Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2017/2399

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

Normativa europea32017L2399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla BRRD per armonizzare nell’Unione la classificazione dei titoli di debito bancari non garantiti in caso di insolvenza, creando una nuova classe di debito chirografario "non preferito". L’obiettivo è facilitare il rispetto dei requisiti di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione (TLAC/MREL) e rendere più efficace lo strumento del bail-in, riducendo incertezza giuridica e distorsioni concorrenziali. La direttiva impone il recepimento entro il 29 dicembre 2018 e prevede una clausola di riesame entro il 29 dicembre 2020 sulla classificazione dei depositi.

Modifica la direttiva 2014/59/UE introducendo nell’ordinamento UE una gerarchia armonizzata per i titoli di debito chirografario non garantiti, al fine di agevolare la risoluzione bancaria e il rispetto dei requisiti TLAC/MREL.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, tramite il recepimento, agli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE, ossia agli enti creditizi e ad alcune imprese di investimento rientranti nel quadro di risanamento e risoluzione. L’oggetto specifico è il trattamento, nella procedura ordinaria di insolvenza, dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi da tali enti, con disciplina della priorità relativa rispetto ai depositi, ai titoli di debito chirografari ordinari e agli strumenti di capitale/passività subordinate. Restano impregiudicate le norme nazionali sul trattamento dei depositi in insolvenza nei limiti non armonizzati dalla direttiva 2014/59/UE, nonché le leggi nazionali anteriori o successive al 31 dicembre 2016 alle condizioni transitorie previste.

Direttiva (UE) 2017/2399 - trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

La direttiva modifica la direttiva 2014/59/UE (BRRD) per introdurre un approccio armonizzato alla subordinazione dei titoli di debito bancari non garantiti nella procedura ordinaria di insolvenza. L’intervento è motivato dall’esigenza di rendere più efficace il bail-in, favorire il rispetto dei requisiti TLAC/MREL e ridurre l’incertezza giuridica derivante dalle divergenze tra ordinamenti nazionali.

Contesto e finalità

La direttiva si colloca nel quadro dell’attuazione della disciplina TLAC e del completamento dell’Unione bancaria. I considerando evidenziano che TLAC e MREL perseguono il medesimo obiettivo: assicurare capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione sufficienti, così da garantire la continuità delle funzioni essenziali degli enti in risoluzione senza ricorso a fondi pubblici e senza compromettere la stabilità finanziaria.

La scelta dell’articolo 114 TFUE come base giuridica è giustificata dalla necessità di eliminare ostacoli al mercato interno e distorsioni della concorrenza derivanti dalla mancanza di norme uniformi sulla gerarchia dei creditori bancari.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La disciplina riguarda il trattamento, nella procedura ordinaria di insolvenza, dei crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi dagli enti rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. In concreto, il focus è sugli enti creditizi e su determinate imprese di investimento sottoposte al quadro di risanamento e risoluzione.

La direttiva non armonizza il trattamento dei depositi in insolvenza oltre quanto già previsto dalla BRRD; le norme nazionali restano quindi applicabili per gli aspetti non armonizzati. È inoltre previsto un riesame della disciplina sui depositi entro il 29 dicembre 2020.

Nuova gerarchia dei crediti: la classe di debito chirografario non preferito

La novità centrale consiste nell’obbligo per gli Stati membri di creare una nuova categoria di debito chirografario "non preferito".

Questa categoria deve collocarsi:

  • sopra gli strumenti di fondi propri e le passività subordinate non rientranti nei fondi propri;
  • sotto le altre passività chirografarie ordinarie.

L’obiettivo è consentire agli enti di emettere strumenti idonei a soddisfare il requisito di subordinazione richiesto dalla disciplina TLAC e, ove previsto, dal quadro MREL. La direttiva lascia agli enti la facoltà di continuare a emettere anche debito chirografario ordinario, più economico da collocare sul mercato.

Requisiti dei titoli di debito non preferiti

Per essere qualificati nella nuova classe, i titoli devono soddisfare alcune condizioni minime:

  • durata contrattuale originaria di almeno un anno;
  • assenza di componenti derivate;
  • non essere essi stessi strumenti derivati;
  • chiaro richiamo nella documentazione contrattuale e, se previsto, nel prospetto, al loro rango inferiore nella procedura di insolvenza.

La direttiva precisa che non si considera presente una componente derivata per il solo fatto che il titolo preveda:

  • un tasso variabile basato su un indice ampiamente utilizzato, come Euribor o Libor;
  • una valuta diversa da quella nazionale dell’emittente, purché capitale, rimborso e interessi siano denominati nella medesima valuta.

Regola generale sulla priorità dei crediti

L’articolo 108 della direttiva 2014/59/UE viene riscritto per stabilire una gerarchia chiara.

