Direttiva 2017/2398
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna il quadro europeo di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, modificando la direttiva 2004/37/CE. Introduce nuovi valori limite o rivede quelli esistenti per diverse sostanze e rafforza la sorveglianza sanitaria, la notifica dei casi di cancro professionale e la raccolta di informazioni per le relazioni alla Commissione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 17 gennaio 2020, con alcune misure transitorie specifiche per i valori limite più sensibili. La direttiva lascia margini nazionali sulle forme di attuazione, sulla sorveglianza sanitaria e sull’eventuale adozione di standard più rigorosi.
Modifica la direttiva 2004/37/CE introducendo e aggiornando valori limite vincolanti di esposizione professionale per vari agenti cancerogeni, rafforzando la sorveglianza sanitaria e ampliando gli obblighi di notifica e valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori esposti o a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro nell’Unione europea, nonché ai datori di lavoro e alle autorità nazionali competenti responsabili dell’attuazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Interviene sulla direttiva 2004/37/CE, con effetti in particolare sui luoghi di lavoro nei settori in cui si impiegano o si generano le sostanze elencate nell’allegato III, inclusi lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Restano ferme le facoltà degli Stati membri di adottare valori limite più rigorosi e le modalità nazionali di sorveglianza sanitaria e di recepimento.
Direttiva (UE) 2017/2398: aggiornamento dei valori limite per agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro
La direttiva interviene sulla direttiva 2004/37/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il legislatore dell’Unione sottolinea che i valori limite vincolanti costituiscono un elemento essenziale del quadro di prevenzione, ma non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro, che restano comprensivi di riduzione, sostituzione, prevenzione e limitazione dell’esposizione.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva nasce dall’esigenza di aggiornare i limiti di esposizione alla luce delle informazioni scientifiche e tecniche più recenti, nonché delle migliori pratiche di misurazione e prevenzione. Viene ribadito che, per molti agenti cancerogeni e mutageni, non è possibile individuare una soglia completamente sicura; di conseguenza, i valori limite non eliminano il rischio residuo ma ne riducono sensibilmente l’impatto in un approccio progressivo e orientato agli obiettivi.
È altresì richiamata la necessità di tener conto di tutte le vie di assorbimento, compreso l’assorbimento cutaneo, e del principio di precauzione in presenza di incertezze. La Commissione è invitata a proseguire il lavoro di aggiornamento nel tempo, in coerenza con l’articolo 16 della direttiva 2004/37/CE.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda i lavoratori esposti o a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa, e quindi i datori di lavoro tenuti a prevenire e contenere tali rischi. Le modifiche incidono in particolare sui luoghi di lavoro in cui sono presenti o si generano le sostanze elencate nell’allegato III, tra cui polveri di legno duro, composti del cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, polvere di silice cristallina respirabile e varie sostanze chimiche classificate come cancerogene.
È inoltre inserito nell’allegato I un nuovo punto relativo ai lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. La direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di fissare valori limite più rigorosi e di disciplinare secondo il diritto nazionale le modalità concrete di sorveglianza sanitaria.
Valori limite vincolanti e misure transitorie
L’allegato III viene integralmente sostituito e contiene i nuovi limiti di esposizione professionale, misurati o calcolati su un periodo di riferimento di 8 ore. I valori principali risultano essere:
- polveri di legno duro: 2 mg/m3, con regime transitorio di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023;
- composti di cromo VI definiti cancerogeni: 0,005 mg/m3, con valore transitorio di 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025;
- per saldatura, taglio al plasma o procedimenti analoghi che producono fumi contenenti cromo VI: 0,025 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025;
- fibre ceramiche refrattarie: 0,3 f/ml;
- polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3;
- benzene: 3,25 mg/m3 e 1 ppm;
- cloruro di vinile monomero: 2,6 mg/m3 e 1 ppm;
- ossido di etilene: 1,8 mg/m3 e 1 ppm;
- 1,2-epossipropano: 2,4 mg/m3 e 1 ppm;
- acrilammide: 0,1 mg/m3;
- 2-nitropropano: 18 mg/m3 e 5 ppm;
- o-toluidina: 0,5 mg/m3 e 0,1 ppm;
- 1,3-butadiene: 2,2 mg/m3 e 1 ppm;
- idrazina: 0,013 mg/m3 e 0,01 ppm;
- bromoetilene: 4,4 mg/m3 e 1 ppm.
Per alcune sostanze è inserita l’osservazione che contribuiscono in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea, in particolare benzene, ossido di etilene, acrilammide, o-toluidina e idrazina.
