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Sentenza

Sentenza n. 6762/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento notificato il 7.1.2023 (-OMISSIS-), con il quale il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento della domanda presentata dal ricorrente in data 12.5.2022 per il conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 co.1, lett. f, L. n.91/1992 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202304563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza, fondato su una condanna per danneggiamento continuato relativa a fatti del 2008 e su una risalente notizia di reato del 2006 per ulteriori ipotesi delittuose. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e la lesione delle garanzie partecipative, sostenendo che l'Amministrazione aveva erroneamente affermato l'assenza di osservazioni al preavviso di rigetto, mentre egli le aveva trasmesse l'11° giorno dal ricevimento, essendo il 10° giorno caduto di domenica. Ha inoltre dedotto che il termine previsto dall'art. 10-bis non è perentorio e che, comunque, le osservazioni avrebbero dovuto essere valutate. Ha censurato il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando la risalenza e la modesta entità dei fatti, il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'assenza di un procedimento penale successivo alla notizia di reato del 2006 e la presentazione di un'istanza di riabilitazione. Ha infine dedotto che il Ministero avrebbe dovuto valutare complessivamente il percorso di integrazione e buona condotta, la convivenza ultradecennale con una cittadina italiana, la figlia nata dall'unione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente la tempestività delle osservazioni né la documentazione prodotta.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza dei successivi atti dell'Amministrazione. In via prioritaria, il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990: la documentazione dimostrava che il ricorrente aveva trasmesso le osservazioni l'11° giorno dal ricevimento del preavviso, poiché il 10° giorno cadeva di domenica. Il Ministero aveva erroneamente attestato l'assenza di osservazioni e non le aveva valutate. Il termine di dieci giorni dell'art. 10-bis, avente funzione collaborativa e deflattiva e non espressamente qualificato come perentorio, non impedisce la valutazione delle osservazioni pervenute anche tardivamente quando il provvedimento non sia ancora stato adottato; ove l'Amministrazione le ritenga tardive, deve comunque esplicitare le ragioni della mancata valutazione. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria processuale dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, data la natura discrezionale del provvedimento e le modifiche normative intervenute. Il TAR ha inoltre accolto le censure di difetto di istruttoria e motivazione: il Ministero si era limitato a valorizzare asetticamente l'unico precedente penale, senza spiegare la peculiare gravità dei fatti risalenti né collocarli nel complessivo percorso di integrazione socioeconomica e buona condotta dello straniero. Il diniego avrebbe dovuto indicare le ragioni concrete per cui fatti penalmente rilevanti ma risalenti fossero ancora ostativi al requisito di meritevolezza e di illesae dignitatis morale e civile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    Disciplina il presupposto normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    il termine di dieci giorni ... non è perentorio

    Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto ha funzione collaborativa e deflattiva e, in assenza di espressa qualificazione legislativa, non è perentorio. Le osservazioni devono essere valutate se pervenute prima dell'adozione del provvedimento, anche quando l'Amministrazione le ritenga tardive; in tal caso deve motivare la mancata valutazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La sanatoria processuale dei vizi formali non è stata applicata, in ragione della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche normative richiamate dal giudice.

  • d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120

    Il giudice richiama le modifiche apportate all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ritenendole rilevanti per escludere la sanatoria del vizio partecipativo nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio in assenza di un'espressa qualificazione legislativa; le osservazioni pervenute prima dell'adozione del provvedimento devono essere valutate dall'Amministrazione anche se ritenute tardive.
  • Quando l'Amministrazione omette di valutare osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e motiva il provvedimento assumendo erroneamente che l'interessato non abbia partecipato al procedimento, il provvedimento è illegittimo per violazione delle garanzie partecipative.
  • Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza, la mera rilevazione di precedenti penali risalenti non è sufficiente a motivare il diniego: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, attuale e critica della loro gravità e della loro incidenza sulla meritevolezza morale e civile del richiedente.
  • La valutazione della meritevolezza ai fini della cittadinanza deve considerare i fatti penalmente rilevanti nel contesto complessivo della condotta dell'interessato e del suo percorso di integrazione sociale ed economica, dando conto delle ragioni per cui fatti risalenti conservino efficacia ostativa.
  • La sanatoria del vizio partecipativo ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 non opera automaticamente per i provvedimenti discrezionali, nei quali la partecipazione può incidere sulla valutazione degli interessi e sull'esito dell'istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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