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Ordinanza

Ordinanza n. 415/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva, atti dei Gruppi Interforze, diniego di iscrizione alla White List e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, nonché i verbali dei Gruppi Interforze, il diniego di iscrizione alla White List e gli atti presupposti, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti. Nella fase cautelare il TAR ha esaminato sommariamente la prospettazione dell’impresa e ha ritenuto non emergenti profili di fondatezza, rilevando che la Prefettura aveva valutato un concreto e costante rischio di ingerenza nelle scelte e negli indirizzi societari. Tale rischio è stato desunto, in particolare, dalla continuità dell’attività svolta dalla titolare, identica a quella precedentemente gestita dal padre e proseguita anche dopo l’inibizione di quest’ultimo, dalla circostanza che l’impresa era stata interamente detenuta e gestita dal medesimo soggetto, analogamente ad altre imprese interdette, nonché dall’incompatibilità strutturale del contesto con l’applicazione della prevenzione collaborativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. perché, a un primo sommario esame, il ricorso non appariva assistito da fumus boni iuris. Il giudice ha ritenuto corretta la valutazione prefettizia circa il rischio concreto e costante di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività e negli indirizzi dell’impresa e ha escluso che, in tale contesto, fosse possibile limitare gli effetti dell’informazione interdittiva mediante la prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse dell’amministrazione alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione del rischio di contaminazione dell’attività imprenditoriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto nella materia.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa non è applicabile quando il contesto accertato presenta una strutturale incompatibilità con la limitazione degli effetti dell’informazione prefettizia.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata sulla base del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la continuità sostanziale dell’attività imprenditoriale rispetto a un’impresa precedentemente gestita da un soggetto destinatario di interdizione, unitamente alla persistente influenza di quest’ultimo, può concorrere a integrare un concreto e costante rischio di ingerenza nelle scelte e negli indirizzi della nuova impresa.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indicativi della continuità proprietaria e gestionale e non richiede, ai fini cautelari, la dimostrazione di singoli atti di ingerenza già consumati.
  • La prevenzione collaborativa non costituisce uno strumento applicabile quando il quadro concreto evidenzi una strutturale incompatibilità tra la misura e il rischio di contaminazione dell’attività d’impresa accertato dall’autorità prefettizia.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informazione antimafia interdittiva, l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata può prevalere sull’interesse dell’impresa alla prosecuzione dell’attività, qualora il rischio di ingerenza risulti concreto e costante.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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