In sintesi:

  • i depositi protetti e i sistemi di garanzia dei depositi che subentrano ai depositanti protetti godono della priorità più elevata tra i crediti considerati;
  • la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura della direttiva 2014/49/UE, nonché i depositi ammissibili che sarebbero tali se effettuati in succursali extra-UE di enti stabiliti nell’Unione, hanno un grado di priorità superiore rispetto ai crediti chirografari ordinari;
  • i crediti chirografari ordinari restano superiori alla nuova classe di debito non preferito;
  • i crediti derivanti dai titoli non preferiti devono essere collocati sopra gli strumenti di capitale e le passività subordinate non computate nei fondi propri.

Clausole transitorie e protezione del mercato

La direttiva introduce un regime transitorio per evitare effetti retroattivi e tutelare la certezza del diritto.

I crediti chirografari derivanti da titoli di debito emessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento continuano, in linea di principio, a essere disciplinati dal diritto nazionale vigente al 31 dicembre 2016. Tuttavia:

  • gli Stati membri che, dopo il 31 dicembre 2016 ma prima del 28 dicembre 2017, abbiano adottato una legge nazionale sulla classificazione dei crediti da titoli di debito possono applicarla ai titoli emessi dopo la data di applicazione di tale legge, se la disciplina è coerente con i requisiti della direttiva;
  • gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, avevano già una disciplina nazionale con più gradi di priorità per i crediti chirografari ordinari possono mantenere tale impostazione, purché il rango più basso sia equiparato a quello della nuova classe non preferita.

La direttiva chiarisce inoltre che le norme interne che impongano la registrazione dei titoli nel registro delle passività dell’emittente restano possibili, se compatibili con la disciplina europea.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 dicembre 2018 e applicare le relative disposizioni dalla loro entrata in vigore nel diritto interno.

Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, salvo che le norme interne già vigenti siano conformi; in tal caso gli Stati membri informano la Commissione. Devono inoltre trasmettere alla Commissione e all’Autorità bancaria europea il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo di armonizzazione della gerarchia dei crediti

La direttiva modifica la direttiva 2014/59/UE per stabilire regole comuni sul trattamento, nella procedura ordinaria di insolvenza, dei crediti derivanti da titoli di debito emessi dagli enti soggetti alla BRRD. La finalità è rafforzare l’efficacia del bail-in e consentire agli enti di soddisfare in modo più agevole i requisiti TLAC e MREL, riducendo i rischi di contestazioni e le divergenze tra ordinamenti nazionali.

Nuova classe di debito chirografario non preferito

Gli Stati membri devono introdurre una classe di titoli di debito chirografario "non preferito", collocata in gerarchia dopo i crediti chirografari ordinari ma prima degli strumenti di fondi propri e delle passività subordinate non rientranti nei fondi propri. Gli enti possono continuare a emettere sia debito chirografario ordinario sia debito chirografario non preferito; solo quest’ultimo può essere considerato conforme al requisito di subordinazione, fatte salve le altre opzioni ed esenzioni previste dalla disciplina TLAC.

Condizioni di computabilità dei titoli non preferiti

Per rientrare nella nuova classe, i titoli di debito devono avere durata contrattuale originaria di almeno un anno, non contenere una componente derivata e non essere essi stessi derivati. La documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto devono indicare espressamente il grado di priorità inferiore. I titoli a tasso variabile basato su un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, come Euribor o Libor, e i titoli denominati in valuta diversa da quella nazionale dell’emittente, purché capitale, rimborso e interessi siano nella stessa valuta, non sono considerati derivati per tale sola ragione.

Priorità dei depositi e dei crediti chirografari ordinari

L’articolo 108, paragrafo 1, conferma una graduazione più elevata per: i depositi protetti e i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti dei depositanti protetti, e, su un livello inferiore, la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese eccedente la copertura della direttiva 2014/49/UE e i depositi ammissibili che sarebbero tali se effettuati in filiali extra-UE di enti stabiliti nell’Unione. I crediti chirografari ordinari restano sopra la nuova classe non preferita.

Clausole transitorie e grandfathering

Per i titoli emessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento, continua ad applicarsi il diritto nazionale vigente al 31 dicembre 2016, salvo le eccezioni previste. Se uno Stato membro ha già adottato tra il 1° gennaio 2017 e il 28 dicembre 2017 una legge nazionale che disciplina il trattamento di tali crediti, può applicarla ai titoli emessi dopo la data di applicazione di quella legge, a condizione che rispetti i criteri della direttiva. Gli Stati membri che, prima del 31 dicembre 2016, avevano già introdotto una suddivisione in più gradi dei crediti chirografari ordinari possono mantenere un regime compatibile, attribuendo allo scaglione più basso lo stesso rango dei titoli non preferiti.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 29 dicembre 2018 e applicarle dalla loro entrata in vigore. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, salvo che il diritto interno già vigente sia conforme. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione e all’Autorità bancaria europea il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Riesame della disciplina sui depositi

Entro il 29 dicembre 2020 la Commissione deve riesaminare l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, valutando in particolare la necessità di ulteriori modifiche sul trattamento dei depositi in insolvenza, e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Come è indicizzato

Materierisanamento e risoluzione bancariadiritto concorsualemercati finanziarivigilanza prudenzialegerarchia dei crediti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.