenze supplementari e mezzi di verifica oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Tempo di navigazione e idoneità medica
L’articolo 22 impone la registrazione del tempo di navigazione e dei viaggi in libretto e giornale di bordo, con convalida fino a quindici mesi prima della richiesta; la Commissione adotta modelli e valuta entro il 17 gennaio 2026 la possibilità di versioni elettroniche antifalsificazione. L’articolo 23 fissa i requisiti di idoneità medica, le periodicità di controllo dopo i 60 e 70 anni e la possibilità di misure di mitigazione o restrizioni equivalenti.
Banca dati, registri, autorità competenti e monitoraggio
Gli articoli 24-29 disciplinano la protezione dei dati personali, i registri nazionali, la banca dati gestita dalla Commissione, l’accesso per paesi terzi e organizzazioni internazionali, la designazione delle autorità competenti, il monitoraggio della qualità, la valutazione indipendente entro il 17 gennaio 2037 e la prevenzione di frodi e pratiche illecite. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Atti delegati, atti di esecuzione e uso delle norme CESNI
Gli articoli 31-34 attribuiscono alla Commissione poteri delegati ed esecutivi per periodi e condizioni definiti, con consultazione degli esperti nazionali, controllo di Parlamento e Consiglio e applicazione della procedura del regolamento (UE) n. 182/2011. In linea generale, gli atti devono fare riferimento alle norme CESNI se disponibili, aggiornate e compatibili con gli allegati e con gli interessi dell’Unione.
Riesame, introduzione graduale e abrogazione
L’articolo 35 prevede una valutazione della direttiva entro il 17 gennaio 2030 e la messa a disposizione, entro il 17 gennaio 2028, delle informazioni necessarie da parte degli Stati membri. L’articolo 36 impone l’adozione graduale degli atti delegati ed esecutivi entro il 17 gennaio 2020. L’articolo 37 abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE con effetto dal 18 gennaio 2022.
Disposizioni transitorie e recepimento
L’articolo 38 mantiene validi per periodi transitori i certificati rilasciati prima del 18 gennaio 2022, generalmente fino a dieci anni, con regole speciali per i traghetti e per il personale già qualificato. L’articolo 39 fissa il termine di recepimento al 17 gennaio 2022, con deroghe per Stati membri con sole vie interne non collegate, con esenzione più ampia per Stati in cui la navigazione interna non sia tecnicamente possibile; tali Stati possono limitarsi a recepire solo le disposizioni minime indicate. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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