Regole specifiche su polveri di legno e cromo VI
Per le polveri di legno duro, il legislatore precisa che, se sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri presenti nella miscela. La distinzione tra legno duro e legno tenero viene richiamata come profilo da rivalutare in futuro.
Per il cromo VI, il considerando evidenzia che il limite finale di 0,005 mg/m3 potrebbe non essere adeguato in alcuni settori e che la fase transitoria tiene conto delle difficoltà di conformità, soprattutto nei processi di saldatura e taglio al plasma.
Sorveglianza sanitaria e notifica dei casi di cancro professionale
L’articolo 14 viene modificato in modo sostanziale. Gli Stati membri devono adottare, secondo le leggi o prassi nazionali, misure per assicurare una sorveglianza sanitaria adeguata dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio riveli un pericolo per la salute o la sicurezza. Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza può richiedere che il controllo sanitario continui anche dopo la cessazione dell’esposizione, per il tempo necessario a proteggere il lavoratore.
Viene inoltre rafforzato l’obbligo di notifica: tutti i casi di cancro causati dall’esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere comunicati all’autorità competente. Tali dati devono essere considerati nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Valutazioni future della Commissione e possibili estensioni
La direttiva non si limita a fissare nuovi limiti, ma apre anche a ulteriori sviluppi. In occasione della prossima valutazione dell’attuazione della direttiva, la Commissione deve esaminare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile e, se del caso, proporre le opportune modifiche.
Entro il primo trimestre 2019, la Commissione deve inoltre valutare se estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle sostanze tossiche per la riproduzione, tenendo conto degli sviluppi scientifici e consultando le parti sociali. Se necessario, dovrà presentare una proposta legislativa.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 gennaio 2020 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è destinata agli Stati membri. Il testo evidenzia inoltre la necessità che le autorità competenti dispongano di personale formato e risorse adeguate per una corretta attuazione e che i datori di lavoro siano, se del caso, supportati da orientamenti operativi.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 2004/37/CE
La direttiva modifica la disciplina sui cancerogeni e mutageni sul lavoro per rafforzare la protezione dei lavoratori, aggiornare i valori limite vincolanti e includere nuove sostanze e nuove fattispecie di esposizione. L’impostazione resta quella di una tutela minima armonizzata a livello UE, con facoltà degli Stati membri di introdurre limiti più severi.
Valori limite di esposizione professionale
L’allegato III è sostituito con nuovi valori limite per polveri di legno duro, composti del cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, polvere di silice cristallina respirabile, benzene, cloruro di vinile monomero, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina e bromoetilene. Sono previste osservazioni sulla via cutanea per alcune sostanze e misure transitorie, in particolare per il cromo VI e per le polveri di legno duro.
Misure transitorie per il cromo VI e le polveri di legno duro
Per i composti di cromo VI definiti cancerogeni il valore limite finale è 0,005 mg/m3, ma fino al 17 gennaio 2025 si applica 0,010 mg/m3; per le attività di saldatura, taglio al plasma o procedimenti analoghi che producono fumi si applica 0,025 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025. Per le polveri di legno duro il valore limite è 2 mg/m3, con applicazione transitoria di 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023. Se le polveri di legno duro sono miste ad altre polveri di legno, il limite si applica a tutte le polveri della miscela.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
L’articolo 14 è riscritto per imporre agli Stati membri di adottare misure di sorveglianza sanitaria adeguata per i lavoratori per i quali la valutazione del rischio ex articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/37/CE riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l’autorità sanitaria competente può disporre il proseguimento della sorveglianza anche dopo la cessazione dell’esposizione, per il tempo ritenuto necessario a tutela del lavoratore.
Notifica dei casi di cancro professionale
Tutti i casi di cancro che, secondo le leggi o prassi nazionali, risultino causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’attività lavorativa devono essere notificati all’autorità responsabile. Gli Stati membri devono considerare tali informazioni nelle relazioni alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Valutazioni future della Commissione
L’articolo 18 bis impone alla Commissione di valutare, nel quadro della prossima valutazione dell’attuazione della direttiva, la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. Entro il primo trimestre 2019 la Commissione deve inoltre valutare, alla luce degli sviluppi scientifici, l’eventuale estensione dell’ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione e, se del caso, presentare una proposta legislativa previa consultazione delle parti sociali.
Nuova inclusione dei lavori con silice cristallina respirabile
Nell’allegato I viene aggiunto il punto relativo ai lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione, estendendo così l’ambito applicativo della direttiva a tale rischio specifico.
Obblighi di informazione e recepimento
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 17 gennaio 2020 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure interne adottate nel settore disciplinato.
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